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Nel 2022 denunciati 117mila contagi sul lavoro da Covid-19, dall’inizio della pandemia sono 315mila

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Nel 2022 denunciati 117mila contagi sul lavoro da Covid-19, dall’inizio della pandemia sono 315mila

nline il 31esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail e la versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali. L’anno appena concluso pesa per il 37,2% sul totale delle infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto, mentre il 2020 e il 2021 raccolgono rispettivamente il 47,3% e il 15,5% dei casi

Nel 2022 denunciati 117mila contagi sul lavoro da Covid-19, dall’inizio della pandemia sono 315mila

ROMA – Il 2022, con 117.154 contagi sul lavoro da nuovo Coronavirus denunciati all’Inail, pesa al momento per il 37,2% sul totale delle infezioni di origine professionale rilevate dall’inizio della pandemia, che alla data dello scorso 31 dicembre erano circa 315mila, in aumento del 3,2% rispetto al monitoraggio di fine ottobre e pari a oltre un sesto del totale delle denunce di infortunio pervenute dal gennaio 2020, con un’incidenza dell’1,2% sul complesso dei contagiati nazionali comunicati a fine anno dall’Istituto superiore di sanità. Con 149.025 casi, il 2020 raccoglie invece il 47,3% dei contagi, mentre il restante 15,5%, pari a 48.876 denunce, riguarda il 2021.

I decessi sono concentrati nei primi due anni. A segnalarlo è il 31esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, che conferma che gli 891 casi mortali denunciati all’Istituto sono concentrati quasi esclusivamente nei primi due anni della pandemia. Salvo consolidamenti rilevabili nei prossimi monitoraggi, infatti, il 65,9% dei decessi (587) è avvenuto nel 2020, il 33,0% (294) nel 2021 e l’1,1% (10) nel 2022. Se a morire sono soprattutto gli uomini (82,7%), prendendo in considerazione tutte le infezioni denunciate il rapporto tra i generi si inverte. La quota delle lavoratrici sul totale dei contagi, infatti, è pari al 68,4%. La componente femminile supera quella maschile in tutte le regioni, con l’unica eccezione della Campania, dove l’incidenza delle donne è del 49,3%. L’età media dei lavoratori contagiati è di 46 anni per entrambi i sessi, con la fascia d’età 50-64 anni al primo posto con il 42,0%, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,0%), under 35 anni (19,9%) e over 64 anni (2,1%).

Nel Nord-Ovest quattro denunce su 10. L’analisi territoriale, che è possibile approfondire attraverso le schede regionali aggiornate, evidenzia che il 40,6% dei contagi denunciati è concentrato nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 23,5%), seguito dal Nord-Est con il 21,5% (Veneto 10,7%), dal Centro con il 16,8% (Lazio 8,4%), dal Sud con il 14,9% (Campania 7,6%) e dalle Isole con il 6,2% (Sicilia 4,5%). Le province più colpite dall’inizio della pandemia sono quelle di Milano (9,5%), Torino (6,7%), Roma (6,6%), Napoli (4,6%), Genova (3,2%), Brescia (3,1%), Venezia (2,2%), Verona e Treviso (2,1% ciascuna), Vicenza e Monza e Brianza (2,0% ciascuna), Firenze e Varese (1,9% ciascuna) e Bologna (1,8%).

In dicembre il primato negativo alla provincia di Genova. La provincia di Genova è invece quella con il maggior numero di infezioni da Covid-19 di origine professionale nello scorso mese di dicembre, seguita da Torino, Brescia, Milano, Roma, Napoli, Venezia, Salerno, Vicenza, Monza e Brianza, Treviso, Imperia e Latina. I maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione di fine ottobre sono stati però registrati nelle province di La Spezia (+13,5%), Imperia (+8,0%), Latina (+7,3%), Brescia (+7,1%), Genova (+6,4%), Salerno (+5,8%), Caserta (+5,7%), Venezia (+5,6%), Rieti e Terni (+5,5% per entrambe).

Tre quarti dei casi tra il personale dell’ambito sanitario. L’analisi per professione dell’infortunato conferma la prevalenza dei contagi sul lavoro tra il personale dell’ambito sanitario, coinvolto in circa i tre quarti del totale delle denunce, prima fra tutte la categoria dei tecnici della salute con il 37,9% dei casi (in tre casi su quattro donne), l’82,3% dei quali relativi a infermieri. Seguono gli operatori socio-sanitari con il 16,0% (l’80,7% donne), i medici con il 9,4% (oltre la metà donne, più di un terzo internisti e generici), gli operatori socio-assistenziali con il 5,4% (l’85,4% donne) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (circa l’80% ausiliari, ma anche portantini e barellieri) con il 4,4% (72,8% donne).

Gli impiegati amministrativi al primo posto tra le altre professioni più colpite. Le altre professioni più colpite sono quelle degli impiegati amministrativi (5,8%, i due terzi donne), degli impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta (2,3%, di cui più della metà donne), degli addetti ai servizi di pulizia (1,9%, poco meno di otto su 10 donne), degli impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro (1,5%, di cui circa i due terzi donne), dei conduttori di veicoli (1,2%, con una preponderanza di contagi maschili pari al 91,6%), dei professori di scuola primaria (1,2%, di cui il 97,2% donne) e degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (1,2%, di cui il 32,3% donne).

Anpal: Nota di approfondimento sulla Legge di Bilancio 2023

Legge di Bilancio 2023 – Nota di approfondimento di ANPALAnpal: Nota di approfondimento sulla Legge di Bilancio 2023

La presente Nota di approfondimento ha lo scopo di evidenziare i principali provvedimenti in materia di lavoro e di crescita economica. La Legge di Bilancio 2023, infatti, interviene sul quadro vigente in materia di: energia, fisco, lavoro e politiche sociali, crescita e investimenti, agricoltura, infrastrutture e trasporti, sanità, scuola e ricerca, turismo e cultura, difesa e sicurezza, immigrazione, politica estera, ambiente e territorio, Regioni ed Enti locali, giustizia, nonché revisione della spesa pubblica.

Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità

INPS Messaggio del 27 gennaio 2023, n. 422: Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità introdotto dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione domande per l’anno 2023

Con il presente messaggio si comunica che dal 1° febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2023 si potrà presentare la richiesta, relativa all’anno 2023, per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei requisiti e delle modalità/istruzioni indicate nella circolare n. 39 del 10 marzo 2022.

Fonte: INPS

Aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali

Inps Messaggio del 27 gennaio 2023, n. 410: Aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni

L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, fornisce una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, disciplinando due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

L’intera gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori di tale tipologia di lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro in oggetto e i pagamenti dei compensi, sono gestite dall’INPS tramite apposita procedura informatica.

Come descritto nelle circolari n. 107/2017 e n. 103/2018, il compenso al prestatore di lavoro viene erogato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore può scegliere la modalità con la quale riscuotere il compenso e acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi dell’utilizzatore o degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione relativa all’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

L’erogazione del compenso spettante per la prestazione di lavoro occasionale svolta avviene secondo una delle seguenti modalità:

a) tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma – al momento della registrazione o successivamente modificato – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;

b) tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Tale modalità è utilizzata nei casi di mancata indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) da parte del prestatore e nell’ipotesi di cui al successivo punto c);

c) per il tramite di qualsiasi sportello postale, a fronte della richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS e della successiva generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla citata piattaforma, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è validata dall’utilizzatore. Si evidenzia che, in assenza di specifica validazione della prestazione da parte dell’utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, il relativo compenso verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo (cfr. la modalità di cui al punto b). Tale modalità di pagamento è dettagliatamente descritta nella circolare n. 103/2018.

Con il presente messaggio si rende noto che gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso, sono aggiornati all’importo di 3,84 euro, in seguito alla sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.A. Tale importo deriva dal costo relativo al pagamento in contante di 1,75 euro, più il costo della spedizione della lettera di 1,71 euro, maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 22%.

Rimangono invariati gli oneri di pagamento della modalità descritta al precedente punto c), attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sempre a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso, per ogni singolo mandato di pagamento.

Fonte: INPS