Messaggio INPS n.1530 del 6 aprile 2022: Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Rettifica al messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021

In sede di conversione del decreto–legge 21 ottobre 2021, n. 146, la legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto, tra le altre, con l’articolo 11-bis, nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 11-bis dispone un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e viene assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più dettagliatamente, il citato comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. Il medesimo comma prevede altresì che le disposizioni relative al differimento in oggetto si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 sono stati illustrati gli indirizzi che attengono alla portata della norma e con il messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021 sono state fornite le modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio.

A parziale rettifica del messaggio n. 4624/2021 si precisa che l’Istituto, a livello centrale, individuerà le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.

Tanto premesso, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di Gestione Contributiva.

Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al Recupero Crediti, rimane valido quanto già previsto dal messaggio n. 4624/2021, in merito alla possibilità di procedere all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza. Tali flussi regolarizzativi potranno essere trasmessi entro il 30 aprile 2022.

Fonte: INPS

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