INPS: esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale

INPS Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021: Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Chiarimenti. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

L’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione del suddetto esonero contributivo.

Come già chiarito nella richiamata circolare, il comma 16 del citato articolo 12 specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863), e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Pertanto, nel far presente che l’efficacia delle disposizioni riguardanti l’esonero di cui all’articolo 12 citato è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, si rende noto che il predetto aiuto è stato autorizzato con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.

Con riferimento all’ambito di applicazione della misura si precisa che, come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C (2020) 3156 dell’8 maggio 2020:“Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario.

Il suddetto principio è stato richiamato anche dalla Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021. Pertanto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell’esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario. Le imprese escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.

Si ricorda che la sezione “K” della NACE (ossia la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’ATECO 2007. Tutti i codici ATECO (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della divisione “K” della classificazione ATECO 2007.

Sono, inoltre, esclusi dalla possibilità di fruire dell’esonero in trattazione i datori di lavoro del settore agricolo, come espressamente previsto dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020.

Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.