In Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulle nuove misure anti covid in vigore dal 16 gennaio

In Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulle nuove misure anti covid in vigore dal 16 gennaio

Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021

Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto giร  in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con lโ€™eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessitร  o motivi di salute. รˆ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sullโ€™intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • รจ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso unโ€™altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle giร  conviventi nellโ€™abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sรฉ i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestร  genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento puรฒ avvenire allโ€™interno della stessa Regione, in area gialla, e allโ€™interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilitร  sia limitata allโ€™ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • รจ istituita una cosiddetta area โ€œbiancaโ€, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di โ€œtipo 1โ€, un livello di rischio โ€œbassoโ€ e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area โ€œbiancaโ€ non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attivitร  si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attivitร  particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

In considerazione della necessitร  di agevolare lโ€™attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, รจ istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attivitร  di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietร , le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonchรฉ le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

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