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Lavoro intermittente e periodo di prova: cosa cambia dopo il Decreto Trasparenza

Lavoro intermittente e periodo di prova: cosa cambia dopo il Decreto Trasparenza

Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Datore di lavoro non più obbligato al preavviso di chiamata minimo, ma tenuto a indicare nel contratto di lavoro intermittente le eventuali fasce orarie e i giorni prestabiliti in cui il lavoratore è chiamato a svolgere la prestazione. Nuove tutele, inoltre, in favore dei lavoratori per quanto riguarda il periodo di prova. Sono alcune delle novità introdotte dal D.Lgs. n.104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza) in materia di contratto di lavoro intermittente e periodo di prova che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza con l’approfondimento dal titolo “Il contratto di lavoro intermittente e il nuovo periodo di prova dopo il Decreto Trasparenza” del 6 settembre 2022. Come noto, il provvedimento prevede, dallo scorso 13 agosto, una serie di informazioni relative al rapporto di lavoro che datori di lavoro e committenti sono tenuti a comunicare ai lavoratori in fase di assunzione. Il Decreto apporta modifiche all’articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2015 e stabilisce che, oltre alle informazioni di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto citato, il contratto di lavoro intermittente debba contenere altri elementi, tra cui la natura variabile della programmazione del lavoro, la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto. L’ulteriore novità che emerge dal confronto tra il testo originario dell’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e il Decreto Trasparenza è che il legislatore ha eliminato la previsione che obbligava il datore a un preavviso di chiamata minimo. In buona sostanza, le parti ora possono concordare un preavviso di chiamata anche di una sola ora. Il documento si sofferma poi sul periodo di prova che, stando all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2022, non può essere superiore ai sei mesi, nemmeno laddove ci fosse un accordo certificato delle parti contraenti. Per poi analizzare proporzionalità, sospensione, non ripetibilità del periodo di prova con un cenno ai profili ispettivi e alle sanzioni amministrative nel caso in cui il datore non fornisse le informazioni dovute al lavoratore.  

Leggi l’approfondimento

INAIL: limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

INAIL: limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

Circolare INAIL 2 settembre 2022 n. 33: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2022 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 17.780,70 e di euro 33.021,30. 

Fonte: INAIL

Nota INL sui congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza

Nota INL sui congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza

Oggetto: Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022) – nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza.


In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, è stato adottato il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore il 13 agosto 2022, nel quale è stato previsto un ampliamento di tutele e diritti delle figure genitoriali e dei cd. caregiver familiari, “al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare” (art. 1, comma 1, d.lgs. 105/2022).


Le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza.

La nota INL riporta le novità introdotte in relazione ai singoli istituti:

  • Congedo di paternità obbligatorio
  • Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti
  • Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
  • Permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
  • Priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Centro Studi Confindustria – Presentazione rapporto di previsione sull’economia italiana – 8 ottobre 2022

Centro Studi Confindustria – Presentazione rapporto di previsione sull’economia italiana – 8 ottobre 2022

Economia italiana ancora resiliente a incertezza e shock?

L’evento è gratuito e si terrà sia in presenza, presso Confindustria, Viale dell’Astronomia 30 (Roma), che in diretta streaming su www.confindustria.it.

Per seguire l’evento è necessario iscriversi cliccando qui.

Presenta il Rapporto il Direttore del Centro Studi Confindustria Alessandro Fontana.

Partecipano alla discussione Fabrizio Balassone (Capo del Servizio Struttura Economica, Banca d’Italia) e Lilia Cavallari (Presidente Ufficio Parlamentare di Bilancio).

Conclude il Direttore Generale di Confindustria, Francesca Mariotti.

Modera Janina Landau (Responsabile sede di Roma di Class CNBC).

Fonte: Confindustria