Facendo seguito allaย nota n. 9740/2024, lโ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le proprie istruzioni in merito alla novitร introdotte dallโ art. 19 dellaย Legge 13 dicembre 2024 n. 203ย (cd.ย Collegato Lavoro) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze ingiustificate. ย
La nuova norma integra la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con lโaggiunta del comma 7-bisย allโart. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introducendo nellโordinamento la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti.ย
La citata disposizione consente , in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro, dandone comunicazione alla sede territoriale INL, che potrร verificare la veridicitร della comunicazione.
La comunicazione ha lโeffetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro, valorizzando lโassenza ingiustificata come comportamento concludente indice della volontร del lavoratore di dimettersi.
La disciplina, che trova la sua ragion dโessere nella necessitร di sollevare lโazienda dagli oneri derivanti da un licenziamento disciplinare, non trova applicazione se il lavoratore dimostra lโimpossibilitร , per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Laย nota n. 579/2025ย dellโ Ispettorato ย fornisce istruzioni operative e procedurali ai datori di lavoro che intendono avvalersi di tale facoltร . ย
Comunicazione alle sedi territoriali INL – Il datore di lavoro รจ tenuto ad inviare preferibilmente a mezzo PEC una comunicazione allโ indirizzo istituzionale della sede territorialmente competente. La comunicazione dovrร contenere tutte le informazioni di cui si รจ a conoscenza , si tratta non solo di dati anagrafici ma anche di recapiti telefonici e di posta elettronica. Per semplificare lโadempimento lโ Ispettorato a messo a disposizione un modello di comunicazione.
Una volta ricevuta la comunicazione, lโ Ispettorato potrร procedere con la verifica della veridicitร . Sulle modalitร di verifica la nota n.579/2025 precisa che lโ Ispettorato, oltre a contattare il diretto interessato, potrร anche procedere allโintervista di altro personale impiegato o altri soggetti che possano fornire elementi utili ai fini dellโaccertamento. In questo lโ Ispettorato garantisce la massima tempestivitร prevedendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale espletare le dovute verifiche.
Risoluzione del rapporto di lavoro โ Una volta decorso il termine contrattuale o legale dellโassenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione allโ Ispettorato, il datore di lavoro puรฒ procedere con la comunicazione UNILAV della cessazione del rapporto di lavoro.
Lโ Ispettorato evidenzia che il lavoratore, per evitare lโeffetto risolutivo della procedura, ha lโonere di provare non tanto i motivi posti a base dellโassenza, quanto invece i motivi che hanno reso impossibile la loro comunicazione al datore di lavoro.
Laddove allโesito dellโaccertamento รจ riscontrata la non veridicitร della comunicazione datoriale, o il lavoratore dia prova dellโimpossibilitร di comunicare i motivi per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, lโ Ispettorato procede a comunicare la ricostituzione del rapporto ad entrambe le parti. Altrimenti, qualora il lavoratore pur contattato dallโ INL non fornisce giustificazioni, il rapporto si intende comunque risolto.
Nellโipotesi in cui vengano riscontrate gravi inadempienze del datore di lavoro, tali da costituire gli estremi di giusta causa ( ad es. : mancato pagamento delle retribuzioni ), tra le prerogative dellโ Ispettorato ricade la facoltร di riqualificare le dimissioni da tacite in dimissioni per giusta causa.
Fonte: INLย – LavoroSi








