Assiv: nuove tecnologie e servizi di vigilanza privati

di Monica Bertolo – 28 Febbraio 2022

ASSIV, l’Associazione Italiana di Vigilanza e servizi fiduciari, che rappresenta il comparto in Confindustria, per tramite della sua presidente Maria Cristina Urbanesprime la propria posizione relativamente ad un tema molto importante per la categoria, legato all’utilizzo delle bodycam da parte delle Guardie Particolari Giurate (GPG), in situazioni di particolare rischio.

Nell’approfondimento che segue a cura di Stefano Manzelli, Laura Biarella, Gianluca Sivieri, componenti del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.it viene presentato nel dettaglio il tema, con la chiosa a cura di Assiv.

Buona lettura!

Le guardie giurate potranno utilizzare telecamere indossabili in situazioni critiche, ma prima occorrerà inquadrare bene l’aspetto formale tra privacy, TULPS e diritti dei lavoratori.

Le bodycam d’istituto potranno essere messe a disposizione anche degli operatori della vigilanza privata muniti della qualifica di guardia particolare giurata impegnati in particolari scenari operativi. Servirà però circoscrivere preventivamente il perimetro delle attività a rischio ed effettuare una approfondita valutazione di impatto privacy, oltre che richiedere un nulla osta preventivo alla questura competente. Ed eventualmente confrontarsi anche con le organizzazioni sindacali, trattandosi di un dispositivo che potrebbe interferire con l’attività lavorativa. È una bella opportunità di tutela individuale e di trasparenza per gli operatori della vigilanza privata poter attivare dispositivi finalizzati alla prevenzione e cattura di immagini nel contesto operativo. Ma la cautela è d’obbligo su una materia delicata come questa, dove di certo non è ammissibile l’uso di dispositivi privati indossati durante il servizio da operatori che solo in determinate circostanze possono essere abilitati a riprendere situazioni di pubblico interesse.

Le indicazioni del Garante per Polizia di Stato e Carabinieri

Correva l’estate 2021 quando, attraverso due distinti pareri, il Garante per la Protezione dei Dati ha dato l’ok al Viminale e al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, all’impiego delle bodycam, finalizzato a documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni. L’Autorità aveva chiesto al ministero di specificare che il sistema non consentisse l’identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona. Il Viminale, con la Circolare 18 Gennaio 2022, ha quindi sintetizzato lo schema operativo in indicazioni di massima, richiamando l’attenzione agli aspetti afferenti ai dati personali, essendo evidente l’operatività e l’applicabilità in questo caso non del regolamento europeo bensì del D.Lgs n. 51/2018 (attuazione della direttiva 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali) che, in determinati e limitati contesti operativi potrebbe interessare anche le guardie giurate. Va tuttavia osservato che le disposizioni operative diramate dal Viminale risultano strettamente circoscritte agli operatori di polizia e ai carabinieri di specifici reparti. Quindi non interessano concretamente le guardie particolari giurate.

Le telecamere con le gambe in dotazione anche alla Polizia Locale

Sono numerosi i comuni che hanno affidato agli operatori di Polizia Locale le bodycam con finalità di tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità degli operatori. In questo caso la disciplina di riferimento resta sostanzialmente molto simile a quella indicata dal Viminale con la Circolare del 18 Gennaio 2022. In estrema sintesi, le videocamere indossabili d’Istituto (mai private) vengono assegnate all’operatore per ogni singola operazione da portare a termine, volta per volta, e non risultano configurabili dal medesimo, potendo essere attivate unicamente quando sussista la necessità di registrare eventi. Salvo casi eccezionali, nessuno potrà avere accesso alle riprese nell’immediato. Alla fine del turno ogni bodycam verrà spenta e i filmati esportati in automatico dalla memoria locale, quando il dispositivo viene depositato sulla docking station. Le immagini verranno conservate all’interno del server e saranno custodite gelosamente.

La necessità di una regolamentazione ad hoc per le bodycam a servizio delle guardie giurate

Quando le guardie giurate sono chiamate ad effettuare sopralluoghi in occasione di possibili scenari a rischio, come per esempio la verifica di un allarme attivo in un’azienda isolata in orario notturno, avere a disposizione una bodycam per raccogliere le immagini potrebbe agevolare l’eventuale raccolta di elementi investigativi e probatori, per un eventuale giudizio a carico dei responsabili. Sempreché un crimine, consumato o tentato, si sia verificato. La questione non è disciplinata, tuttavia facendo ricorso all’analogia e all’analisi della legislazione di pubblica sicurezza e privacy vigente, si rintraccia la strada normativa praticabile. Anzitutto con un occhio al principio di “liceità” dell’eventuale trattamento, trovando aggancio giuridico nelle stesse finalità operative delle guardie giurate, delineate dagli articoli 133 e 134 del TULPS, che le prepone alla vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari, poi ampliate col D.M. n. 85/1999 e in seguito specificate ad opera del D.M. n. 154/2009. La gestione di situazioni particolarmente rischiose per l’incolumità dell’operatore, quali ad esempio gli interventi in presenza di attivazione di sistemi antifurto o antintrusione, ma anche i servizi di vigilanza di attività commerciali, trasporto valori, istituti di credito e mezzi di trasporto, richiedono senza dubbio una particolare tutela, senza che ciò tuttavia pregiudichi i diritti di terzi in materia di protezione dei dati personali. In questi termini è necessario che gli istituti di vigilanza interessati ad impiegare sistemi di videoripresa indossabili e mobili propongano al questore competente, l’aggiornamento del regolamento tecnico di servizio, al fine di prevedere tali dispositivi tra le dotazioni effettivamente impiegabili, in relazione agli standards minimi previsti dalla normativa vigente. Altro aspetto fondamentale è l’adozione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati prevista dall’articolo 35 del regolamento europeo e dall’articolo 23 del D.Lgs n 51/2018, necessaria ogni qual volta il trattamento preveda l’uso di nuove tecnologie che, anche in relazione alla natura, all’oggetto e al contesto del trattamento, possa presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche che potrebbero essere video e audio-riprese. A maggior ragione laddove, le esigenze concrete dell’intervento o del servizio, prevedano che vi sia una sorveglianza sistematica di zone accessibili al pubblico. Infine, ma da non sottovalutare, è la questione connessa alla tutela dei lavoratori: l’articolo 4 della Legge 300/1970, più nota come “statuto dei lavoratori”, prevede che l’adozione di strumenti audiovisivi dai quali possa derivare anche possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti, sia soggetta al previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali. In mancanza di questo, l’impiego dovrà essere autorizzato dalla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

BODYCAM E GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

  • Gli operatori potranno essere dotati di strumenti professionali d’Istituto da attivare solo in determinate circostanze operative e nel pieno rispetto della protezione dei dati personali con sistemi criptati, non consultabili dall’addetto, in grado di riversare immediatamente i filmati catturati all’interno di un server protetto per eventuali azioni giudiziarie o di tutela del patrimonio.
  • Per ammettere gli operatori all’impiego di questi particolari strumenti di tutela personale e di aiuto all’azione di prevenzione dei reati gli istituti dovranno aggiornare i regolamenti interni, farli approvare dalla questura e valutare attentamente tutti gli aspetti privacy relativamente al corretto trattamento dei dati personali con una preventiva valutazione di impatto.
  • Gli strumenti potranno essere attivati solo in determinate circostanze critiche e dovranno essere anche previamente valutate tutte le azioni a tutela dei diritti dei lavoratori in particolare se si tratta di telecamere munite di GPS e di cattura dell’audio e video dell’operatore. Non è possibile permettere all’operatore di utilizzare ordinariamente dotazioni personali private.

A cura di Stefano Manzelli, Laura Biarella, Gianluca Sivieri.

Stefano Manzelli, Laura Biarella e Gianluca Sivieri

La posizione di ASSIV

ASSIV, l’Associazione Italiana di Vigilanza e servizi fiduciari, che rappresenta il comparto in Confindustria, per tramite della sua presidente Maria Cristina Urbano plaude all’iniziativa. “Riteniamo – sottolinea Urbano – di estrema importanza il combinato disposto tra il parere del Garante della Privacy della scorsa estate e la circolare del Ministero dell’Interno del 18 gennaio, a proposito dell’utilizzo delle bodycam per le Forze dell’Ordine. Lavoreremo alacremente in tutte le sedi opportune affinché si possa dirimere in tempi rapidi, e senza il rischio di dover ricorrere di volta in volta ad un giudice, la possibilità del loro utilizzo anche da parte delle guardie particolari giurate in situazioni di particolare rischio, nelle quali esse si possano trovare”, conclude.

Maria Cristina Urbano

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