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Ministero della Salute: Calabria, Marche e Lazio in zona bianca. Sardegna ancora in zona gialla

Ministero della Salute: Calabria, Marche e Lazio in zona bianca. Sardegna ancora in zona gialla

ORDINANZA 18 marzo 2022 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Lazio, Marche e Sardegna

Fonte: Ministero della Salute

Governo: crisi in Ucraina, contrasto agli effetti economici ed umanitari

Governo: crisi in Ucraina, contrasto agli effetti economici ed umanitari

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (decreto-legge) 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. 

Il provvedimento affronta quindi i seguenti ambiti: 

  1. contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti 
  2. misure in tema di prezzi dell’energia 
  3. sostegni alle imprese 
  4. presidi a tutela delle imprese nazionali 
  5. accoglienza umanitaria 

1. Contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia 

Riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. L’effetto della misura consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. 

Bonus carburante. Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito. 

2. Misure in tema di prezzi dell’energia e dei carburanti 

Credito d’imposta a beneficio delle imprese.  

Sono introdotti i seguenti crediti d’imposta: 

alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; 

alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Il credito d’imposta di cui sopra relativo ai consumi di energia elettrica è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. 

La cedibilità è altresì estesa al credito d’imposta già riconosciuto alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale ai sensi del decreto-legge n. 4/2022 e n. 17/2022. 

Sono invece incrementati i seguenti crediti d’imposta, già riconosciuti dal decreto-legge n. 17/2020: 

  • quello a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%); 
  • quello a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%). 

Bonus sociale elettricità e gas. Per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è pari a 12.000 euro. 

Potenziamento delle attività di sorveglianza sui prezzi. Sono potenziati l’attività e gli strumenti a disposizione di “Mister prezzi”, il Garante per la sorveglianza dei prezzi già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. In particolare, è istituita una apposita “Unità di missione”, con relativa dotazione di personale, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati. Inoltre, il Garante – che a legislazione vigente può convocare le imprese e le associazioni di categoria al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato – potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. 

Trasparenza e monitoraggio nel mercato del gas naturale. I titolari dei contratti di approvvigionamento di gas per il mercato italiano saranno tenuti a trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i contratti già sottoscritti o da sottoscrivere. Le informazioni tramesse saranno trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili. 

3. Sostegni alle imprese 

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzia SACE. Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 24. Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro e può concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione, pari al 90% degli indennizzi generati da esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale. 

Imprese energivore di interesse strategico. Fino al 31 dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, coprono il 90% dell’importo del finanziamento concesso. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati il territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica. Inoltre, fino a 150 milioni di euro sono destinati a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. 

Integrazione salariale. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico. 

Agevolazione contributiva (esonero totale) per acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi. L’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento. 

Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per agricoltura e pesca. alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. È prevista la cedibilità sul modello credito d’imposta nel settore energetico. 

Rinegoziazione dei mutui agrari e garanzia ISMEA. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, le esposizioni in essere concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, potranno essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione potranno essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). 

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. La dotazione del fondo, ai fini dell’erogazione dei contributi alle imprese, è incrementata di 35 milioni di euro per il 2022. 

Fertilizzanti. Al fine di ridurre l’uso di fertilizzanti chimici e di limitare i costi di produzione, è ammessa la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato, di cui vengono individuate le caratteristiche. 

Credito d’imposta IMU per il comparto turistico. Per il 2022 è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese turistico-recettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. 

Anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese.  

Contratti pubblici – Sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi. Fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione. 

Autotrasporto – Gli interventi sono volti a mitigare gli aggravi economici per il settore derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e si aggiungono a quelli già adottati con il precedente decreto energia (Dl 17/2022) per complessivi 80 milioni di euro. Essi prevedono: 

  • l’istituzione del Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti con una dotazione di circa 500 milioni di euro per l’anno 2022; 
  • il rifinanziamento dei contributi per i cosiddetti ‘marebonus’ e ‘ferrobonus’, per incentivare il trasporto delle merci via mare e attraverso le ferrovie togliendolo dalla strada e per favorire lo sviluppo dell’intermodalità; 
  • l’inserimento nei contratti di trasporto della clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante. In particolare, nei contratti stipulati in forma scritta, deve essere prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. Per i contratti di trasporto merci conclusisi in forma non scritta si prevede che il corrispettivo venga determinato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 
  • ulteriori sostegni al settore con lo stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro per l’anno 2022 al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori che provvede, tra l’altro, a erogare alle imprese le risorse a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e di ulteriori 5 milioni per la deduzione forfetaria delle spese non documentate ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli; 
  • l’esonero per l’anno 2022, per le imprese di trasporto merci per conto terzi, dal versamento del contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti. La misura comporta per il settore un risparmio complessivo di circa 1,4 milioni di euro e ne beneficeranno circa 3.114 imprese di autotrasporto merci. 

Contratti pubblici 

  • Misura finalizzata a ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l’impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa dell’aumento del prezzo dei materiali. Questa anticipazione attinge all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il Mims nei limiti del 50% delle risorse disponibili e viene erogata nelle more dell’istruttoria delle istanze di compensazione. Il Fondo istituito con il decreto n.73/2021 con una dotazione di 200 milioni di euro è stato rifinanziato per ulteriori 150 milioni di euro per il primo semestre dell’anno in corso; 
  • si prevede l’eliminazione delle penalità per le imprese titolari di contratti pubblici che a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e degli aumenti dei prezzi sospendono l’esecuzione dei lavori o ne chiedono la proroga. Questa circostanza viene riconosciuta come “causa di forza maggiore” dal Responsabile unico del procedimento (Rup). 

4. Presidi a tutela delle imprese nazionali 

Poteri speciali – Golden Power. Si interviene per rafforzare la disciplina del controllo degli investimenti stranieri in Italia, finalizzata all’esercizio dei poteri speciali spettanti al Governo (c.d. “golden power”), alla luce dell’accresciuta strategicità di alcuni settori e della necessità di potenziare le strutture amministrative coinvolte. 

Tra le misure introdotte, si segnalano le seguenti: 

  • nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, le operazioni oggetto di notifica comprenderanno anche quelle che hanno per effetto modifiche alla titolarità o alla disponibilità degli attivi, similmente a quanto avviene oggi per gli altri settori; 
  • è introdotta, per l’impresa acquirente e per l’impresa target, la notifica congiunta dell’operazione, in modo da evitare una notifica da parte dell’impresa acquirente e una notifica successiva da parte dell’impresa target una volta rinnovati gli organi sociali; 
  • sono stabilizzate, quanto al termine di efficacia che verrebbe meno il 31 dicembre 2022, alcune previsioni relative sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di minoranza da parte di operatori extra-UE, sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di controllo da parte di operatori intra-UE; 
  • è rivista la disciplina dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologica 5G e cloud.  
  • saranno individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica delle operazioni, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali; 
  • saranno altresì individuate le modalità di presentazione di una pre-notifica delle operazioni al fine di ricevere una preliminare valutazione circa l’effettiva applicabilità della disciplina in materia di golden power e l’autorizzabilità dell’operazione. 

Rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, queste procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, anche mediante procedure negoziate. Le procedure di acquisto riguarderanno determinate categorie di prodotti e servizi sensibili quali applicativi antivirus, antimalware, endpoint detection and response (EDR) e web application firewall (WAF). 

5. Accoglienza umanitaria 

Accoglienza diffusa, sostentamento e contributo per l’accesso al SSN. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a definire forme di accoglienza diffusa da attuare mediante i Comuni, gli enti del terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, le associazioni e gli enti religiosi (per un massimo di 15 mila persone), nonché a definire forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione (per un massimo di 60 mila persone) e a riconoscere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano un contributo per l’accesso al Servizio sanitario nazionale per richiedenti e titolari della protezione temporanea (per un massimo di 100 mila persone).  

Sono stanziati a tal fine 428 milioni di euro per il 2022. 

Deroga temporanea alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini. Sino al 4 marzo 2023 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale –  presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private – una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. 

Qui la Conferenza stampa del Presidente Draghi con Franco, Cingolani e Garofoli

Qui il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Fonte: governo.it

Istat, i prezzi al consumo a febbraio 2022

Istat, i prezzi al consumo a febbraio 2022

A febbraio, per l’ottavo mese consecutivo, l’inflazione accelera, raggiungendo un livello (+5,7%) che non si registrava da novembre 1995.

Sono i prezzi dei Beni energetici non regolamentati a spingere in alto la crescita, seguendo la fiammata di gennaio degli energetici
regolamentati (insieme, le due componenti spiegano due terzi della variazione tendenziale dell’indice NIC).

Intanto, le tensioni inflazionistiche si propagano, in particolare ai Beni alimentari, i cui prezzi accelerano di oltre un punto, trascinando oltre il 4% anche la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”.

L’inflazione della componente di fondo (al netto di energetici e alimentari freschi) sale, portandosi a +1,7%.

Scarica la nota completa

Fonte: Istat

Governo COVID-19, decreto legge sul superamento della fase emergenziale

Governo COVID-19, superamento della fase emergenziale

Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

  1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. 
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo 

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
 
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid
Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza

Il decreto inoltre stabilisce 

  • Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
  • Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni

Fonte: governo.it