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​Esoneri contributivi aziende con certificazione di genere e interventi promozione parità nel lavoro

Esoneri contributivi aziende con certificazione di genere e interventi promozione parità nel lavoro

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 ha previsto, a decorrere dall’anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.

Il decreto adottato il 20 ottobre 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell’Economia e delle Finanze, di attuazione della predetta disposizione, definisce criteri e modalità di concessione di tali esoneri, per i quali occorrerà presentare apposita domanda all’INPS, secondo le istruzioni rese disponibili a breve dal medesimo Istituto.

Il provvedimento prevede altresì che, in attuazione dell’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ulteriori interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro siano realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità che ne assicurerà la coerenza rispetto al Piano strategico nazionale per la parità di genere.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Istat: la redistribuzione del reddito in Italia anno 2022

La redistribuzione del reddito in Italia anno 2022

Nel 2022 si stima che l’insieme delle politiche sulle famiglie abbia ridotto la diseguaglianza (misurata
dall’indice di Gini) da 30,4% a 29,6%, e il rischio di povertà dal 18,6% al 16,8%.
Le stime includono gli effetti dei principali interventi sui redditi familiari adottati nel 2022: (i) la riforma Irpef; (ii) l’assegno unico e universale per i figli a carico; (iii) le indennità una tantum di 200 e 150 euro, i bonus per le bollette elettriche e del gas; (iv) l’anticipo della rivalutazione delle pensioni.

La riforma dell’Irpef, l’assegno unico e gli altri interventi hanno ridotto il rischio di povertà per le famiglie con figli minori, sia coppie (-4,3 p.p.), sia monogenitori (-4,2 p.p.), soprattutto in seguito all’introduzione dell’assegno unico. Per le famiglie monocomponenti (-2,1p.p.) e per gli ultrasessantacinquenni soli (-1,3p.p.) la riduzione è dovuta prevalentemente ai bonus e all’anticipo della rivalutazione delle pensioni. Per le famiglie senza figli o solo con figli adulti il rischio di povertà rimane quasi invariato o aumenta lievemente.

L’assegno unico ha determinato, nel 2022, una riduzione del rischio di povertà di 3,8 punti percentuali per i giovani da 0 a 14 anni, di 2,5 per quelli da 15 a 24 anni e di 2,4punti percentuali per gli individui nella classe di età fra i 35 e i 44 anni. Se si considerano anche le altre politiche, la riforma Irpef, i bonus e la rivalutazione delle pensioni, il rischio di povertà si riduce ulteriormente per tutte le classi di età al di sopra dei 24 anni.

La riforma dell’Irpef ha dato luogo a una diminuzione delle aliquote medie effettive pariall’1,5% per l’intera popolazione, con riduzioni più accentuate nei tre quinti di famiglie con redditi medi e medio-alti. Fra le famiglie che migliorano la propria situazione, il beneficio medio risulta meno elevato nel quinto più povero della popolazione, caratterizzato dalla presenza di contribuenti con redditi inferiori alla soglia della no-tax area, esenti da imposta.

Le famiglie del penultimo quinto assorbono il 31,7% del beneficio totale della riforma dell’Irpef che corrisponde al 2,3% del reddito familiare. Le famiglie che peggiorano la propria situazione, subiscono, invece, una perdita più elevata nel quinto più ricco della popolazione, dove si registra oltre la metà della perdita totale.

Le analisi dell’attuale scenario distributivo tengono conto solo parzialmente degli impatti differenziali tra i diversi livelli di reddito del significativo aumento dell’inflazione, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

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Fonte: Istat

Indennità bonus 200 euro per lavoratori in mobilità in deroga

Messaggio INPS n. 4231 del 23 novembre 2022 – Indennità bonus 200 euro per lavoratori mobilità in deroga

L’Inps, con il messaggio n. 4231 del 23 Novembre 2022, comunica che l’indennità una tantum di 200 euro sarà riconosciuta d’ufficio anche ai percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, che ne abbiano fruito nel mese di giugno 2022. I pagamenti avverranno a dicembre 2022.

Scarica il messaggio Inps

Fonte: Inps

Agenzia delle Entrate: Bonus ai dipendenti fino a 600 euro senza imposte anche per le utenze domestiche

Agenzia delle Entrate: Bonus ai dipendenti fino a 600 euro senza imposte anche per le utenze domestiche. In una circolare le regole sulla nuova disciplina del welfare aziendale

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto Aiuti-bis, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Con la circolare n. 35/E l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale.

Nei fringe benefit anche le utenze domestiche – Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

Non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari – Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Circolare n. 35 del 4 novembre 2022