Il Fondo Nuove Competenze (FNC) è una delle misure emergenziali adottate dal Governo italiano per consentire la graduale ripresa dell’attività economica fortemente provata dalla pandemia da Covid 19.  Questa misura è stata introdotta dall’articolo 88 del cd Decreto Rilancio (Dl 34/2020) così come novellato dal l’art. 4 del Decreto Agosto (Dl 104/2020).

La finalità che si prefigge il Fondo è quella di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo al contempo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica.

Con il  Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del  9 ottobre 2020, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono individuati i criteri d’accesso e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo.

Istituito presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) dispone di una dotazione per il biennio 2020 -2021  di 730 milioni di euro.

Gli interventi del FNC hanno ad oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello nazionale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, per i quali le ore in  riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori (art.88 Dl 34/2020 e art. 4 Dl 104/2020).   

Gli accordi collettivi di rimodulazione:

  • 1) devono essere sottoscritti, allo stato, entro il 31 dicembre 2020;
  • 2) devono prevedere progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, indicare il numero dei lavoratori coinvolti e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
  • 3) devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termine di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati;
  • 4) il limite massimo di ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250.

Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori 

Deve essere allegato a ogni istanza di contributo, individua gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata.  Inoltre, deve dare evidenza:

  • delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore,
  • delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento;
  • delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi di apprendimento.

Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze è individuato dall’impresa all’interno del progetto formativo presentato in sede di accordo collettivo.

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi:

  • tutti gli enti accrediti a livello nazionale  e regionale,
  • tutti i soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione comprese:
    •  le Università statali e quelle non statali legalmente riconosciute,
    • gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
    • i Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA),
    • gli Istituti tecnici superiori,
    • i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione,
  • l’impresa stessa che ha presentato la domanda di contributo, laddove l’accordi collettivo lo preveda.

Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ad oggi,  entro il 31 dicembre 2020, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. 

Chi può presentare la domanda di accesso al Fondo

Il Fondo determina l’importo massimo riconducibile al datore di lavoro, rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; ANPAL