Messaggio INPS 9 febbraio 2024, n. 617: Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale.ย Istruzioni operative e contabili
1.ย Premessa
Con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 รจ stato illustrato il trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) introdotto dallโarticolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (di seguito, anche decreto Lavoro).
Successivamente, con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, sono state fornite indicazioni per il versamento del contributo addizionale, previsto dallโarticolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a carico dei datori di lavoro che hanno fatto ricorso al trattamento di integrazione salariale in argomento.
Nel disciplinare la menzionata misura di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lโarticolo 30 del decreto Lavoro ha disposto, al comma 1, che la concessione del trattamento di integrazione salariale in commento[1] potesse avvenire, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa, individuato dal successivo comma 2, di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024, e che il monitoraggio dei flussi di spesa fosse demandato allโINPS.
Per favorire le suddette attivitร di monitoraggio, รจ stato previsto che lโerogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi avvenisse da parte dellโIstituto esclusivamente con la modalitร del pagamento diretto ai lavoratori.
Durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di CIGS, di cui allโarticolo 30 del decreto Lavoro, รจ emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dallโarticolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.
Con il presente messaggio, quindi, si illustrano le modalitร operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS relativamente alla disposizione in commento.
2. Istruzioni procedurali
Nel โSistema UNICOโ, nellโambito del codice intervento โ333โ, รจ stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:
โ147 situazioni di perdurante crisi e difficoltร – art. 30 D.L. 48/23โ.
ย 3. Istruzioni operative. Modalitร di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
In merito alle modalitร di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dellโarticolo 30 del decreto-legge n. 48/2023, i datori di lavoro devono operare come segue.
Successivamente allโautorizzazione da parte dellโIstituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, allโinterno dellโelemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale โL140โ, avente il significato di โConguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023โ, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.
Si ricorda che trova applicazione il termine di decadenza di cui allโarticolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.
Per lโesposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale โE614โ, avente il significato di โCtr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023โ, presente nellโelemento <CongCIGSCausAdd>.
Si rammenta che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dellโintegrazione salariale.
Nel caso in cui il rilascio dellโautorizzazione da parte dellโIstituto avvenga, invece, nel mese in cui termina lโevento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare lโimporto del contributo addizionale per lโintero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.
4. Istruzioni contabili
Con i citati messaggi n. 2512/2023 e n. 3575/2023 sono state fornite rispettivamente le istruzioni contabili per lโerogazione con pagamento diretto ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui allโarticolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 e per il versamento tramite il modello F24 della contribuzione addizionale dovuta a titolo di finanziamento della prestazione e gestita per il tramite della procedura RACE.
In conformitร alle modalitร operative e gestionali relative al pagamento anticipato da parte dei datori di lavoro del trattamento di CIGS in commento, con il presente messaggio si istituiscono i conti per la rilevazione delle somme delle prestazioni conguagliate dal datore di lavoro ed esposte nel flusso UniEmens con il codice evento โL140โ e del contributo addizionale codice causale โE614โ da versare secondo le istruzioni riportate al precedente paragrafo 3:
– GAU30487 – per lโimputazione dellโonere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
– GAU21487 – per lโimputazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende che sono state autorizzate ai trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, tramite conguaglio – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Per la rilevazione della contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, valida per entrambe le modalitร di pagamento (diretto e a conguaglio), si deve adottare il conto in uso GAU32457, istituito con il citato messaggio n. 2512/2023.
I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso allโIstituto degli oneri derivanti dallโerogazione di tali prestazioni, vengono curati direttamente dalla Direzione generale.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
[1] Riguardo alla durata, alle caratteristiche e alla regolamentazione normativa della misura di sostegno si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 2512/2023.
Scarica il Messaggio INPS 617/2024 con gli allegati








