Con la Circolare n. 132 del 20 novembre 2020, l‘INPS fornisce ulteriori indicazioni sul diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per genitori lavoratori in caso di quarantena scolastica e per sospensione della didattica in presenza dei figli, ai sensi dell’art. 21 bis, comma 3, del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), come modificato dall’art. 22 del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori).

Ferma restando l’operatività delle istruzioni contenute nella Circolare n. 116/2020, dopo aver richiamato la recente evoluzione normativa in materia, l’Istituto dà atto delle novità introdotte.

In particolare, con il novellato art. 21 bis del Decreto Agosto è stata prevista la possibilità di utilizzare il congedo, in alternativa al lavoro in smartworking, anche nelle ipotesi in cui la quarantena derivi da contatto avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico ed è stata elevata a 16 anni l’età del figlio in quarantena. Dunque, il contatto può essere avvenuto anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Al riguardo, l’Istituto evidenzia che per poter fruire del congedo è pur sempre necessario che la quarantena sia stata disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente e che, nei casi di contatto diversi dal plesso scolastico, il congedo è fruibile solo a partire dal 14 ottobre 2020.

Il D.L Ristori ha, poi, ampliato la possibilità di avvalersi del congedo di cui all’art. 21 bis – sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in modalità agile ed in alternativa a tale modalità – prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14 (comma 3).
In proposito, si specifica che è necessario che la sospensione della didattica in presenza venga disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche e che tale congedo può essere fruito solo a partire dal 29 ottobre 2020.

Inoltre, viene riconosciuto ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto ad alcuna indennità né alla contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tale ipotesi, l’INPS comunica che i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro.

Nella Circolare si rammenta che il congedo per quarantena scolastica del figlio e per sospensione della didattica in presenza non è compatibile con:

  1. il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in smartworking, anche ad altro titolo;
  2. la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione della didattica in presenza di cui all’art. 21 bis, comma 3, del Decreto Agosto;
  3. il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.

Tuttavia, la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio o per la sospensione della didattica in presenza è consentita da parte dell’altro genitore nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui all’art. 21 bis, comma 1, 2 o 3, del Decreto Agosto.

Da ultimo, si precisa che la fruizione del congedo di cui all’art. 21 bis, comma 3, del Decreto Agosto è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in smartworking per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. n. 104/1992.

Per maggiori dettagli, consulta la Circolare.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali