Il Tribunale di Genova blinda il CCNL Vigilanza Privata come unico contratto leader del comparto.

La recente sentenza n. 2813/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 marzo 2026, offre un quadro interpretativo di fondamentale importanza per le imprese che operano nel settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.

In tale pronuncia, infatti, il Tribunale genovese, in funzione di giudice del reclamo ex art. 28 L. 300/1970 contro un decreto di accoglimento emesso nella prima fase di un procedimento instaurato per condotta antisindacale, riafferma con eccezionale chiarezza i criteri rigorosi che presiedono alla misurazione della rappresentatività comparata dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), e  ha riconosciuto il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (ora denominato CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza) come contratto leader della categoria.

La vicenda scaturisce dal tentativo unilaterale di un’azienda di abbandonare le trattative in corso con le sigle sindacali maggioritarie per applicare improvvisamente un altro CCNL, sottoscritto da un’unica sigla sindacale, sottoscrivendo contestualmente un accordo di prossimità ex art. 8 del D.L. 138/2011.

Il Tribunale di Genova, rigettando l’opposizione della società datrice di lavoro e confermando integralmente il decreto di prime cure,  aderendo all’interpretazione fornita dal giudice del primo grado, ha ravvisato gli estremi dell’antisindacalità della condotta perpetrata dall’azienda per due ordini di motivi: la violazione insanabile degli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dal d.lgs. n. 25/2007, aggravata dall’avvenuta estromissione del sindacato maggioritario in costanza di una trattativa formalizzata, e il difetto assoluto di legittimazione in capo al sindacato firmatario del contratto di prossimità per carenza del requisito legale della maggiore rappresentatività comparata.

Il passaggio cardine della pronuncia in esame risiede nell’analisi stringente compiuta dal Giudice sulla nozione di “sindacato comparativamente più rappresentativo”. Richiamando autorevole giurisprudenza amministrativa e di merito, la sentenza sottolinea come l’avverbio “comparativamente” introduca una rigida valutazione selettiva e un confronto ponderato tra le effettive capacità rappresentative delle diverse associazioni, isolando l’unica sigla (o blocco di sigle) che dimostri la preminenza assoluta nel settore.

I giudici liguri hanno basato tale scrutinio su dati oggettivi ed evidenze statistiche ufficiali fornite dal CNEL e dal Ministero del Lavoro, tracciando un divario inequivocabile tra il CCNL leader del comparto (ossia il CCNL sottoscritto da ASSIV) e i contratti alternativi non leader.

A fronte di tale sproporzione, il Tribunale ha accertato che l’altra sigla sindacale coinvolta “in sostituzione” possedeva una consistenza associativa (circa 150.000 iscritti complessivi a livello nazionale nei vari comparti) pari ad appena il 20% dell’Organizzazione sindacale pretermessa, evidenziando inoltre una presenza nettamente inferiore in tutti gli organismi istituzionali partecipativi (INPS, CNEL, Ispettorati del Lavoro).

Da questa rigorosa mappatura della rappresentatività discende l’inevitabile caducazione dell’accordo di prossimità, conformemente con quanto previsto dalla normativa (art. 8 della Legge n. 148/2011) che subordina l’efficacia erga omnes dei contratti di prossimità alla sottoscrizione da parte di associazioni dei lavoratori “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La stipula di un’intesa peggiorativa con un soggetto privo di tale requisito non solo priva l’accordo di qualsiasi valore legale ed efficacia sanante, ma, come lucidamente evidenziato in sentenza, integra un’illegittima forma di sostegno datoriale ad altra organizzazione sindacale.

Per il comparto della Vigilanza Privata e dei Servizi di Sicurezza, questa pronuncia rappresenta un successo politico e giuridico di prima grandezza. Essa certifica l’efficacia e la bontà del percorso di regolamentazione del mercato e di qualificazione dell’offerta portato avanti da ASSIV anche attraverso il CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, che si conferma, come certificato anche dalla recentissima pronuncia oggi commentata, l’unico standard contrattuale leader per la categoria.

L’adozione del contratto leader rappresenta infatti un presidio di legalità e di contrasto al dumping salariale, garantendo univoci standard di mercato e assicurando tutele economiche e normative capaci di valorizzare la professionalità degli operatori e di favorire un clima di stabilità e coesione all’interno delle aziende del settore.

Ne consegue che l’applicazione di altri contratti collettivi non rappresentativi, sottoscritti da sigle minoritarie, continua a rappresentare per le aziende un rischio concreto, esponendole al contenzioso per condotta antisindacale, a una drastica perdita di competitività sul mercato, a forti penalizzazioni nelle procedure di appalto e all’innesco di una spirale di contenziosi individuali e collettivi.

Scarica la sentenza n. 2813/2024 del Tribunale di Genova

Antonio Lamberti, Avvocato giuslavorista e Dottore di ricerca in diritto del lavoro – Università degli studi di Siena

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