Ministero del Lavoro: Le principali misure del Collegato Lavoro 2024

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024 la legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante โ€œDisposizioni in materia di lavoroโ€.

Il provvedimento รจ di ampia portata e comprende disposizioni trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

  • Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento allโ€™anno precedente, nonchรฉ sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare per lโ€™anno in corso
  • Formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dellโ€™anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherร  periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nellโ€™elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero
  • Visite mediche. In unโ€™ottica di semplificazione, si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini giร  effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento allโ€™obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, lโ€™obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, รจ tenuto ad esprimere il giudizio di idoneitร  alla mansione specifica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DI SOMMINISTRAZIONE

  • Esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinatoย di lavoratori (che non puรฒ superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lโ€™utilizzatore al 1ยฐ gennaio dellโ€™anno di stipulazione dei medesimi contratti) i casi in cui la somministrazione a termine riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attivitร  stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con piรน di 50 anni)
  • Eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore รจ a tempo indeterminato,ย non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatoreย (e attualmente pari a 24 mesi)
  • Interpretazione autentica della disposizione che definisce le caratteristiche delle attivitร  stagionali escluse dallโ€™ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratoreย se richiamate nei contratti collettivi. In particolare, si intendono attivitร  stagionali (oltre quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963) le attivitร  organizzate per fare fronte a intensificazioni dellโ€™attivitร  lavorativa in determinati periodi dellโ€™anno, nonchรฉ a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dallโ€™impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli giร  sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piรน rappresentative nella categoria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

  • Fatte salve le previsioni piรน favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nellโ€™ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato รจ fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, non puรฒ essere inferiore a 2 nรฉ superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi, e non puรฒ essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per quelli con durata da 6 a 12 mesi
  • Comunicazioni telematiche delle prestazioni di lavoro svolte in modalitร  agile. I nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni in smart working vanno comunicati entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo. Lโ€™evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalitร  agile deve essere comunicato entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica
  • In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protrattaย oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dร  comunicazione alla competente sede dellโ€™INL, che puรฒ verificarne la veridicitร . Ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro per volontร  del lavoratore e a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra lโ€™impossibilitร , per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano lโ€™assenza
  • Disciplina dei contratti misti.ย Potranno accedere alla tassazione agevolata (c.d. regime forfettario) i professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con piรน di 250 dipendenti, anche se risultano giร  assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. Lโ€™applicazione del regime agevolato necessita che il contratto subordinato preveda un orario pari a un minimo del 40% e a un massimo del 50% del tempo pieno e soltanto se il contratto di lavoro autonomo รจ certificato dagli organi competenti e qualora non si configuri (rispetto al contratto di lavoro subordinato) alcuna forma di sovrapposizione riguardo allโ€™oggetto e alle modalitร  della prestazione, nonchรฉ allโ€™orario e alle giornate di lavoro
  • Unico contratto di apprendistato duale. รˆ introdotta la possibilitร  di trasformare lโ€™apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, anche nella terza tipologia di apprendistato, ossia quella concernente lโ€™apprendistato di alta formazione e di ricerca. ย Procedimenti di conciliazione in materia di lavoro. รˆ previsto che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter c.p.c. possano svolgersi in modalitร  telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero della Giustizia (da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge), sentiti lโ€™Agid e il Garante per la Protezione dei dati personali, siano stabilite le regole tecniche per lโ€™adozione delle tecnologie dellโ€™informazione e della comunicazione. Fino allโ€™entrata in vigore del decreto indicato, i suddetti procedimenti continueranno a svolgersi secondo le modalitร  vigenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI POLITICHE FORMATIVE

  • Sospensione della prestazione di cassa integrazione per le giornate di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte durante il periodo di integrazione salariale.ย Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dellโ€™INPS dello svolgimento dellโ€™attivitร  lavorativa. Le comunicazioni telematiche previste dalla legge assolvono lโ€™obbligo del lavoratore
  • Incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attivitร  formative
  • Dal 2024, estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente per la formazione del solo apprendistato professionalizzanteย 
  • Istituzione presso il Ministero dellโ€™Istruzione e del Merito, dellโ€™Albo delle buone pratiche dei PCTO,ย al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza e dellโ€™Osservatorio nazionale per i PCTO, con compiti di sostegno delle attivitร  di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA

  • Dal primo gennaio 2025 sarร  possibile rateizzare fino ad un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti allโ€™INPS e allโ€™INAILย e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalitร  successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti
  • Uniformati i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape Sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, prevedendo che tali domande siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

A queste misure si aggiunge inoltre lโ€™estensione del c.d. legittimo impedimento per i liberi professionisti iscritti in albi anche ai casi di parto della libera professionista e ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista.

Per tutti i dettagli consulta la legge 17 dicembre 2024, n. 203.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

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