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Dl “Riaperture”: il testo in Gazzetta Ufficiale

Dl “Riaperture”: il testo in Gazzetta Ufficiale

Decreto legge n. 65 del 18 maggio 2021: Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 18 maggio 2021

“La Sicurezza e le nuove minacce” – Roma 8-9-10 Giugno 2021

La sicurezza e le nuove minacce

L’ 8, 9, 10 Giugno 2021, a Roma, presso il prestigioso Salone F. Baracca della Casa dell’Aviatore, si terrà il corso di aggiornamento professionale per Istruttori Certificati Enac e Security Manager “La sicurezza e le nuove minacce alla sicurezza”, autorizzato con provvedimento ENAC del 18 Aprile 2019,ed  organizzato dall’azienda Security & Training.

L’evento vuole essere un momento di aggiornamento e di riflessione sulle tematiche sempre più attuali nel settore dell’aviation security con particolare  riferimento alle nuove minacce per l’aviazione civile, fornendo un quadro aggiornato dell’attuale situazione con riferimento sia alla pandemia in corso, sia alla minaccia terroristica ed agli sviluppi che l’industria e le istituzioni hanno attuato e stanno continuando a compiere per combattere tale minaccia mediante la ricerca di sempre più sofisticate tecnologie e innovazioni normative.

Un corpo di 14 docenti di elevata qualità professionale tratterà i numerosi argomenti didattici in un Programma di lezioni che vedrà alternare interventi in modalità frontale e Conferenze con l’azione di specialisti di affermata competenza.

Il corso potrà essere frequentato anche per una sola giornata dai Security Manager UNI 10459:2017 per documentare la propria formazione continua annuale. Infatti, al termine della giornata di corso, sarà rilasciato un attestato di formazione con 8 crediti formativi riconosciuti da AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione.

Tutte le informazioni sui costi e sui servizi complementari che sono messi a disposizione dei frequentatori e degli ospiti, potranno essere richieste alla Segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail [email protected] o ai recapiti telefonici 06.72910206 o 347.7418719. E’ obbligatorio prenotarsi per poter disciplinare le procedure di accesso e di controllo sanitario previste.

Agli Associati Assiv è riservato uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione.

Scarica l’invito e il programma

Agenzia delle Entrate: Reddito di lavoro dipendente, rimborso spese dipendenti in smart working

Agenzia delle Entrate: Reddito di lavoro dipendente, rimborso spese dipendenti in smart working

Risposta 328/2021 ad istanza di interpello

Contratto di lavoro a termine: deroghe Covid applicabili ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021

Contratto di lavoro a termine: deroghe Covid applicabili ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021

Con la nota n. 762 del 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene con dei chiarimenti riguardanti il lavoro a tempo determinato proponendo una logica interpretazione estensiva delle deroghe alla disciplina ordinaria di tale tipologia contrattuale. Viene chiarito, infatti, che le previsioni riguardanti la possibilità di rinnovo o la proroga di contratti a termine, relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale Covid-19, riguarda una platea di lavoratori definita in base alla applicabilità dei vari decreti che si sono susseguiti dal Cura Italia in poi.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 762 del 12 maggio 2021, in cui fornisce chiarimenti sul rinnovo o la proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale Covid-19.

Già con il decreto Cura Italia dello scorso anno, infatti, il legislatore ha consentito al datore di lavoro che aveva fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale emergenziali la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, al generale divieto di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.

In tutti questi casi, dunque, non si prevede la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Le successive discipline che si sono succedute nell’ultimo anno hanno provveduto a riproporre la disposizione dettata dal Cura Italia e l’Ispettorato chiarisce in modo definitivo che, ai fini della corretta individuazione della platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, deve farsi riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti Covid-19.Ciò premesso, l’INL conferma che è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).

Fonte: IPSOA