Messaggio Inps sulla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Messaggio Inps sulla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Messaggio INPS 7 dicembre 2021, n. 4365: Applicazione della riduzione dei premi e contributi per lโ€™assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui allโ€™articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013. Determinazione importo della riduzione non inserita nel prospetto contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il primo trimestre 2021

Il decreto del 23 marzo 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha fissato per lโ€™anno 2021 nella misura pari al 16,36% la riduzione dei premi e contributi per lโ€™assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dallโ€™articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Tale riduzione viene applicata dallโ€™Istituto ogni anno sulla base di elenchi di aziende aventi diritto alla riduzione trasmessi dallโ€™INAIL.

Sulla base degli elenchi pervenuti dallโ€™INAIL, lโ€™Istituto ha calcolato la contribuzione da versare da parte dei datori di lavoro per il primo trimestre 2021 con scadenza 16 settembre 2021 e ha reso disponibile il prospetto di dettaglio della contribuzione da versare nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.

Successivamente, lโ€™INAIL ha comunicato che, a causa di un mero errore di elaborazione, alcune aziende aventi diritto alla riduzione ai sensi dellโ€™articolo 1, comma 128, della citata legge n. 147/2013 non erano state inserite negli elenchi.

Lโ€™Istituto ha provveduto a calcolare la riduzione spettante ai datori di lavoro delle aziende, aventi diritto alla riduzione, non inserite negli elenchi. Pertanto, i datori di lavoro (laddove lโ€™importo della riduzione sia superiore ad un euro) riceveranno una comunicazione tramite news individuale; lโ€™importo della riduzione abbatte la contribuzione da versare indicata nel prospetto di dettaglio per la prima emissione 2021, consultabile nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.

I contribuenti che hanno giร  effettuato i versamenti relativi al primo trimestre 2021 in misura superiore a quella risultante a seguito dellโ€™applicazione della riduzione potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalitร .

Si evidenzia, inoltre, che per i datori di lavoro che accedono allโ€™esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e/o di cui allโ€™articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nelle more della presentazione e/o definizione delle relative istanze, รจ stata differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento relativo allโ€™emissione del primo trimestre 2021 (cfr., rispettivamente, il paragrafo 6 della circolare n. 131 dellโ€™8 settembre 2021 e il paragrafo 5 della circolare n. 156 del 21 ottobre 2021) interessata dalla riduzione oggetto del presente messaggio.

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Caridi

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