Green Pass obbligatorio: sintesi operativa e fac-simile per i datori di lavoro privati

Green Pass obbligatorio: sintesi operativa e fac-simile per i datori di lavoro privati

di Marco Assenti e Pierluigi Rausei

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 fa obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati di verificare il regolare possesso delle Certificazioni Verdi (Green Pass) per lโ€™accesso al luogo di lavoro.

Lโ€™obbligo sussiste a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attualmente previsto come termine per la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 Sars-Cov2.

Il d.l. n. 127/2021 obbliga chi svolge unโ€™attivitร  lavorativa nel settore privato a dimostrare documentalmente il possesso della Certificazione Verde (Green Pass), esibendola su richiesta, per poter accedere al luogo di lavoro e cioรจ al luogo in cui รจ svolta lโ€™attivitร  lavorativa.

Dopo una sintetica analisi degli obblighi, delle conseguenze e delle sanzioni, negli ultimi tre paragrafi del presente contributo si forniscono i fac-simile per la redazione della procedura aziendale, nonchรฉ per la designazione degli incaricati del controllo e per lโ€™informativa agli stessi.

Soggetti obbligati al possesso del Green Pass

Piรน specificamente il d.l. n. 127/2021 individua come soggetti obbligati al possesso e allโ€™esibizione della Certificazione Verde (Green Pass) la generalitร  dei lavoratori subordinati, autonomi, in formazione e volontari.

La norma, in effetti, estende lโ€™obbligo cosรฌ generalizzato a tutti coloro che svolgono unโ€™attivitร  lavorativa nel settore privato, specificamente si rivolge a chiunque svolge, โ€œa qualsiasi titolo, la propria attivitร  lavorativa o di formazione o di volontariatoโ€, in tutti i casi in cui al fine di poter svolgere la propria attivitร  di lavoro, di formazione o di volontariato devono accedere (anche temporaneamente ed occasionalmente) al luogo di lavoro, sia in forza di contratti diretti con il datore di lavoro, sia โ€œsulla base di contratti esterniโ€ (di appalto, di somministrazione di lavoro, di fornitura, ma pure di accordi di distacco interno o transnazionale).

Nel d.l. n. 127/2021, pertanto, si rinviene un testo normativo formulato in modo da assicurare la piรน ampia estensione materialmente possibile dellโ€™obbligo di verifica del possesso di Green Pass.

La norma identifica, infatti, i soggetti obbligati con riferimento a ogni tipologia di โ€œlavoratoreโ€, prescindendo del tutto dal tipo di contratto individuale in forza del quale lo stesso si trova a rendere la propria prestazione nei confronti dellโ€™imprenditore, datore di lavoro privato, chiamato a verificare lโ€™osservanza dellโ€™obbligo legale.

Ne consegue, a solo titolo di esempio, che sono ricompresi nellโ€™obbligo non soltanto la generalitร  dei dipendenti assunti direttamente dallโ€™impresa e dei collaboratori autonomi della stessa, ma anche i dipendenti dellโ€™appaltatore (che svolgono la propria attivitร  presso i locali dellโ€™azienda committente), i lavoratori distaccati, i lavoratori somministrati (allโ€™impresa utilizzatrice da unโ€™Agenzia di somministrazione di lavoro), cosรฌ pure i tirocinanti e gli stagisti, ma anche gli agenti (che accedono ai locali dellโ€™impresa preponente) e il consulente del lavoro o il dottore commercialista (che hanno lโ€™esigenza di recarsi presso gli uffici dellโ€™impresa cliente, anche per presenziare a una ispezione del lavoro o a una verifica fiscale), cosรฌ pure lโ€™amministratore e i soci lavoratori dellโ€™azienda.

Secondo le FAQ rese disponibili dal Governo (www.dgc.gov.it/web/faq.html) anche il lavoratore domestico (colf, badante, baby-sitter) soggetto al controllo, mentre chi lavora sempre in smart working non รจ tenuto a possedere ed esibire il Green Pass. Tuttavia, le FAQ precisano che โ€œin ogni caso lo smart working non puรฒ essere utilizzato allo scopo di eludere lโ€™obbligo di Green Passโ€. Dโ€™altro canto, nella modalitร  agile il lavoratore รจ generalmente libero di scegliere il luogo dove operare e seppure tale lavoro venga spesso svolto allโ€™interno delle mura domestiche, quindi non soggetto alle restrizioni imposte dai Protocolli di regolamentazione condivisa rinnovati il 6 aprile 2021, ma esso puรฒ essere svolto anche in locali condivisi in coworking dove i lavoratori in modalitร  agile possono interagire con altre persone, in tal caso si renderร  necessario attivare il controllo del Green Pass, facilmente assolvibile mediante lโ€™invio del QR-code allโ€™incaricato del controllo.

Inoltre, sempre secondo le FAQ governative anche il titolare dellโ€™azienda che lavora in essa deve essere controllato dal soggetto designato e incaricato per i controlli. Quanto ai liberi professionisti le FAQ affermano espressamente: โ€œIl libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attivitร  lavorativa viene controllato dai soggetti previstiโ€.

Soggetti esentati

Dโ€™altra parte, il d.l. n. 127/2021 esonera dallโ€™obbligo di possedere e di esibire il Green Pass tutti coloro che sono โ€œesenti dalla campagna vaccinaleโ€, sulla scorta di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, vale a dire dai Medici dei Servizi vaccinali delle Aziende e dei Servizi Sanitari Regionali, dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta che operano nellโ€™ambito della campagna di vaccinazione nazionale anti-SARS-CoV-2.

Le certificazioni mediche degli esentati devono contenere:

๏‚ง i dati anagrafici identificativi dellโ€™interessato;

๏‚ง la specifica dicitura: โ€œsoggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire lโ€™accesso ai servizi e attivitร  di cui allโ€™art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105โ€;

๏‚ง la data di fine di validitร  della certificazione (โ€œcertificazione valida fino al โ€ฆโ€);

๏‚ง dati che individuano specificamente il Servizio vaccinale in cui opera il Medico vaccinatore ovvero lโ€™Azienda o il Servizio Sanitario Regionale presso cui opera il Medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che redige il certificato;

๏‚ง timbro e firma del medico certificatore (apposti anche in modalitร  digitale);

๏‚ง numero di iscrizione allโ€™ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Obblighi per lโ€™imprenditore

Il datore di lavoro รจ obbligato a effettuare i controlli richiesti dal Legislatore in forza del d.l. n. 127/2021 e conseguentemente di indicare come tali controlli devono essere effettuati in azienda e da chi.

In effetti gli imprenditori devono verificare il rispetto dallโ€™obbligo di possedere e di esibire il Green Pass in capo alla generalitร  dei lavoratori, nel senso ampio sopra indicato, dovendo pertanto individuare entro il 15 ottobre 2021 le modalitร  operative per organizzare in concreto le verifiche in azienda.

Occorre quindi, entro la data di avvio dei controlli obbligatori:

โ€“ realizzare e diffondere a tutti gli interessati una specifica โ€œprocedura aziendaleโ€, la quale contiene e definisce le modalitร  operative per lโ€™effettuazione delle verifiche, tenendo conto delle peculiaritร  della singola realtร  aziendale, ma anche in ragione delle specifiche caratteristiche dellโ€™organizzazione del lavoro, dei processi produttivi e dei layout aziendali, per cui le procedure possono essere differenziate anche in base ai flussi di ingresso in azienda (variabili nel rispetto della flessibilitร  in entrata e in uscita prevista dai Protocolli di regolamentazione condivisa allo scopo di evitare assembramenti; secondo le FAQ, infatti, โ€œil Green Pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigentiโ€), ovvero in ragione delle condizioni di svolgimento delle mansioni assegnate alla generalitร  o a particolari categorie di lavoratori;

โ€“ designare e comunicare a tutti gli interessati i soggetti โ€œincaricati del controlloโ€, gli unici autorizzati ad effettuare i controlli (detti anche โ€œverificatoriโ€).

Lavoratori che operano presso terzi

Se i lavoratori svolgono la loro attivitร  anche in un luogo di lavoro diverso da quelli nella disponibilitร  del datore di lavoro da cui dipendono, il controllo sul rispetto dellโ€™obbligo di possedere e di esibire il Green Pass spetta sia al datore di lavoro che al soggetto presso il quale le prestazioni lavorative vengono rese. In questo senso, a solo titolo di esempio, i lavoratori dipendenti dellโ€™appaltatore sono controllati dal proprio datore di lavoro ed anche dagli incaricati del committente dove si recano per realizzare lโ€™opera o fornire il servizio oggetto dellโ€™appalto.

Quanto invece ai lavoratori che svolgono la loro attivitร  lavorativa presso soggetti non imprenditori e non datori di lavori sono controllati esclusivamente dagli incaricati del proprio datore di lavoro: qui lโ€™esempio puรฒ riguardare i tecnici delle societร  di fornitura o di gestione delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono, internet) che si recano presso una abitazione (secondo le FAQ del Governo rimane facoltร  delle famiglie chiedere comunque lโ€™esibizione del Green Pass), ma anche i riders addetti alle consegne a domicilio (le FAQ precisano, infatti: โ€œai rider non va chiesto il Green Pass, (โ€ฆ) a verificarne il possesso saranno i vertici delle loro aziende nel caso in cui questi lavoratori debbano recarsi in un luogo per svolgere la loro attivitร โ€).

Luogo di lavoro

Il d.l. n. 127/2021 non amplia soltanto il concetto di โ€œlavoratoreโ€, ma anche quello di โ€œluogo di lavoroโ€. La norma, infatti, estende lโ€™obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass non soltanto agli stabilimenti, alle sedi, agli uffici dellโ€™impresa datore di lavoro, ma alla generalitร  dei โ€œluoghi in cui lโ€™attivitร  lavorativa รจ svoltaโ€.

Ne consegue che il Green Pass viene richiesto per accedere a qualsiasi luogo nel quale il lavoratore sia tenuto, anche solo in parte, temporaneamente o occasionalmente, a svolgere la propria attivitร  lavorativa.

Sโ€™intende, tuttavia, che il luogo di lavoro cosรฌ estensivamente considerato deve essere in ogni caso idoneo, anche solo potenzialmente, a porre il lavoratore da controllare in contatto con altri lavoratori nel corso dello svolgimento dellโ€™attivitร  lavorativa.

In questa prospettiva sembra non doversi considerare luogo di lavoro, ai fini del controllo richiesto dal d.l. n. 127/2021, lโ€™abitazione disabitata presso cui si rechi un tecnico del servizio idrico per verifiche allโ€™impianto, al contrario va considerato tale lo spazio della logistica dove avvengono lo stoccaggio e il carico-scarico delle merci rispetto al conducente dellโ€™impresa di autotrasporto e ai dipendenti assegnati al magazzino.

Organizzare ed effettuare i controlli

Nel contesto della โ€œprocedura aziendaleโ€ vanno specificamente delineate le modalitร  di espletamento dellโ€™incarico di verifica e di controllo da parte dei designati, con riguardo allโ€™accertamento delle violazioni rispetto agli obblighi sanciti dal d.l. n. 127/2021.

In particolare, il datore di lavoro deve individuare โ€œcon atto formale i soggetti incaricati dellโ€™accertamento delle violazioni degli obblighiโ€. Ne deriva che il datore di lavoro deve designare e delegare con apposito atto scritto uno o piรน incaricati delle attivitร  di verifica e di controllo, avendo ampia facoltร  di scelta circa il lavoratore da individuare, potendo eventualmente privilegiare soggetti che per le funzioni svolte nellโ€™organizzazione aziendale del lavoro possono piรน agevolmente assicurare i controlli, si pensi ai responsabili di reparto, di produzione, ai capi ufficio, ai team leader.

Appare meno condivisibile, invece, il coinvolgimento, quali incaricati dei controlli Green Pass, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla sicurezza, i quali potrebbero essere distolti dai loro compiti cosรฌ come delineati dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), stante lโ€™esigenza dei controlli si ritiene a cadenza quotidiana.

Quanto alle modalitร  di svolgimento dei controlli, il d.l. n. 127/2021 stabilisce che essi devono essere effettuati โ€œprioritariamente, ove possibile, (โ€ฆ) al momento dellโ€™accesso ai luoghi di lavoroโ€, prevedendo tuttavia che le verifiche possono essere svolte anche โ€œa campioneโ€.

Ne consegue che la modalitร  ordinaria per effettuare i controlli consiste nella verifica del possesso di una Certificazione Verde (Green Pass) valida allโ€™ingresso del luogo di lavoro, ma la norma consente di effettuare la verifica anche dopo lโ€™accesso dei lavoratori in azienda, pertanto durante lo svolgimento dellโ€™attivitร  lavorativa.

Rispetto alla campionatura non si ritiene che la facoltร  di effettuare i controlli anche a campione, riconosciuta dal d.l. n. 127/2021, permetta di evitare una verifica giornaliera, stante la finalitร  della norma, mentre appare legittimo individuare criteri di selezione che possano riguardare il momento dellโ€™ingresso in azienda (ad es. uno ogni tre), oppure la quantitร  complessiva dei lavoratori che si recano al lavoro (ad es. almeno il 50%) o ancora le diverse collocazioni nellโ€™organizzazione aziendale (ad es. due lavoratori per ogni reparto/ufficio/team).

Per quanto attiene agli strumenti che possono essere affidati agli incaricati delle verifiche per effettuare i controlli, il d.l. n. 127/2021 richiama quelli previsti dal DPCM 17 giugno 2021, per cui deve essere utilizzata lโ€™applicazione โ€œVerificaC19โ€, attraverso la quale si puรฒ constatare il possesso e la validitร  del Green Pass, in base alla immediata lettura del QR Code.

Lโ€™incaricato del controllo potrebbe richiedere al lavoratore verificato di esibire un documento di identitร  allo scopo di accertare lโ€™effettiva corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati dallโ€™App โ€œVerificaC19โ€, ma senza annotare alcun dato e senza effettuare fotografie, scansioni o fotocopie dei documenti.

Secondo le FAQ del Governo, infatti, โ€œal momento non sono previste piattaformeโ€ dedicate (โ€œse ne potrร  verificare in seguito la realizzabilitร  da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalitร  di verificaโ€).

Conseguenze per il lavoratore che non esibisce il Green Pass

Qualora il lavoratore subordinato non risulti in possesso del Green Pass o comunque non sia in grado di esibirne uno in corso di validitร , le conseguenze sono differenti a seconda delle dimensioni aziendali:

โ€“ aziende che occupano da 15 dipendenti in su: opera lโ€™assenza ingiustificata con sospensione della retribuzione e di qualsiasi altro compenso comunque denominato, in base alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, ma senza conseguenze disciplinari;

โ€“ aziende che occupano fino a 14 dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro puรฒ sostituire il lavoratore con altro dipendente, assunto a tempo determinato, e allo stesso tempo sospendere il lavoratore senza Green Pass per una durata che corrisponde a quella del contratto di lavoro del sostituto, ma per un periodo non superiore a dieci giorni, che puรฒ essere rinnovato per ulteriori dieci giorni per una sola volta, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Con riferimento ai soggetti che si recano in azienda senza vincolo di subordinazione, come nel caso dei consulenti e dei liberi professionisti in genere, dei collaboratori, degli agenti, dei tirocinanti e degli stagisti, lโ€™accertamento del mancato possesso della Certificazione Verde impone una sospensione temporanea del rapporto di lavoro non subordinato, valutando le singole situazioni caso per caso. Si ritiene necessariamente da sospendere temporaneamente il contratto con il quale lโ€™imprenditore individuale si reca in azienda per un incarico di manutenzione continuativa di strutture, impianti o macchinari.

Accertamento e contestazione delle violazioni

Il d.l. n. 127/2021 stabilisce che gli incaricati dei controlli sono tenuti allโ€™accertamento e alla contestazione delle violazioni, nonchรฉ a trasmettere al Prefetto competente per territorio gli atti relativi alle violazioni riscontrate.

In attesa della conversione in legge del decreto e degli attesi chiarimenti amministrativi, sembra di poter ritenere, anche alla luce della legge 24 novembre 1981, n. 689 che governa il sistema sanzionatorio in materia di illeciti amministrativi, che i soggetti incaricati dal datore di lavoro sono tenuti ad accertare, ma non a contestare, le violazioni accertate.

A questo fine si potrร  chiedere legittimamente allโ€™incaricato del controllo di compilare un modello di โ€œProcesso Verbale di Constatazioneโ€ idoneo a rendere edotto il Prefetto di tutti gli elementi che consentono di contestare lโ€™illecito amministrativo e di applicare le conseguenti sanzioni amministrative, vale a dire: identificazione del trasgressore, descrizione del fatto che integra la violazione amministrativa, indicazione del tempo e del luogo della commessa violazione e dellโ€™accertamento, individuazione dellโ€™incaricato accertatore, sottoscrizione dellโ€™accertatore.

La contestazione/notificazione dellโ€™illecito amministrativo (ai sensi dellโ€™art. 14 della legge n. 689/1981), con la relativa irrogazione delle sanzioni applicabili, spetta, infatti, esclusivamente al Prefetto al quale lโ€™incaricato dei controlli รจ obbligato a trasmettere gli atti dellโ€™accertamento, con le modalitร  che verranno definite dal Ministero dellโ€™Interno.

Sanzioni per il lavoratore che viola gli obblighi

A fronte della possibilitร  di operare controlli a campione, puรฒ accadere che un lavoratore si rechi comunque al lavoro in mancanza di valido Green Pass o che non lo esibisca (eventualmente anche ove ne sia in possesso, ma rifiuti di esibirlo).

In tal caso se con controllo successivo viene accertato che il lavoratore non รจ in grado di esibire una Certificazione Verde in corso di validitร , il lavoratore รจ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.500 che viene irrogata del Prefetto competente territorialmente, prevista dallโ€™art. 9-septies, comma 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, peraltro, stante la struttura di rinvio della norma sanzionatoria, deve ritenersi che la sanzione si raddoppia in caso di violazioni reiterate (da 1.200 euro a 3.000 euro).

Inoltre, il lavoratore sarร  allontanato dal luogo di lavoro, assente ingiustificato o sospeso a seconda delle dimensioni aziendali, in ogni caso privo di retribuzione, ma potrร  essere destinatario anche delle sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.

Rimangono ferme le eventuali violazioni penali accertate agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008.

Sanzioni per il datore di lavoro inadempiente

Anche i datori di lavoro che violano gli obblighi imposti dal d.l. n. 127/2021 sono soggetti a specifiche sanzioni amministrative a norma dellโ€™articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19/2020, convertito dalla legge n. 35/2020.

In particolare, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro, che si raddoppiano in caso di violazioni reiterate (da 800 euro a 2.000 euro), i datori di lavoro che:

โ€“ omettono di effettuare i controlli richiesti;

โ€“ omettono di individuare e definire entro il 15 ottobre 2021 le modalitร  di organizzazione delle verifiche;

โ€“ omettono di individuare e designare formalmente gli incaricati dei controlli.

Anche per il datore di lavoro, peraltro, rimangono ferme le eventuali violazioni penali che vengano accertate dagli organismi di vigilanza rispetto agli obblighi di sicurezza sul lavoro sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Va precisato, peraltro, che secondo le FAQ del Governo, le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale non incorrono in sanzioni qualora durante un controllo degli organismi di vigilanza istituzionali dovesse essere riscontrata la presenza di lavoratori privi di Green Pass, se i controlli sono stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi in base alle previsioni del decreto-legge n. 127/2021, vale a dire adottando e attuando una apposita procedura organizzativa per le verifiche, che fa venir meno la responsabilitร  del datore di lavoro.

Procedure organizzative per le verifiche

Con la finalitร  specifica di fornire ai datori di lavoro privati una sorta di utile vademecum per gli adempimenti imposti dal d.l. n. 127/2021, cosรฌ come piรน sopra sinteticamente esposti, nellโ€™attesa di specifiche indicazioni da parte delle Istituzioni competenti, si propone anzitutto un documento1 contenente, con esposizione essenziale e per quanto possibile sintetica, redatte con la chiarezza richiesta dallโ€™essere destinata a informare tutto il personale e tutti gli assoggettati agli obblighi di legge, le procedure organizzative necessarie per effettuare in modo compiuto e aderente al dettato normativo la verifica del possesso del green pass per lโ€™accesso nei luoghi di lavoro. Il documento andrร  trasposto carta intestata della singola azienda e reso noto, mediante la massima diffusione concretamente possibile nel contesto aziendale, a tutti gli interessati.

Marco Assenti

Responsabile Area Lavoro Confprofessioni Marche

Consulente del Lavoro in Ascoli Piceno

@AssentiMarco

Pierluigi Rausei

Direttore di โ€œADAPT professional seriesโ€

Dirigente dellโ€™Ispettorato Nazionale del Lavoro (*)

@RauseiP

Si precisa che nel documento allegato oltre a una proposta di Procedura Organizzativa vi sono anche i fac simile per la designazione dellโ€™incaricato dei controlli e dellโ€™informativa allo stesso.

(*) Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dellโ€™Autore e non hanno carattere impegnativo per lโ€™Amministrazione alla quale appartiene.

Bollettino ADAPT 4 ottobre 2021, n. 34

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