Rinvio di scadenze in ambito tributario

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonchรฉ adempimenti e versamenti tributari (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dellโ€™economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonchรฉ adempimenti e versamenti tributari.

Il testo prevede lโ€™ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonchรฉ degli altri atti tributari elencati dallโ€™articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonchรฉ dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dallโ€™articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento โ€“ fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attivitร  compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1ยฐ gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato โ€“ la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuitร  dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima โ€œzona rossaโ€, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.ย 

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dallโ€™agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennitร  relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchรฉ a titolo di pensione, di indennitร  che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive giร  corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative allโ€™adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui allโ€™articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia giร  notificato lโ€™ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi allโ€™imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Fonte: Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri

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