Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024 รจ stata pubblicata la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il โBilancio di previsione dello Stato per lโanno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027โ.
Nel complesso delle misure, numerose sono quelle in favore di lavoratori, imprese e famiglie. In particolare, la Manovra per il 2025 si caratterizza per la conferma strutturale dei tre scaglioni dellโIrpef e la revisione del cuneo fiscale ma anche per le regole della rivista โDecontribuzione Sudโ e per la revisione della disciplina e dei requisiti per ADI ed SFL, oltre al riconoscimento dellโindennitร di esclusivitร al personale medico dellโInail e ulteriori risorse per lโassunzione di personale presso lโIspettorato Nazionale del Lavoro. E ancora, numerose sono le disposizioni per promuovere percorsi di accompagnamento al lavoro, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione: dagli ammortizzatori sociali ai fondi nazionali e internazionali, sia per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, sia per sostenere lโoccupazione femminile, governare lโimpatto delle dinamiche demografiche sul mondo del lavoro e promuovere il trasferimento delle competenze.
Di seguito alcune delle disposizioni di interesse.
- Conferma strutturale dellโIRPEF a tre scaglioni, no tax area e trattamento integrativo. Stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dellโIRPEF, con le seguenti aliquote progressive:
– 23% per redditi fino a 28.000 euro;
– 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
– 43% per redditi superiori a 50.000 euro.
- La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come giร previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con lโinnalzamento limite di esenzione fiscale.
- Cuneo fiscale. Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF,ย determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:
– 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
– 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
– 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.
Se il reddito รจ compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di 40.000 euro.
Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative allโabitazione principale.
Riordino delle detrazioni. Introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali, con la previsione di un limite complessivo per redditi oltre i 75.000 euro. Lโimporto massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli. Il limite detraibile base รจ di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro. Questi importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico. Escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o PMI innovative, e altre spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024. Viene modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di etร tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilitร accertata. Inoltre, le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti allโestero.
A partire dal 2025, la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati, oltre la quale non si puรฒ accedere al regime forfettario, viene innalzata a 35.000 euro (rispetto agli attuali 30.000 euro).
Lโimporto annuo per le spese relative alla frequenza di scuole dellโinfanzia e scuole secondarie di secondo grado viene elevato a 1.000 euro per gli anni 2016-2019, con una detrazione del 22%.
- Prestazioni di formazione (ai fini IVA). Diventano imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese da Enti e Societร di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.
- Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Per favorire la transizione ecologica ed energetica, la mitigazione e lโadattamento ai cambiamenti climatici, viene modificata una disposizione del TUIR relativa alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Pertanto, concorre alla formazione del reddito il 50% dellโimporto calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, utilizzando il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Inoltre, la percentuale di tassazione รจ ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
- Tracciabilitร delle spese. Subordina la deducibilitร di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilitร del pagamento. In particolare, la deducibilitร delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, รจ limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. La tracciabilitร si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione giร esistenti, e alle indennitร e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito dโimpresa. Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP. Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo dโimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Inoltre, lโobbligo di verifica preventiva, che giร riguarda la pubblica amministrazione e le societร a partecipazione pubblica per pagamenti superiori a 5.000 euro, viene esteso al pagamento di stipendi e indennitร superiori a 2.500 euro, a condizione che lโimporto dovuto per inadempimenti fiscali sia pari o superiore a 5.000 euro. Lโapplicazione di questa modifica รจ prevista dal primo gennaio 2026, per consentire i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi di gestione dei pagamenti.
- Lavoratori frontalieri. Introduce diverse misure per facilitare lโadattamento alle modifiche dellโAccordo Italia-Svizzera, in attesa della ratifica del Protocollo di modifica. Tra queste, la previsione che dal 1ยฐ gennaio 2024 e fino allโentrata in vigore del Protocollo, i lavoratori frontalieri possano svolgere fino al 25% del loro lavoro in modalitร telelavoro, senza perdere lo status di frontaliere, e questa attivitร sarร considerata come svolta nel Paese di lavoro ai fini fiscali. Inoltre, precisa che i redditi di lavoro dipendente prestato allโestero in via continuativa, con soggiorno di oltre 183 giorni allโanno, siano determinati anche per i lavoratori che rientrano in Italia una volta alla settimana.
- Istituzione del Fondo per il contrasto della povertร alimentare a scuola. Avrร una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il fondo รจ destinato a contribuire alle famiglie in difficoltร economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dellโIstruzione e del Merito e il Ministero dellโEconomia e delle Finanze, stabilirร i criteri di riparto, le modalitร di rendicontazione e il monitoraggio delle risorse.
- Pubblico impiego. Le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale delle pubbliche amministrazioni potranno essere incrementate a partire dal 2025, con una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui, distribuiti attraverso un apposito Fondo per le amministrazioni statali e sui bilanci delle altre amministrazioni.
- Personale INPS. Prevede lโistituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale presso lโINPS al fine di supportare lโattuazione delle riforme PNRR e migliorare i servizi. Contestualmente, aumenta la dotazione organica della dirigenza di prima fascia e sopprime posizioni equivalenti in termini finanziari, senza creare nuovi oneri per la finanza pubblica. Inoltre, con un decreto di questo Dicastero e del Ministero dellโEconomia e delle Finanze, sarร determinata la misura percentuale delle suddette risorse provenienti da attivitร di controllo ispettivo e amministrativo da destinare, a partire dal 2025, a potenziare la capacitร amministrativa dellโINPS e a finanziare misure di welfare aziendale per i dipendenti dellโIstituto.
- Personale Ispettorato Nazionale del Lavoro. Prevede lโassunzione di 250 unitร di personale a tempo indeterminato da parte dellโINL, inquadrate nellโarea funzionari, ispettori di vigilanza tecnica salute e sicurezza, secondo il contratto collettivo del comparto Funzioni centrali. La modifica del Decreto legge n. 19/2024 raddoppia le assunzioni giร autorizzate, stabilendo che queste debbano avvenire entro il 2025 o 2026, con incremento della dotazione organica e lโesclusione dallโobbligo delle procedure di mobilitร . Gli oneri finanziari per le assunzioni sono pari a 3,17 milioni di euro per il 2025 e 12,69 milioni annui dal 2026, con ulteriori 290.000 euro per la procedura concorsuale e 737.000 euro per il funzionamento nel 2025, aumentati a 1,36 milioni dal 2026.
- Indennitร di esclusivitร del personale medico INAIL. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL con rapporto esclusivo e di favorirne lโattivitร di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a partire dal 1ยฐ gennaio 2025 lโindennitร di esclusivitร per tale categoria sarร rideterminata secondo quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute dal DL n. 4/2022 (cd. DL Sostegni-ter, convertito in legge n. 25/2022). Per tale intervento รจ autorizzata una spesa di 960.000 euro annui a partire dal 2025. Inoltre, le indennitร di esclusivitร , relative alle anzianitร contributive maturate dal 2025, saranno utili ai fini del TFR o TFS, con una spesa di 343.021 euro annui a partire dal 2025.
- Misure in materia di trattenimento in servizio. Si introducono modifiche al cd. Bonus Maroni, relativamente al trattenimento in servizio e la pensione anticipata flessibile (Quota 103). I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata, possono rinunciare allโaccredito dei contributi a loro carico per lโAGO e forme equivalenti, esentando cosรฌ il datore di lavoro dal versare i contributi relativi. A fronte di questa scelta, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sarร interamente corrisposta al lavoratore e non concorrerร a formare reddito ai fini fiscali. La norma precisa che i diritti relativi alla pensione anticipata flessibile, se acquisiti entro il 31 dicembre 2024, possono essere esercitati anche successivamente. Le principali novitร includono un allargamento della misura, che ora riguarda anche coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oltre ai soggetti con 62 anni e 41 anni di contributi. Inoltre, viene confermata lโesclusione dallโimponibile fiscale della somma corrisposta al lavoratore. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni รจ previsto che il limite massimo di etร per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni (fermi restando sia i limiti ordinamentali piรน elevati giร previsti per alcune categorie, sia la possibilitร di trattenimento in servizio introdotta dal provvedimento); viene di conseguenza meno lโobbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dellโattuale limite ordinamentale dei 65 anni di etร (o successivamente), possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).
- Maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore. Prevede che gli iscritti allโAGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1ยฐ gennaio 2025, possano incrementare il montante contributivo individuale maturato versando allโINPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dallโincremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorrerร al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata, e sarร corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per lโaccesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore ai sensi sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dellโimporto totale versato. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con MEF, saranno disciplinate le modalitร attuative della misura.
- Misure di flessibilitร in uscita dal rapporto di lavoro. Conferma โOpzione Donnaโ nella versione prevista dallโultima legge di bilancio e conseguentemente porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM puรฒ presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.
- Conferma Quota 103 anche per il 2025, nella versione prevista dallโultima legge di bilancio e conseguentemente, porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM puรฒ presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.
- Conferma per il 2025 la versione dellโAPE sociale prevista dallโultima legge di bilancio e incrementa di 114 milioni di euro per lโanno 2025, 240 milioni di euro per lโanno 2026, 208 milioni di euro per lโanno 2027, 151 milioni di euro per lโanno 2028, 90 milioni di euro per lโanno 2029 e 35 milioni di euro per lโanno 2030 lโautorizzazione di spesa prevista nella norma originaria che dispone la misura. Sempre con riferimento ad APE Sociale, conferma anche la non cumulabilitร con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- Aumento pensioni minime. A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dellโavvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, proroga a esaurimento gli incrementi transitori previsti a legislazione vigente, con una determinazione del dรฉcalage della percentuale di incremento fissata in 2,2 punti percentuali per lโanno 2025 e in 1,3 punti percentuali per lโanno 2026.
- Incremento maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio. Limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili lโimporto delle maggiorazioni sociali per i pensionati in condizioni disagiate – ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonchรฉ i ciechi titolari di pensione, di etร pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di etร superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione – che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo per il riconoscimento di tale incremento.
- Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o piรน figli. Innalza da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di etร rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per la lavoratrice madre di quattro o piรน figli quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.
- Previdenza complementare. Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996, dal primo gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) puรฒ essere computato, unitamente allโammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o piรน prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dallโassicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dellโassicurato. Per poter consentire una scelta consapevole da parte dellโassicurato, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante lโeffettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Prevede, inoltre, specifiche innovazioni relative al conseguimento di una delle forme di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente e la misura dellโanzianitร contributiva necessaria per lโaccesso alla misura. Con decreto questo Dicastero (di concerto con il Ministero dellโEconomia e delle Finanze) saranno individuate le modalitร di attuazione della disposizione in parola.
- Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti. Prevede che i lavoratori che si iscrivono nellโanno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attivitร commerciali, che percepiscono redditi dโimpresa, anche in regime forfettario, possano chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione potrร essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. Prevede lโattribuzione della suddetta riduzione contributiva per 36 mesi senza soluzione di continuitร di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dellโattivitร di impresa o di primo ingresso nella societร avvenuta nel periodo compreso tra il 1ยฐ gennaio e il 31 dicembre 2025, e specifica che la riduzione contributiva รจ alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
- Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per lโattuazione del programma GOL. Prevede il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro per lโanno 2025, dellโindennitร omnicomprensiva (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per lโanno 2025) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di cd. fermo pesca.
Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, prevede lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per il 2025 che le regioni possono destinare, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle finalitร previste dalla norma originaria (per le imprese che operano in unโarea di crisi industriale complessa e previo accordo presso il MLPS, che abbiano presentato piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori), nonchรฉ alla prosecuzione del trattamento di mobilitร in deroga. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora lโazienda abbia cessato o cessi lโattivitร produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dellโattivitร con conseguente riassorbimento occupazionale – oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonchรฉ in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata โ puรฒ essere concesso anche in deroga alla disciplina vigente, che subordinava il trattamento anche al fatto che il datore avesse occupato mediamente piรน di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Proroga quindi, per il 2025, il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora lโazienda abbia cessato o cessi lโattivitร produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando 100 milioni di euro (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).
- Proroga per lโanno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, lโintegrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.
- Proroga per il triennio 2025-2027 (senza modificare i requisiti previsti per lโaccesso dalla normativa vigente, la quale sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024) lโefficacia delle misure della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso questo Dicastero con la presenza delle regioni interessate, destinando 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione.
Proroga al 31 dicembre 2025 le convenzioni sottoscritte tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione), allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili, nelle more dellโattuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni.
Prevede il finanziamento – nel limite di spesa di 20 milioni di euro per lโanno 2025 – delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
Prevede in via eccezionale in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessitร degli stessi, la possibilitร di essere autorizzate con decreto di questo Dicastero (a domanda e in continuitร con le tutele giร autorizzate) a concedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dellโimpresa interessata. Prevede che allโipotesi in parola non si applichino alcune disposizioni previste in via ordinaria relativamente al procedimento per la richiesta di CIG. Prevede che tale ulteriore trattamento sia riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per lโanno 2025 (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).
Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma GOL, prevede che le risorse assegnate alle regioni nellโambito del programma stesso possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR- Riforma M5C1 R1.1., in conformitร alla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Modifiche di requisiti e disciplina ADI e SFL. In primo luogo, modifica la disciplina dellโAssegno di Inclusione (ADI) e in particolare:
– il requisito ISEE del nucleo familiare da non superare viene portato a 10.140 euro (a fronte degli attuali 9.360 euro);
– il valore del reddito familiare da non superare sale a 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 annui), fermo restando il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; inoltre, porta a 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) il valore di reddito familiare da non superare, se il nucleo familiare รจ composto da persone tutte di etร pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di etร pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilitร grave o di non autosufficienza (sempre mantenendo il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Prevede che, in ogni caso, il valore di reddito familiare da non superare sia aumentato a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini ISEE;
– adegua quindi il beneficio economico ADI alle nuove soglie, prevedendo che esso sia composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui), ovvero di 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) se il nucleo familiare รจ composto da persone tutte di etร pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di etร pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilitร grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
– del pari, adegua anche lโaltra quota del beneficio ADI, prevista per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato. Mantiene lโattuale secondo cui il beneficio economico รจ altresรฌ composto, in tali casi, da unโintegrazione del reddito per un importo pari allโammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, portando perรฒ il massimo previsto a 3.640 euro annui (a fronte degli attuali 3.360 euro annui), ovvero a 1.950 euro annui (a fronte degli attuali 1.800 euro annui) se il nucleo familiare รจ composto da persone tutte di etร pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di etร pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilitร grave o di non autosufficienza.
In secondo luogo, modifica la disciplina del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e in particolare:
– porta a 10.140 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui) il requisito del valore dellโISEE familiare, in corso di validitร , per lโutilizzabilitร di SFL;
– mantenendo il possesso degli altri requisiti giร attualmente previsti per accedere a SFL, si adegua anche (portandola a 10.140 euro annui, a fronte degli attuali 6.000 euro annui) la specificazione che la soglia di reddito familiare per lโaccesso alla misura si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE;
– lโimporto mensile di SFL viene incrementato a 500 euro (a fronte degli attuali 350 euro);
– prevede che il limite temporale di erogazione dellโindennitร di partecipazione (attualmente fissato in 12 mesi) sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico รจ erogato nei limiti della durata del corso.
- Rifinanziamento del sistema duale. Incrementa le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonchรฉ dei PCTO (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) di 100 milioni di euro per lโanno 2025, di 170 milioni di euro per lโanno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dallโanno 2027.
- Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Si Le risorse sono aumentate di 500mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dallโanno 2027.
- Bonus per le nuove nascite. Al fine di incentivare la natalitร e contribuire alle spese per il suo sostegno, prevede il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dal 1ยฐ gennaio 2025 di un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Questa somma non concorre alla determinazione del reddito complessivo). Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente lโimporto deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dellโassegno unico e universale).
- Esclusione del computo dellโassegno unico e universale per il bonus asili nido. Prevede che le erogazioni relative allโassegno unico e universale non rilevino nella determinazione dellโISEE utile ai fini dellโattribuzione del Bonus Nido e delle altre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dallโanno 2025 lโautorizzazione di spesa prevista.
- Misure per il supporto al pagamento di rette di asili nido. Si estende la platea dei beneficiari. Eliminata la condizione (prima prevista per lโaccesso alla maggiorazione) della presenza di almeno un figlio di etร inferiore ai 10 anni. Inoltre, incrementa lโautorizzazione di spesa prevista di 97 milioni di euro per lโanno 2025, 131 milioni di euro per lโanno 2026, 194 milioni di euro per lโanno 2027, 197 milioni di euro per lโanno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dallโanno 2029.
- Istituzione del Fondo per il sostegno alle attivitร educative formali e non formali. Incardinato presso il Ministero dellโEconomia e delle Finanze, persegue lโobiettivo di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attivitร educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono bambini e adolescenti, di contrastare la povertร educativa e lโesclusione sociale; di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi. La dotazione economica รจ di 3 milioni di euro per lโanno 2025, di 3,5 milioni di euro per lโanno 2026 e di 4 milioni di euro per lโanno 2027.
- Congedi parentali. Si eleva in via strutturale lโindennitร del congedo parentale allโ80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternitร o paternitร a partire dal 1ยฐ gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, lโaumento allโ80% della retribuzione dellโindennitร del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima era al 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternitร o paternitร a partire dal 1ยฐ gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, lโelevazione allโ80% della retribuzione dellโindennitร del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.
- Decontribuzione per le lavoratrici con figli. Rende strutturale โ modificandone la disciplina โ la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, รจ previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o piรน figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi dโimpresa in contabilitร ordinaria, redditi dโimpresa in contabilitร semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Lโesonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10ยฐ anno di etร del figlio piรน piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o piรน figli, spetterร fino al mese del compimento del 18ยฐ anno di etร del figlio piรน piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, lโesonero non spetterร alle lavoratrici beneficiarie dellโesonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. Lโesonero spetterร a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore allโimporto di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma lโaliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro 30 giorni dallโentrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero dellโEconomia e delle Finanze, saranno disciplinate la misura dellโesonero, le modalitร per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.
- Formazione delle donne vittime di violenza e rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunitร per incremento del Reddito di libertร e per interventi di formazione. Incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunitร (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), al fine di rafforzare lโorientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorirne lโemancipazione e lโeffettiva indipendenza economica. Per i medesimi fini, aumentato di 1 milione di euro annuo a partire dal 2025 anche il Fondo di riferimento per lโerogazione del reddito di libertร . Inoltre, si incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunitร di 500.000 euro per lโanno 2025, al fine di promuovere, nellโambito dei piani triennali dellโofferta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dellโeducazione sessuale e affettiva.
- Contributi per enti, organismi e associazioni di promozione dei diritti delle persone con disabilitร e misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare. Istituito nello stato di previsione del Ministero dellโEconomia e delle Finanze (per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per lโanno 2025, da destinare allโerogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalitร รจ la promozione dei diritti delle persone con disabilitร e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale. Per lโimplementazione della riforma in materia di disabilitร , si concede allโINPS la facoltร di conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre P.A., per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, utile al riconoscimento della condizione di disabilitร , nel limite di spesa di 16 milioni di euro per lโanno 2025.
Si prevede, inoltre, che le risorse del โFondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dellโattivitร di cura non professionale svolta dal caregiver familiareโ siano destinate a garantire le stesse finalitร del Fondo per le non autosufficienze, ossia a garantire lโattuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.
- Interventi in materia di premi di produttivitร . Si conferma, per il triennio 2025-2027, la riduzione al 5% dellโaliquota dellโimposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nellโanno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (giร prevista per il 2024 dallโultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nellโorganizzazione del lavoro.
- Misure fiscali in materia di welfare aziendale. Si prevedono gli specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1ยฐ gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Per i periodi dโimposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonchรฉ le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dellโenergia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dellโabitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo allโabitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite รจ elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).
- Fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la legge di bilancio istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonchรฉ lโacquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. Le modalitร e i criteri di ripartizione dei 500.000 euro annui (a decorrere dal 2026) del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dellโEconomia e delle Finanze.
- Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere. Al fine di garantire la stabilitร occupazionale e sopperire allโeccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali – per il periodo dal 1ยฐ gennaio al 30 settembre 2025 – un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo dโimposta 2024, a euro 40.000.
- Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Si proroga la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo dโimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrร considerare lโimposta dellโanno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dallโapplicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo dโimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.
- Limiti temporale applicazione Decontribuzione Sud e tetti di spesa per Bonus Giovani, donne e ZES. A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, si prevede che:
la disciplina dellโesonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato cd. Decontribuzione Sud, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;
il limite di spesa per il cd. Bonus Giovani sia incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per il 2024, 16,3 milioni di euro per il 2025, 15,9 milioni di euro per il 2026 e 5,6 milioni di euro per il 2027;
il limite di spesa per il cd. Bonus Donne sia incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per il 2024, 14,4 milioni di euro per il 2025, 17,5 milioni di euro per il 2026 e 9,1 milioni di euro per il 2027;
il limite di spesa per il cd. Bonus ZES unica Mezzogiorno sia incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per il 2024, 68,9 milioni di euro per il 2025, 73,5 milioni di euro per il 2026 e 28,7 milioni di euro per il 2027.
- Esonero contributivo Sud per microimprese e PMI. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, riconosce a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) lโesonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per lโassicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e PMI che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Prevede che tale agevolazione sia concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo allโapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dellโUnione europea agli aiuti ยซde minimisยป. Specifica che nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa rientrano i datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze non piรน di 250 dipendenti (ai sensi del Regolamento UE). Ferma restando lโaliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, lโesonero รจ riconosciuto e modulato con un decalร ge negli anni a partire da un contributo pari al 25% del dovuto per il 2025 con un tetto massimo di 145 euro mensili, per 12 mensilitร , per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024.
La misura non รจ cumulabile con i seguenti incentivi: Bonus Giovani, Bonus Donne, Bonus ZES unica ed esonero per i soggetti che avviano sul territorio nazionale unโattivitร imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
- Esonero contributivo Sud per datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa. Specularmente, si prevede il riconoscimento dellโesonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per lโassicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Lโesonero รจ riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto allโanno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Lโefficacia della disposizione in questione รจ subordinata allโautorizzazione della Commissione europea.
- Incremento Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027. Si aumentano le risorse di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2027 e 310 milioni di euro nel 2028.
- Riduzione aliquota IRES. Per il periodo dโimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, รจ prevista, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione dellโaliquota IRES dallโordinario 24% al 20%.
- Fondo di garanzia PMI. Proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina (in scadenza al 31 dicembre 2024) introdotta dal decreto legge n. 145/2023 (cosiddetto DL Anticipi, convertito in legge n. 191/2023), relativa alle modalitร operative del Fondo di garanzia per le PMI ed alla possibilitร di accedere al Fondo anche per gli Enti del Terzo Settore, purchรฉ iscritti al RUNTS nonchรฉ al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60 mila e senza lโapplicazione del modello di valutazione previsto per il medesimo fondo.
- Disposizioni in materia portuale. In considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, stabilisce che le Autoritร di sistema portuale possano erogare risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attivitร comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
- Fondo ai fini dellโattuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa. Istituisce il detto Fondo presso il Ministero dellโEconomia e delle Finanze con una dotazione di 70 milioni di euro nellโanno 2025 e di 2 milioni di euro nellโanno 2026, ai fini dellโattuazione di disposizioni (anche di carattere fiscale) in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.
- Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro. Prevede che il regime relativo alle mance si applichi:
– entro il limite del 30% (a fronte del precedente limite del 25%) del reddito percepito nellโanno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
– ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nellโanno precedente a 75 mila euro (prima il limite era 50 mila euro).
Tale regime รจ applicabile salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
- Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo. Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilitร e sostegno allโintero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone la ripartizione degli 8 milioni di euro del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche a partire dal 2025. Si incrementa, inoltre, il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di 500mila euro per lโanno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Prevede alcune modifiche con riferimento alla indennitร di discontinuitร per i lavoratori dello spettacolo (introdotta con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175).
- Istituzione Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera. Nello stato di previsione del Ministero dellโInterno, il Fondo ha una dotazione di 500mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e persegue il fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento allโimpiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee, o nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione. Al Fondo accedono gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal codice del Terzo settore, regolarmente iscritti alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati, autorizzati allโesercizio dellโattivitร di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate allโincontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la societร Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto del Ministero dellโInterno, di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dellโEconomia e delle Finanze, sono stabilite le modalitร di attuazione.








