INPS Circolare 78 del 27 giugno 2020

Con la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, l’INPS recepisce le disposizioni dettate dal Decreto Rilancio in materia di anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Dopo aver richiamato che il Decreto Rilancio stabilisce che le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di intervento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, per un limite massimo di 18 settimane complessive, la Circolare fornisce le indicazioni operative in ordine alla previsione del comma 4 dell’art. 22-quater introdotto dal Decreto Rilancio nel Decreto Cura Italia, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% da parte dell’INPS delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.

Tale anticipazione è applicata esclusivamente alle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

La circolare stabilisce, inoltre, che la presentazione delle domande di CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Le domande possono essere presentate:
– per la Cig ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;
– per la Cig in deroga, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
– per l’assegno ordinario, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Al fine di richiedere l’anticipazione del 40%, è necessario selezionare nella domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilando i seguenti dati:
– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
– IBAN dei lavoratori interessati;
– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

 

Per maggiori dettagli, leggi la Circolare INPS.