Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 400 mila euro a Verisure Italia per trattamento illecito di dati personali a fini di marketing, in violazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
I fatti
Il provvedimento trae origine:
- dal reclamo di un ex cliente, che continuava a ricevere SMS promozionali nonostante l’avvenuta opposizione al trattamento dei propri dati personali;
- dalla segnalazione di un potenziale cliente che, dopo aver richiesto un preventivo, aveva iniziato a ricevere telefonate, email e messaggi di natura pubblicitaria.
In entrambi i casi, le comunicazioni commerciali sono proseguite nonostante l’esercizio del diritto di opposizione previsto dal GDPR.
Le violazioni riscontrate
Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha accertato numerose e gravi violazioni, tra cui:
- gestione tardiva delle richieste di opposizione, evase oltre i termini stabiliti dal Regolamento;
- raccolta non corretta del consenso per finalità di marketing tramite il form online, privo di un’adeguata informativa e strutturato in modo tale da accorpare il consenso marketing alla semplice richiesta di preventivo;
- interpretazione illegittima secondo cui il conferimento del numero di telefono per ottenere un preventivo sarebbe stato sufficiente a legittimare l’invio di comunicazioni promozionali;
- periodo di conservazione dei dati dei potenziali clienti eccessivo, fissato in 12 mesi ai fini del teleselling, ritenuto non proporzionato e non conforme al principio di limitazione della conservazione.
Le misure adottate dal Garante
Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, il Garante ha disposto:
- il divieto di ulteriore trattamento dei dati personali acquisiti illecitamente;
- la cancellazione dei dati raccolti in assenza di un valido consenso;
- l’adeguamento delle informative privacy al GDPR;
- l’obbligo per la società di comunicare entro 60 giorni all’Autorità le misure adottate per conformarsi alla normativa.
Il Garante ha inoltre preso atto delle iniziative correttive avviate dalla società nel corso dell’istruttoria, valutandole ai fini del provvedimento finale.
Fonte: Garante Privacy








