Messaggio INPS 7 febbraio 2024, n. 531: Contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012. Rivalutazione massimale NASpI anno 2024. Calcolo del ticket di licenziamento per l’anno 2024

1. Premessa

La legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi da 31 a 35, disciplina il c.d. ticket di licenziamento.

In particolare, il comma 31 del citato articolo 2, come modificato dall’articolo 1, comma 250, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.

2. La misura del contributo

Come sopra indicato, i criteri di calcolo del contributo in argomento sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Per la determinazione dell’esatto importo dovuto, è necessario pertanto determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della circolare n. 40 del 19 marzo 2020, richiamate anche nella circolare n. 137 del 17 settembre 2021.

3. Il massimale NASpI anno 2024. Base di calcolo del c.d. ticket di licenziamento per l’anno 2024

La base di calcolo del contributo in argomento è costituita dal massimale NASpI annualmente determinato in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

In particolare, a decorrere dalla data di istituzione della NASpI (1° maggio 2015), l’importo del massimale è determinato in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 22/2015, il quale prevede ai commi 1 e 2 che: “La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.

In applicazione dei criteri contenuti nelle disposizioni normative sopra richiamate, il massimale della predetta indennità è annualmente rideterminato e comunicato dall’Istituto con specifica circolare.

Nello specifico, per l’anno 2024, il massimale NASpI è pari a 1.550,42 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, paragrafo 6).

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si rende noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato come sopra precisate, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del citato contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.

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