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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 462/2023 : Welfare aziendale, nessuna ritenuta se erogato da enti bilaterali con finalità assistenziale

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 462/2023 : Welfare aziendale – nessuna ritenuta se erogato da enti bilaterali con finalità assistenziale

Nel dare riscontro ad un istanza di interpello, la risposta n. 462/2023, l’ Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti riguardo la corretta tassazione delle prestazioni di welfare aziendale erogate da un ente bilaterale nei confronti dei propri iscritti. 

Nell’ambito delle prestazioni previste dal ”Regolamento prestazioni di welfare territoriale 2023 per i lavoratori”, l’ente bilaterale intende erogare: 

  1. un “Contributo per malattia di lunga durata” una tantum di mille euro in misura fissa ; 
  2. un ”Bonus straordinario Covid-19” una tantum di 200 euro. 

L’ Agenzia procede con l’analisi finalizzata a valutare se le suddette somme possano essere considerate come sostitutive di redditi inquadrabili in una delle categorie previste dall’articolo 6 del Tuir. 

Nel valutare l’imponibilità delle prestazioni, l’ amministrazione conclude che non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto i contributi in misura fissa, corrisposti dall’ente bilaterale, unicamente per scopi assistenziali, ai propri iscritti, indipendentemente dalla retribuzione percepita dai beneficiari e non sostitutivi di altri redditi inquadrabili in una delle categorie dell’articolo 6 del Tuir. 

Nello specifico il contributo per malattia di lunga durata è previsto a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell’iscritto ed è erogato dall’istante in coerenza con i propri fini assistenziali, per contrastare gli effetti negativi provocatiti dalla malattia o dall’infortunio a danno del dipendente.  

Il bonus Covid-19 ha invece natura puramente assistenziale, il suo scopo è attenuare le ripercussioni negative sui lavoratori e le loro famiglie derivanti dalle restrizioni applicate nel periodo della pandemia, come i limiti posti per la mobilità, che hanno determinato una necessaria riorganizzazione della quotidianità, ad esempio, per l’assistenza ai figli e alle persone fragili. 

In linea con precedenti documenti di prassi l’ Agenzia attribuisce alle indennità la natura di contributi straordinari, concessi a richiesta dall’ente agli iscritti, corrisposti una tantum e in misura fissa per finalità assistenziali e, pertanto, non inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del Tuir. 

Fonte: Agenzia delle Entrate – Lavorosi

Furti in abitazione, le misure della prefettura di Brescia

Furti in abitazione, le misure della prefettura di Brescia

Delineate durante una riunione del comitato ordine pubblico

Il prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, ha presieduto nei giorni scorsi una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica durante la quale è stato esaminato il fenomeno dei furti in abitazione, in lieve incremento nel periodo invernale.

Al riguardo, è stata concordata da prefettura e Forze dell’Ordine una linea di intervento basata su una costante azione preventiva da attuarsi con l’intensificazione del controllo del territorio, oltre che con la prosecuzione dei servizi già in corso posti in essere da personale in borghese degli uffici investigativi.

In merito alle iniziative di prevenzione è stata evidenziata anche l’importanza della collaborazione dei cittadini ,non solo mediante l’adozione di accorgimenti mirati al raggiungimento di una sicurezza sempre più attiva e partecipata ma anche con la tempestiva segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 della presenza di persone o situazioni sospette, in modo  da permettere alle Forze dell’ordine di intervenire rapidamente e con efficacia.

Fonte: Ministero dell’Interno

Pubblicato il Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria 2023

Pubblicato il Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria 2023

Frutto della collaborazione tra Direzione centrale Polizia criminale e Abi, esamina il fenomeno in diversi ambiti economici per strategie di contrasto sempre più mirate

Cresce la sicurezza nelle sedi bancarie italiane e negli altri comparti economici più esposti al rischio di reati predatori, come dimostra il calo delle rapine registrato nel biennio 2021-2022 in questi settori, e in particolare in quello bancario (-46%), rispetto al precedente biennio 2019-2020, a fronte di un aumento del 7,8% del totale delle rapine commesse in Italia nello stesso biennio 2021-2022.

I dati sono contenuti nel Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria 2023 realizzato da esperti del centro di ricerca sulla sicurezza anticrimine (Ossif)  dell’Associazione bancaria italiana (Abi) e del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale (Dcpc) in collaborazione con la partecipazione di Assovalori, Confcommercio–Imprese per l’Italia, Federazione Italiana Tabaccai, Federdistribuzione, Federfarma, Poste Italiane, Unem e Italiana Petroli.

Il documento, consultabile online, è stato presentato venerdì scorso a Roma nella sede Abi durante il convegno Stati generali della sicurezza. Illustra i dati relativi a furti e rapine commessi ai danni di banche, uffici postali, tabaccherie, farmacie, distributori di carburanti ed esercizi commerciali, e comprende un contributo di analisi realizzato dal Servizio analisi criminale.

Obiettivo della pubblicazione è non solo mettere a disposizione dati oggettivi sul fenomeno della criminalità cosiddetta predatoria nei comparti considerati ma anche, grazie all’attività di analisi su cui si basa, offrire elementi per affinare le strategie di prevenzione e contrasto da parte delle autorità di pubblica sicurezza, degli istituti di credito e degli altri soggetti economici interessati.

Prosegue così la collaborazione tra Direzione centrale della Polizia criminale e Abi – avviata con il protocollo d’intesa del giugno 2006 rinnovato il 5 dicembre scorso – per un monitoraggio approfondito e sempre aggiornato delle minacce criminali tradizionali ed emergenti.

Una collaborazione che «rappresenta un’eccellenza a livello europeo e ci consente di disporre tempestivamente di dati ed elementi di valutazione dei rischi estremamente utili per l‘attività di analisi strategica interforze messa in campo dal Servizio analisi criminale», ha sottolineato il vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza-direttore centrale della Polizia criminale Raffaele Grassi, osservando che questa sinergia «ha consentito di sviluppare nel tempo nuove ed efficaci forme di prevenzione e contrasto al crimine».

«La sicurezza di cittadini e dipendenti è una priorità. L’impegno del mondo bancario trova conferma anche nel significativo calo dei reati registrato negli ultimi anni”, ha commentato il direttore generale dell’Abi Giovanni Sabatini, sottolineando l’importanza di «tenere sempre alta l’attenzione e rafforzare ulteriormente la collaborazione con Istituzioni e Forze dell’ordine, per affrontare in modo efficace le sfide impegnative che il mondo globalizzato ci impone».

Scarica il Rapporto intersettoriale sulla Criminalità predatoria 2023

Fonte: Ministero dell’Interno

Inps: Riconoscimento del congedo straordinario e dei permessi l. 104/1992 in favore di più richiedenti per uno stesso soggetto

Inps: Riconoscimento del congedo straordinario e dei permessi l. 104/1992 in favore di più richiedenti per uno stesso soggetto

Messaggio INPS 22 novembre 2023, n. 4143: Riconoscimento del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il decreto in esame, inoltre, ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992 eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.

Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 sono state fornite le relative indicazioni amministrative e procedurali in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.

1.   Riconoscimento dei benefici

Il decreto legislativo n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

Tale disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal decreto legislativo n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001)per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Si ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.

2.    Indicazioni per le Strutture territoriali

Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce dei suddetti chiarimenti e in base alle indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio, i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

Scarica il messaggio INPS 4143/2023

Fonte: INPS