Inps: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato
Circolare INPS 19 settembre 2022, n. 102: Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternitร . Indicazioni operative. Istruzioni contabili.ย
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha previsto allโarticolo 1, comma 137, che โin via sperimentale, per lโanno 2022, รจ riconosciuto nella misura del 50 per cento lโesonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternitร e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma lโaliquota di computo delle prestazioni pensionisticheโ.
Come previsto dal citato articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, lโesonero in trattazione รจ riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
Lโapplicazione dellโesonero in trattazione lascia comunque ferma lโaliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Sotto il profilo soggettivo, pertanto, lโesonero contributivo in oggetto รจ rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternitร .
Come anticipato, lโesonero contributivo in esame, che ha una durata complessiva pari a dodici mesi decorrenti dalla data del suddetto rientro, si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice.
Di conseguenza, poichรฉ lโesonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di unโagevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non รจ sussumibile tra quelle disciplinate dallโarticolo 107 del Trattato sul funzionamento dellโUnione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, lโapplicazione della predetta misura agevolativa non รจ subordinata allโautorizzazione della Commissione europea.
Fonte: INPS








