INPS: Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale. Chiarimenti relativi alle domande presentate dal 1ยฐ gennaio 2022 al 31 marzo 2022
Si rende noto che sono pervenute, da parte delle Strutture territoriali, richieste di chiarimenti in merito alle causali delle domande di Assegno di integrazione salariale (AIS) presentate al Fondo di integrazione salariale (FIS).
In particolare, รจ stata segnalata la presenza di una serie di errori di compilazione nelle domande presentate nellโarco temporale che va dal 1ยฐ gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Per lโelevata complessitร della casistica rappresentata e i possibili esiti istruttori, sono stati condivisi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alcuni orientamenti interpretativi.
In considerazione della prima fase di applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e della probabile โincidenza di errore maggiore rispetto allโapplicazione di una normativa consolidataโ โ come affermato dallo stesso Dicastero vigilante – nonchรฉ delle novitร normative introdotte nelle tutele del Fondo di integrazione salariale, si forniscono le seguenti istruzioni operative, relative alle domande presentate dal 1ยฐ gennaio 2022 al 31 marzo 2022, finalizzate a garantire la conservazione degli atti e lโaccesso ai trattamenti di sostegno al reddito.
Ipotesi A)
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto lโAssegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare lโistruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformitร con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.
Ipotesi B)
Nel caso il datore di lavoro – con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente โ abbia richiesto lโAssegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:
โข allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) oppure
โข giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19,
si precisa quanto segue.
Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare lโistruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformitร con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un supplemento istruttorio con il datore di lavoro.
Con riferimento al secondo caso, su conforme avviso ministeriale, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione giร prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022.
Ipotesi C)
Nel caso il datore di lavoro – con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente โ abbia richiesto lโAssegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:
โข allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) o
โข giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure
โข allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria,
si precisa quanto segue.
Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare lโistruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformitร con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui โsia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria – erogata dal FIS – in quanto siano sussistenti i presupposti sostanzialiโ.
Con riferimento al secondo caso, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione giร prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e lโistruttoria รจ valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformitร con la causale richiesta.
Con riferimento al terzo caso, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza allโadozione del provvedimento di concessione รจ del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, gli operatori di Sede devono adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Come ribadito dal Ministero vigilante, ragioni di tutela sia dellโimpresa che dei lavoratori spingono ad assicurare la massima partecipazione dei datori di lavoro al procedimento, attraverso lโintegrazione degli elementi istruttori, utili alla completa e corretta valutazione delle istanze presentate. Si precisa, quindi, che lโeventuale provvedimento di accoglimento deve essere motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Con separata comunicazione saranno fornite, ai Direttori regionali e di coordinamento metropolitano, le liste delle domande respinte al fine di facilitarne il riesame.
Nel ribadire che tali istruzioni operative sono da applicarsi esclusivamente alle domande presentate nellโarco temporale che va dal 1ยฐ gennaio 2022 al 31 marzo 2022, si comunica agli operatori di Sede che i controlli in procedura โFon.S.I.โ sono stati adeguati al fine di permettere la lavorazione delle domande presentate con causale straordinaria che, a seguito dellโistruttoria, sono ricondotte a causale ordinaria.
Infine, si rende noto che รจ stato inserito un appositoย alertย nella procedura di trasmissione allโIstituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.
Scarica il messaggio 2089 del 17 maggio 2022








