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Inps: Mobilità e CIG in deroga – Fruizione delle risorse residue

INPS: Mobilità e CIG in deroga – Fruizione delle risorse residue

Messaggio n° 1919 del 05-05-2022: Ammortizzatori sociali in deroga. Decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021. Risorse accantonate per la gestione delle posizioni non definite

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, di accertamento delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, finalizzate al finanziamento di interventi destinati ad azioni di politica attiva del lavoro, nonché alla concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con particolare riferimento alla quantificazione delle sopracitate risorse, si evidenzia che gli importi accertati nel suddetto decreto sono da intendersi al netto delle somme relative ad accantonamenti finalizzati alla gestione di eventuali contenziosi e ulteriori posizioni pendenti sulla base delle dichiarazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome all’Istituto. Pertanto, al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome l’utilizzo di tali risorse accantonate, è stato implementato uno specifico flusso di gestione di cui, con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni operative di dettaglio.

1. Flusso per la valutazione della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti che vengono imputati alle risorse accantonate

Prima di procedere all’autorizzazione dei suddetti trattamenti, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tale fine devono inviare alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], le specifiche contenenti i seguenti dati:

1. elenco nominativo;

2. codice fiscale dei lavoratori interessati;

3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza, ecc.);

4. durata del trattamento concesso;

5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima l’importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);

6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);

7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.

Si evidenzia che i provvedimenti che danno origine ai trattamenti potrebbero quantificare direttamente la prestazione dovuta o in alternativa determinare solamente i periodi di concessione. In tale ultimo caso, il costo della prestazione deve essere stimato dalla Regione/Provincia autonoma (ad esempio, nel caso di mobilità in deroga, utilizzando i parametri sopra indicati).

Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto concesso dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata, l’Istituto verifica che l’importo stimato del singolo provvedimento di concessione sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione/Provincia autonoma, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti.

La Direzione centrale Ammortizzatori sociali, laddove riscontri incongruità nella documentazione ricevuta, richiede le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione o alla Provincia autonoma.

La documentazione inviata dalla Regione o dalla Provincia autonoma è oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento, sulla base delle risorse accantonate dalle stesse con propria dichiarazione in occasione della definizione della chiusura dei provvedimenti di concessione dei trattamenti in deroga.

Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare nel “Sistema Informativo Percettori” (SIP) il relativo provvedimento, secondo le istruzioni fornite ai punti successivi. Il controllo sulla sostenibilità finanziaria è effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sono, quindi, prese in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.

Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.

Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma, l’Istituto non procede al rilascio del nulla osta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma.

Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e, come tali, vengono sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia autonoma per i successivi provvedimenti di concessione.

1.1 Flusso di gestione per i provvedimenti di mobilità

La trasmissione dei provvedimenti di concessione deve avvenire esclusivamente per il tramite del SIP, utilizzando il numero di decreto convenzionale “30005”.

Successivamente all’invioin SIP da parte della Regione/Provincia autonoma del provvedimento di concessione, lo stesso è visibile alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, che effettua il controllo sulla coerenza tra quanto inviato dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata alla Regione/Provincia autonoma stessa e procede con la validazione in SIP del provvedimento trasmesso, rendendolo visibile a tutte le Strutture territoriali interessate per i successivi adempimenti.

Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga le Strutture territoriali devono inserire nella procedura di pagamento della prestazione i codici d’intervento consueti, relativi all’annualità oggetto delle concessioni.

L’operatore di Sede, nel procedere al pagamento, deve controllare che il beneficiario non abbia già fruito del trattamento concesso.

In considerazione dell’esigenza per l’Istituto di procedere al monitoraggio della spesa, non è consentito il pagamento di provvedimenti di concessione inviati con modalità diverse. Si precisa che l’attività di monitoraggio delle risorse utilizzate è effettuata dall’Istituto rilevando, non appena completati i pagamenti, la spesa effettiva relativa alle prestazioni erogate, che sostituisce la spesa stimata nei report presenti nella Banca Dati Percettori.

1.2 Flusso di gestione dei provvedimenti di CIG in deroga

Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare in SIP il relativo provvedimento utilizzando il numero di decreto convenzionale “30005”, esclusivamente tramite il flusso B, indicando come data convenzionale “1.01.2022”, censito dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il codice intervento “699” e codice evento “699”.

In considerazione dell’esigenza per l’Istituto di procedere al monitoraggio della spesa, non è consentito il pagamento di provvedimenti di concessione inviati con modalità diverse. Si precisa che l’attività di monitoraggio delle risorse utilizzate è effettuata dall’Istituto trascorso il termine di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rilevando la spesa effettiva relativa alle prestazioni erogate, che sostituisce la spesa stimata nei report presenti nella Banca Dati Percettori.

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Fonte: INPS

Salute e sicurezza sul lavoro dopo l’emergenza Covid

Salute e sicurezza sul lavoro dopo l’emergenza Covid

La pandemia ha avuto conseguenze importanti sulla salute e sulla sicurezza del lavoro. Non solo le trasformazioni indotte dallo smart working hanno determinato una riduzione importante del fenomeno infortunistico, in particolare dei casi in itinere; ma più in generale, l’emergenza ha fatto maturare una sensibilità diversa da parte delle aziende e dei lavoratori
verso un tema che non sempre, soprattutto nel passato, ha ricevuto la giusta attenzione.


Grandi, piccole e piccolissime realtà, tutte indistintamente, si sono confrontate con un cambiamento epocale. Da fattore percepito spesso nella sua “dimensione formale”, legata al rispetto di obblighi e adempimenti, la sicurezza del lavoro è diventata elemento sostanziale ai fini del proseguimento delle stesse attività imprenditoriali. Tutto ciò ha determinato una
evoluzione di attenzione, sensibilità e approccio verso tale tematica che in molti casi ha comportato una innovazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.


È quanto emerge dall’indagine realizzata tra il 6 e il 12 aprile 2022 su un campione di oltre 2.200 Consulenti del Lavoro che svolgono una funzione centrale nell’orientare e supportare le aziende in materia di salute e sicurezza su lavoro e, in alcuni casi, ricoprendo ruoli essenziali, come quello di Rspp (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione).


Ben il 44,3% degli intervistati riscontra infatti, rispetto al 2019, una crescita del livello generale di attenzione delle aziende verso tale aspetto. Un’attenzione che si concretizza soprattutto nel maggiore ricorso all’utilizzo di dispositivi di prevenzione (il 62,7% afferma che è aumentato l’uso) e un complessivo incremento dell’igiene e della salubrità degli ambienti di lavoro (62,5%): entrambi gli aspetti, fortemente sollecitati dall’introduzione di norme ad hoc nel corso dell’emergenza, sono quelli su cui si registra il cambio di passo più significativo.


Ma a migliorare è stata anche la comunicazione interna: il 55,8% dei Consulenti afferma come sia mediamente aumentata l’attenzione da parte di dipendenti e collaboratori, mentre il 52,7%, l’informazione da parte datoriale.
Cresce, secondo il 46,1% degli intervistati, anche l’orientamento verso la prevenzione e, complessivamente, il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro: secondo il 46,9% dei Consulenti del Lavoro, questo è più elevato di due anni fa.

A fronte di tali tendenze, che interessano abbastanza trasversalmente piccole e grandi imprese, emerge però una marcata variabilità settoriale. Sanità e istruzione (dove il 53,7% dei Consulenti indica una crescita di attenzione al tema della sicurezza sul lavoro) e alberghi e ristoranti (51,1%), sono i comparti dove si registra la maggiore crescita di attenzione verso la sicurezza. In altri, prevale invece un giudizio di invarianza: è il caso dell’agricoltura, dove “solo” il 20,6% indica un miglioramento. Ma anche del credito, informazione e comunicazione (25% circa), comparti dove presumibilmente i livelli di attenzione erano già elevati. Negli altri, il giudizio risulta più ambivalente: è il caso dell’edilizia, dove a fronte del 45,3% che reputa il livello di attenzione delle imprese aumentato, il 46,9% lo considera invariato.

In secondo luogo, a fronte del “cambiamento di clima” verso la materia, si evidenzia una maggiore difficoltà a tradurlo in misure operative. Se si escludono, infatti, gli interventi promossi dalla pandemia (dispositivi, igiene e salubrità dei luoghi, informazione ai dipendenti), su altre dimensioni, prevale un giudizio di stabilità rispetto al 2019.


“Solo” il 37,6% dei Consulenti segnala un miglioramento delle iniziative formative a favore dei dipendenti e il 33,7% della collaborazione tra le figure preposte alla sicurezza sul lavoro (medici, Rspp). Ancora, poco più di un quarto degli intervistati (28,2%) evidenzia un tendenziale aumento degli investimenti slegati dall’emergenza e il 23,1% un miglioramento delle procedure e dei modelli di gestione. Si tratta di aspetti cruciali che, sebbene più rari,
sono comunque indicativi di un’evoluzione del sistema di gestione che esce comunque rafforzato dall’esperienza pandemica.

Quanto tali dinamiche siano in grado di incidere effettivamente sulla dimensione del fenomeno infortunistico è difficile dirlo. Ancora nel 2021, i dati ufficiali divulgati dall’Inail, risultavano fortemente condizionati dalla pandemia, sia per l’associazione di molti eventi al Covid-19 (7,7% dei casi totali e 15,2% di quelli mortali) che per la diffusione delle misure
eccezionali legate al contenimento dei contagi, a partire dal lavoro agile.

Seppur si tratti di indicazioni da prendere quindi con le dovute cautele (l’ente registra tra le anomalie anche una elevata frequenza di denunce tardive), rispetto al 2019 si registra una riduzione dei casi di infortunio (-86.402, per un decremento del 13,5%) e un aumento di quelli con esito mortale (+132, per una crescita del 12,1%), dovuto principalmente al Covid, responsabile, nel 2021, del 15,2% delle morti sul lavoro.

Considerando però l’andamento del fenomeno al netto dei casi Covid, emergerebbe un decremento importante: sia dei casi denunciati (quasi 129 mila per un decremento del 20,1%) che di quelli mortali (-54 per un decremento del 5%).
La diffusione dello smart working, quale strumento principale di prevenzione alla diffusione dei contagi, oltre a contenere il rischio, è stato il fattore che ha maggiormente influenzato la dinamica infortunistica. Rispetto al 2019, gli infortuni in itinere sono diminuiti del 20,3%, mentre quelli con esito mortale, che nel 2019 hanno contribuito al 28,1% delle morti sul
lavoro, sono diminuiti del 19%, portando l’incidenza al 20,3%.

Un effetto di cui hanno beneficiato soprattutto le donne, maggiormente interessate dagli infortuni nel tragitto casa-lavoro. Nel 2019 questi hanno generato il 22,4% degli infortuni totali e ben il 51,1% di quelli con esito mortale, mentre nel 2021 i valori sono scesi rispettivamente al 19,3% e 27,8%.


Il ritorno al lavoro in presenza nel corso del 2021 ha, però, prodotto una ripresa del fenomeno rispetto all’anno precedente, con la crescita degli infortuni in itinere del 29,2% e delle morti correlate del 15,9%. Di contro, gli infortuni in occasione di lavoro hanno continuato a diminuire anche nel corso dell’anno, registrando un decremento dei casi del
3,5% e di quelli mortali del 7,9%.

Lo sviluppo del lavoro agile, pur utile al contenimento degli infortuni, rappresenta, tuttavia, una questione ancora aperta, in considerazione delle nuove sfide che pone anche in termini di sicurezza. La dislocazione dell’attività lavorativa dall’azienda ad altro luogo prevede infatti una responsabilizzazione del lavoratore, a cui è chiesto di collaborare per organizzare al meglio la propria postazione di lavoro domestico, al fine di garantire adeguata sicurezza e
prevenire l’accadimento di infortuni o l’insorgere di malattie.

Da questo punto di vista, se il 38% dei Consulenti del Lavoro pensa che il nuovo modello organizzativo abbia un impatto indiscutibilmente positivo sul rischio infortunistico, la metà (50%) fornisce una valutazione più ambivalente, evidenziando al tempo stesso, l’emergere di nuove criticità legate alla sicurezza degli ambienti domestici. Il 43,2% segnala come queste, stando alla loro esperienza, adottino misure ad hoc, che si concretizzano però principalmente in informative sui rischi (27,9%) e, in misura minore, in corsi di formazione specifici per i lavoratori agili (9,2%), o misure di prevenzione collegate al tecnostress e isolamento (9,6%), o richiesta di reportistica/autovalutazione dei rischi (8,3%).


Quello della sicurezza appare, all’indomani della pandemia, un cantiere ancora aperto, le cui direttrici sono molto incerte. Da un lato, le importanti novità relative all’innovazione dei modelli di lavoro potranno avere un impatto rilevante in termini di contenimento del fenomeno; dall’altro lato, la ripresa occupazionale e l’effetto traino che in questa sta avendo
un settore ad elevato rischio, come le costruzioni, rischia di presentare per l’anno in corso un
bilancio meno positivo del passato.

Secondo i dati diffusi dall’Inail, nel 2021 il settore edile ha registrato una crescita significativa sia del numero di infortuni (+17,1% tra 2020 e 2021) che dei casi mortali (11,4%), portando l’incidenza di questi ultimi sul totale della gestione Industria e Servizi, dal 12,2% del 2020 al 15,5% del 2021.

Anche l’aspetto normativo costituisce una variabile importante del sistema. Secondo la maggioranza (52,1%) dei Consulenti del Lavoro intervistati, la revisione della normativa esistente con la Legge n. 146 del 2021, pur avendo aspetti positivi, non interviene sui nodi strutturali che limitano l’attuale sistema. Per migliorare l’efficacia della normativa, il 67%
degli intervistati pensa che occorrerebbe semplificarla, con l’intento di renderla più accessibile anche a quelle realtà che incontrano maggiori difficoltà di attuazione proprio a causa delle ridotte dimensioni. A seguire, il 40,8% reputa necessari maggiori sostegni economici alle medie e piccole realtà, mentre il 33,7% una revisione del sistema sanzionatorio, che rischia di essere particolarmente rigido e penalizzante per la piccola impresa.

A seguire, per circa un quarto del campione (27%), il fattore ostativo è la scarsità di informazioni soprattutto con riferimento agli strumenti di sostegno economico a disposizione delle imprese, mentre il 23,6% pensa che l’intera normativa dovrebbe essere rivista, tenendo conto delle specificità settoriali e dimensionali che ne condizionano
l’applicazione.

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Ministero dello sviluppo economico: incentivi per le società benefit

Ministero dello sviluppo economico: incentivi per le società benefit

Dal 19 maggio le domande per il credito d’imposta. Giorgetti, “E’ un modello imprenditoriale da valorizzare”

A partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022 le imprese presenti sul territorio nazionale che si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021, potranno presentare domanda per richiedere il credito d’imposta messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico

Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

Diventa operativa una misura fortemente voluta che promuove e valorizza un modello d’impresa che trova nel nostro paese una importante tradizione a cui poter fare riferimento, dove imprenditori coraggiosi investono nella ricerca del profitto rimanendo attenti agli aspetti sociali e al bene comune”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti.

Le risorse stanziate per finanziare il credito d’imposta sono pari a 7 milioni di euro e il contributo potrà essere concesso nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza.

Per maggiori informazioni

Fonte: MISE

ICMQ e Cersa – La privacy negli Istituti di Vigilanza – Percorso formativo a distanza 7 e 9 Giugno 2022

PERCORSO FORMATIVO ICMQCersa

LA PRIVACY NEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA

Formazione a distanza (FAD)

Modulo A – 7 giugno 2022 dalle 9:00 alle 13:00

Modulo B – 9 giugno 2022 dalle 9:00 alle 13:00

con il patrocinio di Assiv

Il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali) è ormai entrato in vigore da anni e ancora di più ne sono passati dall’entrata in vigore del DM 269/2010 sulla riforma della vigilanza e delle investigazioni.

Peraltro, sia la normativa di Polizia, da un lato, che quella in materia di Privacy, dall’altro, sono in continua evoluzione, sia in materia di servizi rivolti alle pubbliche amministrazioni che ai privati, con notevoli e differenti risvolti per i due settori.

In particolare, gli istituti di vigilanza sono tenuti a dare una completa e difficile attuazione della normativa sulla Protezione dei dati, le cui disposizione spesso sembrano confliggenti con gli scopi e le finalità della sicurezza privata.

A quanto sopra, si aggiungono le recenti Linee guida dei Garanti europei sulla videosorveglianza, oltre che una serie di nuove casistiche in materia di Privacy, sia a livello nazionale che europeo, che sono applicabili anche alla Vigilanza Giurata.

Pertanto, gli istituti di vigilanza si trovano a dover svolgere il doppio ruolo di aziende, quali titolari del trattamento, e di outsourcer, spesso quali responsabili, tra l’altro tenuto conto che, nel settore dei servizi resi nell’ambito della Sicurezza Urbana e Sussidiaria, in molti casi non è applicabile il GDPR ma il D. Lgs.vo 51/18 sul trattamento dei dati da parte delle forze di Polizia. Quest’ultima è una normativa similare ma non identica, dove si trovano alcune importanti differenze da tenere in conto, rispetto al Regolamento Europeo.

Il percorso formativo proposto è strutturato in 2 moduli della durata di 4 ore ciascuno.

Modulo A           

L’istituto di Vigilanza quale titolare del trattamento, inclusi gli obblighi e adempimenti in materia di DPO, valutazione di impatto e data breach

Modulo B           

L’istituto di Vigilanza quale outsourcer e responsabile del trattamento, inclusi i servizi offerti a privati, aziende, pubbliche amministrazioni e comuni

E’ necessario possedere già una conoscenza generale in materia di Privacy e dei principali istituti sulla materia.

Gli argomenti trattati nel modulo A sono propedeutici a quelli del modulo B, che è considerato come upgrade e, quindi, integrativi. Per partecipare al modulo B è necessario possedere le conoscenze di cui al modulo A.

Obiettivi

I corsi hanno l’obiettivo di fornire conoscenze e strumenti pratici operativi alle figure professionali che si occupano di protezione dei dati personali negli istituti di vigilanza, con lo scopo di consentire ai partecipanti di rispettare la compliance in materia, fornendo i necessari strumenti operativi. Il percorso fornisce inoltre crediti formativi per l’aggiornamento delle competenze delle figure professionali certificate: Security Manager e DPO Data Protection Officer.

Destinatari

DPO (Data Protection Officer), Security Manager, responsabili commerciali che intendono elaborare proposte innovative privacy compliant e tutti coloro che intendono acquisire le conoscenze relative alla compliance in materia di Privacy e istituti di vigilanza.

ATTESTATI

Rilascio attestato di frequenza.

CREDITI

Il corso consente di conseguire 4 crediti formativi a modulo ai fini del mantenimento della certificazione DPO Data Protection Officer e Security Manager.

Agli Associati Assiv è riservata una tariffa agevolata

Scarica il programma e la scheda di iscrizione