Fine stato di emergenza al 31 marzo 2022: la sfida contro il Covid-19 tra nuove e (alcune) vecchie regole
di Giada Benincasa
Con ilย decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022ย รจ stato confermatoย il termine dello stato di emergenza previsto โ dopo numerosi rinvii โ al 31 marzo 2022. Tuttavia, nonostante ciรฒ, non sono poche โ e spesso non troppo chiare โ le disposizioni che dopo il 1ยฐ aprile 2022 continuano a rimanere in vigore.
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In primo luogo merita segnalare che, come giร emerso nei giorni scorsi,ย lo smart working semplificatoย (introdotto con la normativa emergenziale e fruibile senza accordo tra le parti)ย รจ stato prorogato al 30 giugno 2022.
Un secondo elemento di novitร riguarda,ย a far data dal 1ยบ aprile 2022, il temaย dellโisolamento, per coloro che risultano positivi al Covid-19, e della c.d.ย autosorveglianzaย per i contatti stretti (consistente nellโobbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni nonchรฉ di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dellโultimo contatto), demandando al Ministero della Salute le relative modalitร di attuazione.ย Sembra dunque soppresso il regime della quarantenaย per i contatti stretti, i quali sembrerebbero invece sottoposti esclusivamente al regime di autosorveglianza (dunque a prescindere dal numero di vaccinazioni ricevute dal soggetto risultato contatto stretto, criterio distintivo per lโapplicazione, in precedenza, della quarantena o, in via alternativa, dellโautosorveglianza). Viene inoltre confermata la possibilitร di uscire dallo stato di isolamento mediante lโesito negativo di un tampone (molecolare o antigenico rapido) effettuato anche presso i centri privati. A tal proposito, e fermo restando eventuali ed ulteriori indicazioni che potranno essere fornite dal Ministero della Salute,ย attualmente non pare previsto un numero minimo di giorni per poter effettuare, a seguito dellโaccertamento della positivitร da Covid-19, un tampone di โfine isolamentoโ, fermo restando lโesito negativo dello stesso.
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Ancora, fino al 30 aprile 2022, rimane in vigore lโobbligo di indossare la mascherina FFP2ย al fine di fruire di alcuni servizi e attivitร , tra cui: mezzi di trasporto, spettacoli aperti al pubblico, luoghi al chiuso (ad esclusione delle abitazioni private). Tuttavia viene specificato che,ย per i lavoratori (compresi quelli addetti ai servizi domestici e familiari), sono considerati Dispositivi di Protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche,ย non essendo dunque necessario lโutilizzo della mascherina FFP2, fermo restando i casi in cui vi รจ un obbligo (come nel caso dei contatti stretti sottoposti al regime di autosorveglianza).
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Contestualmente, e con lโobiettivo diย eliminare gradualmente del c.d. Super Green Pass, molte attivitร che fino al 31 marzo 2022 sono fruibili soltanto per coloro che sono guariti dal Covid-19 o che hanno effettuato la vaccinazione,ย dal 1 aprile 2022 potranno essere fruite mediante il possesso e lโesibizione del โsoloโ Green Pass Base:ย รจ questo il caso, ad esempio, delle mense e dei catering su base continuativa, dei servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo purchรฉ al chiuso, dei corsi di formazione pubblici e privati e della partecipazione a spettacoli aperti al pubblico svolti allโaperto.ย Lโobbligo del Green Pass Rafforzato rimane invece, dal 1 al 30 aprile 2022, per altre e residuali attivitร , tra cui: convegni e congressi, feste comunque denominate e partecipazione a spettacoli aperti al pubblico svolti in luoghi chiusi.
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Al contrario di quanto emergeva dalla bozza del decreto-legge in parola che circolava nei giorni scorsi, nel testo definitivo (pubblicato in Gazzetta il 24 marzo 2022)ย non vi รจ alcun riferimento ai lavoratori c.d. fragili, i quali non sembrano, pertanto, poter continuare a godere, dopo il 31 marzo 2022, di alcun regime agevolato (fermo restando la possibilitร , ma non lโobbligo, di adibirli allo smart working semplificato fino al 30 giugno 2022). Piuttosto,ย la loro gestione sembra essere rimessa in via esclusiva al sistema di sorveglianza sanitaria straordinaria ex art. 83 dl 34/2020 fino al 30 giugno 2022,ย evidenziando ancora una voltaย il ruolo strategico di alcuni professionisti della salute e sicurezza sul lavoro come il Medico Competenteย (una figura enfatizzata anche allโinterno dei protocolli di sicurezza โanti-Covid19โ).
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Ancora, merita puntare lโattenzione sul fatto che dalย 1 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022,ย il Ministero della Salute potrร , con propria ordinanzaย non soloย introdurre limitazioni agli spostamentiย da e per lโestero (imponendo eventualmente anche misure sanitarie ad essi correlati) bensรฌ โadottare e aggiornare linee guida e protocolliย volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivitร economiche, produttive e socialiโ (art. 10-bis, comma 1, lett. b), dl 52/2021 introdotto dallโart. 3, dl 24/2022). Tale disposizione risulta particolarmente interessante in quanto il Legislatore ha deciso di rimettere al Ministero della Salute โ e non solo alle Parti Sociali โ la gestione delle misure di sicurezza dirette a contrastare il Covid-19 (anche) nei luoghi di lavoro, settore per settore, individuate nei protocolli a diversi livelli: nazionale, territoriale e aziendale (per un approfondimento sul punto cfr. G. Benincasa, M. Tiraboschi,ย Covid-19: le problematiche di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro tra protocolli condivisi e accordi aziendali,ย in D. Garofalo, M. Tiraboschi, V. Filรฌ, F. Seghezzi, Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica, Volume V โ Le sfide per le relazioni industriali, ADAPT e-Book, 2020, n. 93). Dunque, se giร non fosse sufficientemente chiara la necessitร ย di continuare ad applicare (e aggiornare), al livello aziendali, i protocolli di sicurezza c.d. โanti-contagioโย data la persistenza di molte misure di sicurezza individuate al loro interno, merita ricordare ulteriormente in questa sede laย vigenza dellโart. 29-bis, dl 23/2020 che disciplina, tuttora, lโesenzione da responsabilitร del datore di lavoro ai sensi dellโart. 2087 c.c. nel caso in cui vengano applicate le โprescrizioni contenute nel protocolloย condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui allโarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchรฉ mediante lโadozione e il mantenimento delle misureย ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionaleโ.
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In conclusione, risultano centrali, se non altro per la logica fin troppo poco lineare sottesa a tale scelta, le disposizioni che prevedono โ contestualmente โ lโobbligo di vaccinazione per alcuni lavoratori e lโobbligo, per gli stessi, di esibire il โsoloโ Green Pass Base per lโaccesso al luogo di lavoro,ย eliminando dunque la necessitร di possedere ed esibire il Green Pass Rafforzato (introdotto per i lavoratori con etร superiore a 50 anni dal d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 allโart. 4-quinquies del d.l. 1 aprile 2021) diretto a garantire lโaccesso soltanto a coloro che avevano ricevuto la somministrazione del vaccino o risultavano in condizioni analoghe, come la guarigione da Covid-19. ร proprio questo il caso deiย lavoratori con etร superiore a 50 anniย che,ย fino al 30 aprile 2022 possono accedere ai luoghi di lavoro esibendo, al pari dei lavoratori con etร inferiore a 50 anni, il Green Pass Base, ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o, altresรฌ, effettuazione del tampone (molecolare o antigenico). Sul punto un aspetto controverso, almeno apparentemente, riguardava ilย dies a quoย della disposizione in parola: a tal proposito, infatti, lโalleggerimento del suddetto obbligo per i lavoratori โover 50โ, stando alla lettera della normativa,ย sembrerebbe decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in parola e cioรจ dal 25 marzo 2022ย (non essendo presenti altri riferimenti temporali allโinterno del nuovo articolo 4-quinquies, dl 44/2021), sebbene nelย sito del Governo, fino al 27 marzo 2022, era indicato dal 1 aprile 2022 (riferimento poi corretto in data 28 marzo 2022). Nella stessa prospettiva si pone anche ilย personale delle Universitร ย al quale, fermo restando lโobbligo di vaccinazione fino al 15 giugno 2022, viene richiesto il possesso e lโesibizione del Green Pass Base per accedere ai luoghi di lavoro. In senso contrario, invece, risulta lโobbligo di vaccinazione previsto per gliย esercenti le professioni sanitarie e i dipendenti di RSA e ospedali, ai quali รจ richiesto, almeno fino al 31 dicembre 2022, non solo di essere vaccinati contro il Covid-19 ma anche di esibire il titolo rilasciato a seguito della vaccinazione (o della guarigione da Covid-19), pena la sospensione dal lavoro.
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A tal proposito, infatti, fatta eccezione per questโultimo caso (esercenti le professioni sanitarie e dipendenti RSA e ospedali) e fermo restando lโapplicazione delle sanzioni amministrative rimesse alle Autoritร individuate dalla normativa per coloro che risultano inadempienti,ย lโobbligo di vaccinazione per le categorie appena richiamate, rischia di risultare โ ancor di piรน rispetto al regime precedentemente attuato โ privo di effettivitร .








