Inps: Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale

Messaggio INPS 9 febbraio 2024, n. 617: Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale.ย Istruzioni operative e contabili

1.ย Premessa

Con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 รจ stato illustrato il trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) introdotto dallโ€™articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (di seguito, anche decreto Lavoro).

Successivamente, con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, sono state fornite indicazioni per il versamento del contributo addizionale, previsto dallโ€™articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a carico dei datori di lavoro che hanno fatto ricorso al trattamento di integrazione salariale in argomento.

Nel disciplinare la menzionata misura di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lโ€™articolo 30 del decreto Lavoro ha disposto, al comma 1, che la concessione del trattamento di integrazione salariale in commento[1] potesse avvenire, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa, individuato dal successivo comma 2, di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024, e che il monitoraggio dei flussi di spesa fosse demandato allโ€™INPS.

Per favorire le suddette attivitร  di monitoraggio, รจ stato previsto che lโ€™erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi avvenisse da parte dellโ€™Istituto esclusivamente con la modalitร  del pagamento diretto ai lavoratori.

Durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di CIGS, di cui allโ€™articolo 30 del decreto Lavoro, รจ emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dallโ€™articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

Con il presente messaggio, quindi, si illustrano le modalitร  operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS relativamente alla disposizione in commento.

2. Istruzioni procedurali

Nel โ€œSistema UNICOโ€, nellโ€™ambito del codice intervento โ€œ333โ€, รจ stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

โ€œ147 situazioni di perdurante crisi e difficoltร  – art. 30 D.L. 48/23โ€.

ย 3. Istruzioni operative. Modalitร  di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

In merito alle modalitร  di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dellโ€™articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023, i datori di lavoro devono operare come segue.

Successivamente allโ€™autorizzazione da parte dellโ€™Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, allโ€™interno dellโ€™elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale โ€œL140โ€, avente il significato di โ€œConguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023โ€, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

Si ricorda che trova applicazione il termine di decadenza di cui allโ€™articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.


Per lโ€™esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale โ€œE614โ€, avente il significato di โ€œCtr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023โ€, presente nellโ€™elemento <CongCIGSCausAdd>.


Si rammenta che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dellโ€™integrazione salariale.

Nel caso in cui il rilascio dellโ€™autorizzazione da parte dellโ€™Istituto avvenga, invece, nel mese in cui termina lโ€™evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare lโ€™importo del contributo addizionale per lโ€™intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

4. Istruzioni contabili

Con i citati messaggi n. 2512/2023 e n. 3575/2023 sono state fornite rispettivamente le istruzioni contabili per lโ€™erogazione con pagamento diretto ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui allโ€™articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 e per il versamento tramite il modello F24 della contribuzione addizionale dovuta a titolo di finanziamento della prestazione e gestita per il tramite della procedura RACE.

In conformitร  alle modalitร  operative e gestionali relative al pagamento anticipato da parte dei datori di lavoro del trattamento di CIGS in commento, con il presente messaggio si istituiscono i conti per la rilevazione delle somme delle prestazioni conguagliate dal datore di lavoro ed esposte nel flusso UniEmens con il codice evento โ€œL140โ€ e del contributo addizionale codice causale โ€œE614โ€ da versare secondo le istruzioni riportate al precedente paragrafo 3:

–    GAU30487 – per lโ€™imputazione dellโ€™onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

–    GAU21487 – per lโ€™imputazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende che sono state autorizzate ai trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, tramite conguaglio – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Per la rilevazione della contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, valida per entrambe le modalitร  di pagamento (diretto e a conguaglio), si deve adottare il conto in uso GAU32457, istituito con il citato messaggio n. 2512/2023.

I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso allโ€™Istituto degli oneri derivanti dallโ€™erogazione di tali prestazioni, vengono curati direttamente dalla Direzione generale.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

[1] Riguardo alla durata, alle caratteristiche e alla regolamentazione normativa della misura di sostegno si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 2512/2023.

Scarica il Messaggio INPS 617/2024 con gli allegati

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