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Inps: on line le istruzioni per il bonus baby sitting per le regioni rosse

Inps: on line le istruzioni per il bonus baby sitting per le regioni rosse

Pubblichiamo il Messaggio INPS n. 4678 del 11 dicembre 2020: Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse). Rilascio della procedura per la presentazione delle domande

Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 dispone ulteriori interventi urgenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l’articolo 14 del decreto citato prevede uno o più bonus per servizi di baby-sitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.

In attesa della pubblicazione della circolare che illustrerà nel dettaglio la nuova misura, con il presente messaggio si comunica il rilascio della procedura per la presentazione della domanda del bonus in commento.

Fonte: INPS

Assiv, Urbano: Fondo Nuove Competenze. Per chi, perché, come

Assiv, Urbano: Fondo Nuove Competenze. Per chi, perché, come 

ASSIV per voce della sua Presidente, Maria Cristina Urbano, presenta questo interessante approfondimento, dall’adamantina chiarezza e stringente attualità, sul Fondo Nuove Competenze.  

Buona lettura!

IL FONDO NUOVE COMPETENZE: VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO QUALE CHIAVE STRATEGICA PER LA RIPARTENZA


Costituita solo in tempi piuttosto recenti (nasce nel 2015), l’ANPAL già vanta un record, in un ambito che non è esattamente quello nel quale i suoi ideatori avrebbero voluto che eccellesse: una sproporzionata attenzione da parte dei media, che le hanno dedicato in questi pochi anni di vita migliaia di articoli di stampa. Si tratta, in effetti, dell’agenzia che a partire dal 2018, sotto il precedente governo Conte, ha prima cercato e quindi assunto a tempo determinato circa 3.000 “navigator” che, secondo l’impostazione data allo strumento del reddito di cittadinanza, avrebbero dovuto implementarne l’attuazione e, nella più rosea delle speranze, ridurre in misura significativa l’impressionante esercito dei milioni di disoccupati italiani, sintomo delle patologiche criticità tra le quali si dibattono da decenni l’economia ed il mercato del lavoro di questo Paese. Il contesto di riferimento, quindi,  seppur grave e dalle devastanti conseguenze sociali, era purtroppo familiare tanto al decisore politico quanto agli economisti e alla pubblica opinione. Ma dal momento che, come ricorda il detto, al peggio non c’è mai fine, la crisi che si è venuta a creare a seguito della pandemia da Covid-19, imprevedibile per estensione e durata, ha mischiato le carte sul tavolo e ha inevitabilmente fatto cambiare di prospettiva l’idea originaria alla base delle politiche attive del lavoro, che hanno trovato sostanza nel binomio reddito di cittadinanza/navigator, che per tale ragione oggi, a distanza di circa due anni, sconta una valutazione negativa sulla sua reale efficacia.

In un contesto di tal fatta si inserisce il Fondo Nuove Competenzeistituito con il decreto rilancio del maggio scorso, presso ANPAL. I refrain di questi mesi, a partire dall’“andrà tutto bene”, ci hanno fatto scoprire improvvisamente un popolo di ottimisti, per il quale “dalla crisi nascono opportunità” oppure che “la crisi ci renderà migliori”. Personalmente non so se questo è o sarà vero, ho però il forte dubbio che, in assenza dello choc causato dall’attuale crisi, difficilmente ci saremmo dotati di un tale strumento. Inspiegabilmente di scarso appeal nell’ambito del dibattito politico ed economico e quindi poco noto al grande pubblico e ai suoi destinatari, il Fondo in questione risulta di estremo interesse per gli imprenditori, soprattutto per coloro che sono ben consapevoli che, crisi o non crisi, le aziende che non si evolvono e che non pensano al proprio futuro, inevitabilmente saranno protagoniste di un futuro assai gramo, ossia non essere protagoniste affatto.

Dotato di risorse non insignificanti (lo stanziamento previsto con il decreto agosto ha portato la dotazione a 730 milioni di euro), il Fondo Nuove Competenze è uno strumento che consente all’imprenditore di far fruire ai propri lavoratori centinaia di ore di formazione, integralmente finanziate come costo del lavoro (retribuzione e relativi contributi) e con pagamento integrale della retribuzione senza limiti di massimale (a differenza dei sistemi di sostegno al reddito) e di categoria di inquadramento (si applica anche ai dirigenti). Il programma permette fino a 250 ore di formazione a lavoratore, da completarsi in un periodo di 90 o 120 giorni a seconda che vengono o meno attivati i fondi interprofessionali.

La finalità è duplice:
1)    sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, consolidando la capacità dell’azienda di trovare nuovi sbocchi nel mercato, grazie all’aumento di know-how conseguente alla valorizzazione professionale dei dipendenti;
2)    innalzare la qualità del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, anche in caso di ricollocamento.

Imprescindibile l’accordo sindacale sulla rimodulazione dell’orario di lavoro, per consentire ai lavoratori la frequenza ai corsi, e sui contenuti dei percorsi formativi, che dovranno tener conto delle mutate esigenze dell’impresa, in ragione delle innovazioni necessarie. Anche su questo si valuterà la maturità delle rappresentanze sindacali, che sono chiamate ad un ruolo non antagonista ma collaborativo con la direzione aziendale.

In proposito risulta assai interessante l’utilizzo dello standard europeo delle qualifiche (european qualification framework) che introduce un sistema già in uso negli altri Paesi UE, che il nostro Paese dovrà finalmente imparare ad utilizzare, se vorrà entrare efficacemente nel processo di utilizzo dei fondi europei.

Qual è il limite? Il termine cogente del 31 dicembre 2020 per la sottoscrizione degli accordi sindacali rappresenta una criticità difficilmente sormontabile. Considerati anche i ritardi nell’emanazione degli strumenti attuativi (avvenuta solo tra ottobre e novembre scorsi) è auspicabile, anzi necessario, prevedere una proroga adeguata a consentire l’altrettanto adeguata valorizzazione dello strumento, e tale proroga, stando ai rumors di provenienza ministeriale, dovrebbe effettivamente essere disposta.

Occorre evidenziare, inoltre, come l’architettura organizzativa del sistema è incentrata sull’ANPAL, struttura dell’amministrazione centrale nata con compiti di coordinamento e promozione delle politiche attive del lavoro e, dunque, non avvezza alla gestione amministrativa, che invece in questo caso è ad essa riservata.

D’altronde la progressiva moltiplicazione dei soggetti chiamati a gestire risorse destinate alla formazione continua (Stato, Regioni, Fondi paritetici interprofessionali) è facilmente prevedibile che sarà foriera di confusione, con l’inevitabile sovrapposizione di competenze che, nella PA, si traduce nell’inerzia di tutte.

Vi sono tutti i presupposti perché questo nuovo sistema di sostegno, varato, nel nostro Paese, sotto la spinta dell’emergenza, si consolidi quale strumento strutturale di politica attiva per il lavoro.

Se, come penso, questa si rivelerà essere la prima di una serie di iniziative in tal senso, dobbiamo assolutamente usare e sperimentare questa opportunità. È per questo che Assiv attraverso la sua società di servizi, e con la collaborazione dello Studio legale Materia, si pone quale obiettivo quello di assistere le imprese del nostro settore che vorranno cimentarsi nelle varie fasi di questo processo di qualificazione delle proprie risorse umane.

Terminiamo questa breve riflessione citando quanto affermato dal ministro Catalfo, in linea con quell’“andrà tutto bene” che, con forse immotivato ottimismo, vogliamo fare nostro: “[con il Fondo Nuove Competenze] si apre una fase inedita, che punta alla valorizzazione del capitale umano, delle competenze e della formazione. Un tassello in più per raggiungere gli obiettivi in agenda”. Anche di questo ha disperato bisogno la ripartenza del nostro sistema-Paese.

di Maria Cristina Urbano, Presidente ASSIV

S News: https://www.snewsonline.com/notizie/vigilanza_h24/assiv_urbano_fondo_nuove_competenze_per_chi_perche_come-8040

Istat: on line i dati della produzione industriale di ottobre 2020

Istat: on line i dati della produzione industriale di ottobre 2020

A ottobre si osserva un lieve recupero congiunturale della produzione industriale, dopo il calo registrato nel mese di settembre. Nella media degli ultimi tre mesi la dinamica congiunturale risulta ampiamente positiva.

La crescita mensile di ottobre è estesa a tutti i settori, con esclusione dell’energia, ed è più accentuata per i beni strumentali.

Rispetto a febbraio 2020, mese immediatamente precedente le restrizioni legate all’emergenza covid-19, il livello dell’indice è inferiore del 2,2% mentre, in termini tendenziali, l’indice corretto per gli effetti di calendario è più basso del 2,1%, con una significativa attenuazione della riduzione rispetto a settembre (era -4,9%).

A livello dei principali raggruppamenti di industria tutti i comparti risultano in diminuzione su base annua, più accentuata per i beni di consumo.

Fonte: Istat

Le FAQ del Governo sulle misure adottate con il dpcm 3 dicembre 2020

Il Dpcm 3 novembre 2020 ha individuato tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. Il dpcm 3 dicembre 2020 ha confermato tale impostazione. Di seguito le faq relative alle restrizioni in vigore fino al prossimo 20 dicembre.

In base alle Ordinanze del Ministro della salute del 4 dicembre 2020, sono ricomprese:

  • nell’Area gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto;
  • nell’Area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta;
  • nell’Area rossa: Abruzzo.

FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree

Cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ (in corso di aggiornamento in seguito all’entrata in vigore del Dpcm 03/12/2020) relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (area giallaarea arancionearea rossa).

La sezione faq, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021

Il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende con questi tre termini?

  • Residenza
    La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
  • Domicilio
    Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
  • Abitazione
    Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
  • Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?

Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.

Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?

No, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021?

Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti:

  • in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati);
  • esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

Il mio coniuge/partner si trasferirà nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Potrò raggiungerlo/a tra il 21 dicembre e il 6 gennaio? E nel caso in cui con lui/lei si spostassero nella seconda casa anche i nostri figli minori, potrei raggiungerli?

La risposta è “no” per entrambe le domande. Il dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Pertanto, nell’esempio indicato (seconda casa in una regione diversa), se si intende trascorrere insieme le feste sarà necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20 dicembre 2020.

Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali (articoli 2 e 3 dpcm 3 dicembre).

Io e la mia famiglia ci trasferiremo nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?

No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla.

Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo.

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?

Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021.

Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.

In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?

Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.

In base al nuovo dpcm è consentito andare in un altro comune o in un’altra regione per turismo?

Gli spostamenti per turismo all’interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20 dicembre 2020 o dal 7 gennaio 2021. Non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

In caso di accertamento di una violazione alle prescrizioni dei dpcm che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste, in deroga alle limitazioni di spostamento previste dal dpcm?

No. Di norma, lo stato di necessità si configura solo rispetto a persone non autosufficienti che, perciò, hanno  bisogno di essere continuativamente assistite. In generale, dunque, non integra una situazione di necessità quella di alleviare la solitudine di persone sole, ma autosufficienti.

Più in generale va chiarito che la valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri