Illegittima la previsione che obbliga il concorrente a partecipare a tutti e tre i lotti
In palese contrasto con i principi di accesso al mercato e concorrenza
Prevedere che il concorrente di una gara sia obbligato a partecipare a tutti e tre i lotti è in palese contrasto con i complementari principi di accesso al mercato e concorrenza, e conduce a una valutazione di illegittimità della clausola stessa. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono, infatti, chiamate a perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, ma pur sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
È quanto ha esplicitato Anac con la delibera n. 287, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, chiedendo alla stazione appaltante interessata di annullare tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore adottati), “stante la presenza dei vizi gravanti la lex specialis”. Anac ha assegnato un termine di 15 giorni per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità è legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata.
La delibera fa riferimento ad una procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori del Piano di Potenziamento dei CPI Regionali di una importante regione del Sud Italia. Si tratta di una gara europea per un appalto di lavori, suddivisa in tre differenti lotti riguardanti l’intervento di adeguamento infrastrutturale dei Centri per l’Impiego Ambito di importo di 875.580 euro, l’intervento di efficientamento energetico dei Centri per l’Impiego Ambito di importo pari a 188.875 euro e la ristrutturazione, consolidamento statico e miglioramento simico dell’ex Istituto Commerciale pari a 1.022.519 euro, per un importo totale di 2.086.976 euro.
Anac ha rilevato l’illegittimità del disciplinare di gara secondo la quale “È obbligatorio partecipare a tutti e tre i lotti, poiché costituiscono un unico lotto funzionale unitario, al fine di non compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da realizzare”; nonché un disallineamento temporale tra il disciplinare di gara e il cronoprogramma dei lavori in relazione al termine di conclusione dei lavori.
La stazione appaltante ha motivato che “l’origine della divisione in lotti si deve rinvenire nei diversi soggetti preposti alla gestione della relativa prestazione nei confronti degli enti finanziatori, in quanto il primo e il secondo lotto sono finanziati da fondi concessi al Comune, mentre il secondo lotto è finanziato da risorse concesse all’Agenzia regionale per le politiche attive. Inoltre, secondo la stazione appaltante “l’affidamento congiunto dei tre lotti sarebbe giustificato dalla circostanza che le lavorazioni riguardano lo stesso edificio e nell’esigenza di ottimizzazione dei tempi di realizzazione dell’opera in ragione della scadenza stringente dettata dalla circostanza che si tratta di un intervento finanziato con i fondi del Pnrr”.
Per l’Autorità, le giustificazioni rappresentate dalla stazione appaltante non legittimano il mancato rispetto della normativa. L’art. 58 del d.lgs. 36/2023 stabilisce, infatti, che al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, ed inoltre, sono tenute a motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. Il comma 3 della disposizione in esame prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti indicano nel bando i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti e vieta in ogni caso l’artificioso accorpamento dei lotti.
Ebbene la ratio pro-concorrenziale della citata disciplina che caratterizza la normativa in materia di appalti mira a garantire la massima partecipazione possibile alle gare, nonché una più elevata possibilità che le imprese di piccole e medie dimensioni possano risultare aggiudicatarie.
Il corretto dimensionamento dell’oggetto dell’appalto, infatti, per Anac costituisce uno strumento fondamentale per favorire la concorrenza e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, garantendo un più ampio accesso al mercato degli appalti pubblici.
“L’obbligo di partecipazione a tutti i lotti – scrive Anac – realizza sostanzialmente un accorpamento de facto che elude il principio di massima partecipazione sancito dalla normativa europea e nazionale”.
Scarica la Delibera n. 287 del 23 luglio 2025
Fonte: ANAC