COVID-19: differiti al 30 giugno i termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale

​Con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021 e i relativi Allegati, l’INPS fornisce le istruzioni operative sul differimento dei termini decadenziali per i trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dall’art. 8, comma 3 bis, del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), introdotto in sede di conversione in Legge 21 maggio 2021, n. 69.

Nel provvedimento, l’Istituto ricorda in primo luogo che la norma aveva differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli 19 – 22 quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 27/2020) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Pertanto, l’INPS comunica che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di Cassa integrazione ordinaria e in deroga, di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Il messaggio precisa, inoltre, che potranno beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021, oltre che le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei medesimi mesi e che si estende a quelli successivi.

Per tutti i dettagli e le modalità operative, consulta il Messaggio.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali