Governo: Riforma fiscale, revisione IRPEF e IRES
Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) (decreto legislativo โ esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellโeconomia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle societร e degli enti (IRES).
–ย ย ย Redditi dei terreni
Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito รจ correlato esclusivamente alle attivitร agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attivitร non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette โcolture fuori suoloโ (es. attivitร idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerร alla formazione del reddito dโimpresa), e le attivitร dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dellโambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.
–ย ย ย Redditi da lavoro dipendente
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dellโintroduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilitร , si prevede lโerogazione, nel mese di gennaio 2025, di unโindennitร di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nellโanno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove lโaltro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, dโimporto superiore a quello delle detrazioni spettanti.
–ย ย ย Redditi da lavoro autonomo
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensivitร (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dallโesercizio di arti e professioni sarร costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo dโimposta in relazione allโattivitร artistica o professionale e lโammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nellโesercizio dellโattivitร . Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per lโesecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per lโuso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per lโesercizio di tali attivitร e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nellโesercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, societร ed enti, comunque riferibili allโattivitร artistica professionale.
Si prevede unโapposita disciplina relativa alla deducibilitร delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nellโesercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralitร fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a societร tra professionisti; apporti in associazioni senza personalitร giuridica costituite fra persone fisiche per lโesercizio in forma associata di arti e professioni o in societร semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o societร semplici in altre associazioni o societร costituite per lโesercizio in forma associata di arti e professioni o in societร tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
- in materia di redditi da lavoro autonomo, lโapplicazione รจ prevista a partire dal periodo dโimposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- in relazione alle spese sostenute per lโesecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilitร delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
- in materia dโimputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
–ย ย ย Redditi diversi
Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dellโimposta sulle donazioni nonchรฉ di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non piรน di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dellโimposta sulle donazioni nonchรฉ di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
–ย ย ย Disposizioni in materia di redditi dโimpresa
Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle societร e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
- delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalitร , che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nellโesercizio in cui sono incassati;
- della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
- delle differenze sui cambi.
Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare lโomogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.
Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nellโesercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilitร , per la societร conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dโimposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per lโapplicazione di unโimposta sostitutiva (da versare in unโunica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi allโazienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente allโentrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.
–ย ย ย Disposizioni ulteriori
Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle societร residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in societร e di liquidazione.








