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Inps: Nuovi importi per l’indennità di malattia e maternità

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Con la Circolare 2 aprile 2025, n. 72  l’ INPS comunica i nuovi importi per l’ indennità di malattia , maternità e paternità da prendere come base di calcolo per la determinazione delle prestazioni economiche nell’anno 2025.

Fonte: INPS

Contratto di somministrazione: i chiarimenti forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro

Fin dal momento di emanazione del cosiddetto Collegato lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), si sono auspicati chiarimenti del Ministero del lavoro che fossero utili a facilitarne l’applicazione da parte delle imprese.

I chiarimenti sono ora arrivati grazie alla circolare n. 6 del 27.03.2015, che qui consideriamo per le indicazioni fornite a proposito delle modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina della somministrazione di lavoro.

Prima dell’intervento del Collegato lavoro, l’art. 31, comma 1, del Dlgs. n. 81/2015, tra l’altro, prevedeva: “ Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025”.

Il Collegato lavoro ha cancellato le disposizioni appena riportate, relative alla fattispecie in cui il lavoratore intratteneva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’agenzia ed era inviato a termine presso un’impresa utilizzatrice.

La Circolare evidenzia esplicitamente le conseguenze della cancellazione, sottolineando che da essa deriva il seguente principio: “…in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi [si produce] la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”.

Sulla normativa da cui discende tale conseguenza, la Circolare non si dilunga più di tanto, potendosi comunque rilevare che essa deriva dall’applicazione della normativa in materia di contratto a tempo determinato (in particolare, art. 34, comma 2, Dlgs. n. 81/2015 in tema di missione a termine che, fra l’altro, rinvia all’art. 19, comma 1, del medesimo decreto, secondo il quale i contratti di lavoro a tempo determinato non possono superare i 24 mesi).

La Circolare affronta, inoltre, una questione di diritto transitorio, considerando in particolare l’ipotesi di contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato lavoro.

A tal riguardo, essa afferma: “…il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015, deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata” (l’art. 19, comma 2, trattando della successione di più rapporti a termine tra gli stessi soggetti, comunque conferma il limite dei 24 mesi).

Ancora più esplicitamente, la Circolare afferma “… Pertanto, ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della modifica normativa in esame, senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina”.  

Le disposizioni cancellate dal Collegato lavoro prevedevano, come risulta dal testo riportato sopra, che sino al 30 giugno 2025 il superamento dei 24 mesi non comportava l’imputazione del rapporto di lavoro all’utilizzatore.

La Circolare interviene anche su questo aspetto, affermando “…Al contempo, secondo il principio tempus regit actum, le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato.

Tuttavia, in quest’ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015”.

A fronte di una formulazione niente affatto univoca, si può ipotizzare che, ai fini del superamento del limite di 24 mesi, dalla Circolare venga considerato neutralizzabile il periodo di continuazione della missione dal 12 gennaio 2025 al 30 giugno 2025 ( Somministrazione a tempo indeterminato : le questioni al vaglio della Corte di Giustizia UE ) . 

Il Collegato lavoro modifica, inoltre, integrandolo, il numero di casi in cui il legislatore ammette un espresso esonero dall’osservanza dei limiti numerici previsti in tema di somministrazione a tempo determinato, secondo in quale il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.

In particolare, il Collegato, oltre alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle agenzie, esenta dal rispetto del limite percentuale anche le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato che riguardino:

  1. lavoratori in mobilità (articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223);
  2. lavoratori disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
  3. lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
  4. lavoratori assunti a termine in fase di avvio di nuove attività, da imprese start-up innovative, per attività stagionali, per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi, per sostituzione di lavoratori assenti o lavoratori di età superiore a 50 anni.

A questo riguardo, la Circolare si limita a richiamare le innovazioni intervenute.

Essa, inoltre, utilmente elenca tutte le categorie di lavoratori le cui assunzioni a termine da parte di agenzie non richiedono l’indicazione di una causale giustificativa, come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) del Collegato lavoro.  

Somministrazione : In rassegna le novità del Collegato Lavoro ; Milleproroghe e Legge di bilancio

a cura di WST Law & Tax

Fonte: Lavorosi.it

Dal bisogno alla risposta: come migliorare la percezione di sicurezza nelle città

La sicurezza urbana è un tema centrale per la qualità della vita nelle nostre città. In alcune realtà, come evidenziato in recenti articoli riguardanti Verona, i residenti hanno scelto di autotassarsi per finanziare servizi di vigilanza privata, cercando di supplire alle carenze percepite nell’azione delle amministrazioni locali. Tuttavia, una collaborazione efficace tra le forze dell’ordine e gli istituti di vigilanza privata già operanti sul territorio potrebbe migliorare significativamente la percezione di sicurezza dei cittadini, rendendo superflue iniziative di questo genere.

Il protocollo “Mille occhi sulla città”, avviato nel 2010 dal Ministero dell’Interno italiano, rappresenta un esempio concreto di tale sinergia. Questo accordo coinvolge le forze dell’ordine, gli enti locali e gli istituti di vigilanza privata, con l’obiettivo di creare una rete integrata di sorveglianza sul territorio. Gli istituti di vigilanza, attraverso le loro pattuglie, collaborano quotidianamente con le forze di polizia nella sorveglianza e vigilanza del territorio, segnalando anomalie e situazioni potenzialmente pericolose.

La figura della guardia particolare giurata (GPG) svolge un ruolo cruciale in questo contesto. Le GPG sono impiegate da istituti di vigilanza privata e, oltre ai compiti tradizionali, possono essere coinvolte in attività di sicurezza sussidiaria, come la vigilanza presso infrastrutture critiche, il trasporto di valori e la sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Questa estensione delle loro funzioni, regolamentata da specifiche normative, consente una maggiore integrazione con le forze dell’ordine, potenziando l’efficacia delle attività di prevenzione e controllo sul territorio. La presenza costante e visibile di questi operatori sul territorio favorisce la costruzione di un rapporto di fiducia con i cittadini, facilitando la raccolta di informazioni utili e la prevenzione di fenomeni criminosi.

La percezione di sicurezza dei cittadini è influenzata infatti non solo dalla presenza fisica delle forze dell’ordine, ma anche dalla qualità delle relazioni instaurate con la comunità. Una collaborazione strutturata e integrata tra forze dell’ordine e istituti di vigilanza privata può contribuire a creare un ambiente più sicuro, riducendo la necessità per i cittadini di ricorrere a soluzioni autonome e costose.

L’esperienza di Verona evidenzia insomma la necessità di ripensare le strategie di sicurezza urbana, puntando su una maggiore integrazione tra pubblico e privato.

Di seguito, una selezione di articoli di stampa che approfondiscono il tema trattato, con particolare riferimento alla situazione di Verona:

https://www.cronacadiverona.com/vigilanza-privata-pagano-i-residenti-la-questione-sicurezza-resta-sempre-in-primo-piano/

https://tgverona.telenuovo.it/politica/2025/02/21/sicurezza-in-centro-bertaia-lista-tosi-i-residenti-utilizzeranno-una-vigilanza-privata

Il Manifesto dell’Economia dei Servizi: obiettivi, firmatari, urgenze

Il settore dei servizi rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia italiana, garantendo occupazione, sviluppo economico, competitività e stabilità sociale. Tuttavia, nonostante il suo ruolo cruciale, le imprese operanti in questo comparto si trovano ad affrontare sfide sempre più gravose, tra cui l’erosione dei margini economici e l’incertezza normativa. È in questo contesto che nasce il Manifesto dell’Economia dei Servizi, un documento programmatico che raccoglie le istanze di ben 16 associazioni di categoria che rappresentano le aziende del settore per sollecitare un intervento legislativo volto a tutelare l’attività delle imprese di servizi e a garantirne la sostenibilità economica.

Il Decreto “Correttivo Appalti”

Ma andiamo con ordine. Nel Decreto “Correttivo Appalti”, approvato dal Governo lo scorso 23 dicembre, per il settore dei lavori la soglia della revisione prezzi è stata abbassata dal 5% al 3% con il riconoscimento del 90% dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi, per i servizi e le forniture è rimasta invariata al 5%, con il riconoscimento dell’80% e solo sulla cifra eccedente.

La normativa attuale non consente così una revisione sufficiente e tempestiva dei corrispettivi, con il risultato che le aziende si trovano a dover assorbire aumenti salariali e costi inflattivi senza adeguati strumenti di compensazione. Questo fenomeno mette a rischio la tenuta del settore, minacciando la sopravvivenza di molte imprese e la stabilità occupazionale di migliaia di lavoratrici e lavoratori.

Significa altresì che le imprese di servizi continuano a subire un trattamento penalizzante, nonostante il loro ruolo essenziale nell’economia nazionale: francamente, non se ne comprende la ratio.  Le associazioni di categoria sottolineano che questa disparità normativa non è frutto di un errore, ma di una precisa scelta politica che intende marginalizzare un settore già duramente colpito da anni di politiche di tagli agli appalti pubblici che, nel nostro caso, non significano un risparmio per l’erario ma paradossalmente uno spreco di risorse pubbliche, perché sono soldi spesi male per avere servizi inevitabilmente sotto standard. Esistono delle soglie sotto le quali, è bene ribadirlo, il costo del lavoro è incomprimibile, a tutela della dignità di lavoratori e imprese e per garantire un servizio in linea con l’interesse pubblico. La mancata introduzione di norme eque sulla revisione prezzi ha, nei fatti, impedito alle imprese di servizi di adeguare i corrispettivi agli aumenti dei costi derivanti dalla pandemia, dall’incremento delle materie prime e dalla crisi internazionale. Il tutto rischia di sostanziarsi in un progressivo deteriorarsi dei livelli prestazionali e, in casi estremi, nella loro sospensione. Il settore dei servizi impiega circa mezzo milione di lavoratrici e lavoratori, che ogni giorno garantiscono servizi essenziali per il Paese, tra i quali la pulizia di luoghi pubblici e di lavoro, la sanificazione degli ospedali, la gestione dei rifiuti, la vigilanza privata e la fornitura di dispositivi medici. Senza un’adeguata revisione dei contratti pubblici, il rischio è che queste attività vitali diventino insostenibili, con pesanti ripercussioni per cittadini e imprese: invito il lettore ad immaginare un ospedale senza servizi di pulizia, ferrovie e metropolitane senza personale di sicurezza, o l’accumularsi dei rifiuti nelle strade. Siamo sicuri di volerci davvero spingere oltre la soglia dopo la quale c’è il caos? D’altronde sono tutte attività che lo Stato non assolve più, o assolve in misura ridotta, perché è certamente più vantaggioso economicamente esternalizzarle, ma le aziende che le assicurano rispondono a logiche di mercato e ad un conto economico banale: si fanno se sono economicamente sostenibili. 

Necessaria una pronta soluzione. I firmatari del Manifesto dell’Economia dei Servizi

La gravità della situazione è tale che, per la prima volta, tutte le principali sigle rappresentative del comparto hanno sentito la necessità di convergere sulla sottoscrizione di un documento comune, evidenziando la necessità di una revisione normativa che riconosca la specificità del settore. Tra i firmatari, oltre ad ASSIV, figurano Afidamp, Agci Servizi, Angem, ANIP-Confindustria, ANIR-Confindustria, Assosistema Confindustria, ConFedersicurezza e Servizi, FIPE-Confcommercio, FNIP-Confcommercio, Fondazione Scuola Nazionale Servizi, ISSA, Legacoopsociali, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi, UNIV.  Il solo elenco dei firmatari, ritengo, è sufficiente a dare una rappresentazione plastica della innumerevole molteplicità di attività che ricadono sotto l’ampio ombrello dei servizi, le cui problematiche richiedono una pronta soluzione.

La necessità di un Manifesto, come dicevamo, nasce dalla consapevolezza che la vigente normativa, in particolare il Codice dei Contratti Pubblici, non tiene adeguatamente conto delle peculiarità del settore. Le imprese di servizi rappresentate dalle associazioni firmatarie, infatti, si caratterizzano per essere ad alta intensità di manodopera, operano con margini estremamente ridotti e sono fortemente esposte agli aumenti del costo del lavoro e alle oscillazioni economiche.

L’obiettivo del Manifesto

Il Manifesto dell’Economia dei Servizi si pone l’obiettivo di sensibilizzare il Governo e il Parlamento su questa come su altre problematiche, proponendo interventi normativi ragionati e mirati. Le principali richieste avanzate dalle associazioni firmatarie includono:

▪ la modifica delle norme del codice dei contratti pubblici in materia di revisione prezzi (art. 60 e Allegato II.2-bis) parificando le soglie di attivazione e la misura del riconoscimento dei maggiori costi previste per il settore dei servizi e forniture a quelle oggi previste per il solo settore dei lavori;

▪ l’obbligatorietà dell’inserimento nei contratti pubblici ad esecuzione continuativa e/o periodica dei meccanismi di revisione ordinaria per consentire il riequilibrio contrattuale, oggi meramente facoltativi, per un’applicazione omogenea da parte delle varie stazioni appaltanti e un minor carico di responsabilità in capo ad esse. Trattasi di responsabilità che, troppo spesso, costituiscono un deterrente – se non un vero e proprio impedimento – all’adozione di misure necessarie (quale è quella dell’adeguamento dei prezzi) da parte dei funzionari pubblici;

▪ l’istituzione, presso uno dei ministeri competenti, di un dipartimento responsabile delle politiche del settore dei servizi e delle forniture, per una maggiore consapevolezza istituzionale delle peculiarità del settore;

▪ l’apertura di un tavolo che coinvolga i ministeri interessati (MIT, MIMIT, MEF) e le associazioni di rappresentanza del settore per individuare le soluzioni di sostegno più appropriate per assicurare alle amministrazioni con minori disponibilità finanziarie la possibilità di far fronte agli eventuali maggiori costi derivanti dalla revisione prezzi.

Il ruolo di ASSIV nel Manifesto dell’Economia dei Servizi

Tra i principali promotori del documento, un ruolo centrale è stato svolto da ASSIV, che ha contribuito in modo determinante alla sua stesura. Insieme alle altre associazioni firmatarie, ASSIV ha dunque lavorato per mantenere alta l’attenzione sulle istanze del settore. Stiamo organizzando un evento con l’obiettivo di coinvolgere rappresentanti istituzionali, mondo accademico e imprese in un confronto costruttivo sulle possibili soluzioni per garantire un futuro ad aziende e lavoratori che assolvono compiti irrinunciabili.

L’azione di sensibilizzazione ha già avuto un primo momento significativo in occasione della conversione in legge del Decreto Milleproroghe a inizio anno, quando il settore ha tentato di richiamare l’attenzione del Parlamento sulla necessità di un intervento immediato, purtroppo senza successo. Tuttavia, la battaglia non si ferma qui: le associazioni continueranno a lavorare affinché le istituzioni adottino misure concrete per rispondere alle esigenze delle imprese di servizi.

L’effetto domino

L’assenza di correttivi normativi rischia di generare un effetto domino devastante per il settore della sicurezza privata. Il combinato disposto tra il recente rinnovo contrattuale della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza e le rigidità previste nel Codice dei Contratti Pubblici potrebbe infatti rendere insostenibile l’intero sistema. Già oggi i margini sugli appalti pubblici sono estremamente ridotti e non consentono di assorbire eventuali shock economici, anche di ridotta entità. In un contesto di inflazione elevata o di ulteriori aumenti del costo del lavoro, molte aziende potrebbero trovarsi nell’impossibilità di far fronte agli obblighi contrattuali, con rischi per la propria sopravvivenza e di perdita di migliaia di posti di lavoro. Il tutto senza tener conto, peraltro, che continuare ad affidare gli appalti sulla base del massimo ribasso anziché dell’offerta economicamente più vantaggiosa mina alla radice l’efficacia del servizio, per le stesse ragioni più volte ribadite.

In ultimo – e qui ci limitiamo ad accennare il problema, che meriterebbe una trattazione autonoma – anche l’applicazione del principio di equivalenza dei CCNL in sede di gara rischia di configurarsi come un ulteriore elemento di criticità per le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici.

Nel comparto dei servizi, infatti, si registra una marcata pluralità di contratti collettivi che insistono sullo stesso perimetro applicati dalle imprese attive nei diversi ambiti merceologici e territoriali. Tale pluralismo, se da un lato rappresenta una legittima espressione della libertà negoziale nell’attuale sistema di relazioni industriali, dall’altro espone il mercato al rischio concreto di pratiche di dumping contrattuale, in particolare in sede di partecipazione alle gare d’appalto.

Non pochi dei contratti collettivi oggi adottati da alcuni operatori economici risultano, infatti, al di fuori del perimetro della rappresentanza autentica e delle tutele effettive. Si tratta, il più delle volte, di accordi sottoscritti da soggetti privi di adeguata rappresentatività, i cui contenuti economici e normativi risultano largamente inferiori e meno tutelanti rispetto a quelli previsti dai CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il ricorso a tali contratti determina un duplice effetto distorsivo: da un lato, comporta un generalizzato abbassamento delle condizioni di lavoro, dall’altro altera le dinamiche concorrenziali e contribuisce a una progressiva erosione della qualità dei servizi erogati alla collettività. L’eventuale giudizio positivo di equivalenza in sede di gara, poi, potrebbe rappresentare il crisma legittimante di queste pratiche di dumping. Da qui la necessità di una puntuale definizione dei parametri di giudizio che dovranno essere indicati in un decreto interministeriale previsto dall’articolo 4, comma 5, dell’Allegato I.01 al d.lgs. N. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), come introdotto dal d.lgs. N. 209/2024 (Correttivo Appalti).

Il principio di equivalenza

Tale norma prevede l’emanazione – da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – delle linee guida relative alla determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza tra contratti collettivi, nonché alla valutazione degli scostamenti, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.

La piena attuazione del principio di equivalenza comporta dunque un passaggio tecnico e delicato, che avrà un impatto significativo sul funzionamento del mercato dei contratti pubblici.

Conclusione

Questi nodi rappresentano le principali criticità che affliggono il comparto dei servizi nell’ambito degli appalti pubblici, e dovrebbero costituire il fulcro di un confronto serio e strutturato tra Governo, Parlamento e parti sociali, nella prospettiva di una riforma capace di coniugare sostenibilità economica, qualità del lavoro e tutela della concorrenza.

Maria Cristina Urbano – 4 Aprile 2025

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