Fondo integrazione salariale: nuovo file e “dichiarazione fruito”

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono stati definiti alcuni progetti volti a realizzare una “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali”. Uno di questi progetti è dedicato alla realizzazione di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni nell’ottica di una standardizzazione delle procedure e dell’uniformità di gestione.

Il messaggio 28 dicembre 2022, n. 4653 fornisce istruzioni in merito alle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale e dai Fondi di solidarietà e comunica l’avvenuta predisposizione di un nuovo modello di “dichiarazione fruito” e un nuovo file .csv contenente la lista dei beneficiari.

Il datore di lavoro che ha completato le settimane autorizzate e deve presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, può inviare mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” un file che consenta di dichiarare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative all’unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda.

Per le domande già inviate, la trasmissione del file dovrà essere effettuata con la massima tempestività entro il 26 gennaio 2023. In caso di mancata trasmissione del suddetto file, l’Istituto continuerà a considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Per una corretta trasmissione tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”, è necessario esportare il file correttamente compilato in formato .csv e, successivamente, inserire quest’ultimo in una cartella con estensione .zip.

I datori di lavoro potranno (fino al 28 febbraio 2023), allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file .csv nel formato conforme all’Allegato n. 3 della circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197.

Nell’ipotesi di mancanza o incompletezza dei flussi che non consentano all’Istituto la concessione di tutte le ore richieste, il datore di lavoro potrà regolarizzare le posizioni e trasmettere i flussi mancanti.

Fonte: INPS