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“Riforma IRPEF-IRES: Novità sul Regime Impositivo dei Redditi con il D.Lgs. 192/2024”

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES), attuativo della Legge delega n. 111/2023, è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 294 del 16 dicembre 2024

Il provvedimento interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano diverse categorie reddituali dai redditi agrari (art. 1 e 2) ai redditi di lavoro autonomo ( art. 5 e 6 ) sino ai redditi d’impresa (art. da 8 a 14) e ulteriori disposizioni per le operazioni societarie straordinarie (art da 15 a 18).

Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente gli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo apportano le seguenti modifiche agli artt. 10, c. 1, lett. e-ter) e 51 del TUIR :

1.       Deduzioni contributi assistenza sanitaria integrativa [ art. 3, comma 1, lett. a) e b) punto 1 ] – Il decreto modifica le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali, che dovranno operare secondo il principio di mutualità e solidarietà, oltre ad essere iscritti nell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi.  Per effetto delle modifiche, non concorrono alla formazione del reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, in conformità a contratti collettivi di cui all’ art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 ( o di regolamento aziendale ), per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

2.       Polizze long term care LTC [Art. 3, comma 1, lett. b) punto 1.2] – La non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro sotto forma di benefits aziendali, anche in forma assicurativa per la copertura dal rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana viene estesa anche ai familiari fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, TUIR.

3.       Determinazione del valore dei fringe benefit [Art. 3, comma 1, lett. b) punto 2.1] – Il decreto sostituisce il secondo periodo  del art. 51, comma 3 del TUIR il quale stabiliva che il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti era determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. La nuova formulazione prevede invece che, in deroga al comma 1 (che fa riferimento al valore normale), il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

4.       Aggiornata la soglia di esenzione dei fringe benefits [Art. 3, comma 1, lett b) punto 2.2] – L’ importo soglia di non imponibilità viene aggiornato da lire in euro 258,23.

5.       Indennità o rimborsi spese per trasferte [Art. 3, comma 1, lett. b) punto 3)] – Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore come nella versione ad oggi vigente dell’art. 51, comma 5, TUIR.

In tema di decorrenza delle nuove disposizioni viene precisato che le modifiche si applicano ai componenti di reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025. 

Fonte: Gazzetta UfficialeLavorosi.it

Lavoro – Convertito in legge il nuovo DL Flussi

Pubblicata nella GURI n. 289 del 10 Dicembre 2024 la Legge 9 dicembre 2024, n. 187 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Questo il link al testo della legge  e questo al testo del DL coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

Questa la news pubblicata sul sito del MINLavoro.

Fonte: Federazione ANIE

Mille occhi sulla città, firmato a Rimini il protocollo d’intesa

Prevede lo cambio di informazioni tra istituti di vigilanza e Forze dell’ordine

E’ stato firmato in prefettura a Rimini il Protocollo “Mille occhi sulla città” tra il capoluogo, i comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e alcuni istituti di vigilanza privata della zona.

Con l’intesa si rinnova l’efficace sinergia già avviata tra le forze di Polizia, la Polizia locale e le strutture di vigilanza grazie alla quale le guardie giurate possono raccogliere elementi utili per la prevenzione e la repressione dei reati oltre che per la tutela dell’ordine pubblico.

L’accordo mira, attraverso la condivisione di informazioni, a sviluppare un sistema di sicurezza integrata e partecipata.

La sottoscrizione, ha sottolineato il prefetto Giuseppina Cassone, rappresenta una «ulteriore conferma della proficua collaborazione con il settore della vigilanza sussidiaria, importante tassello per garantire le ottimali condizioni di sicurezza alle comunità territoriali nonché la  piena vivibilità degli spazi urbani».

Fonte: Ministero dell’Interno

Ministero dell’Interno: aggiornata la check list per la certificazione dei centri di monitoraggio

Pubblichiamo il decreto del 14 novembre 2024 a firma del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani,  che modifica il Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015.

In particolare, la Tabella 2 bis dell’allegato B in materia di check list per la certificazione dei centri di monitoraggio e ricezione allarme viene abrogata e sostituita integralmente dalla Tabella 2 tris,  allegata al presente decreto,  che ne costituisce parte integrante.

Il Ministero dell’Interno ha così accolto la nota del 24 settembre 2024 di ACCREDIA con la quale è stato richiesto l’aggiornamento della Tabella 2 bis richiamata, al fine di recepire la nuova  norma UNI CEI EN 50518:2023,  che sostituisce la norma UNI CEI EN 50518:2022.

Scarica il DM 14 novembre 2024