I potenziali effetti dannosi delle condizioni dellโambiente naturale sulla salute della persona che lavora hanno allarmato, anche questโanno, le regioni le quali da qualche giorno si stanno precipitando ad emettere ordinanze attraverso le quali decretare il blocco delle attivitร lavorative.
Si tratta di una strategia di prevenzione (di stampo precauzionale) certamente non nuova (cfr. G. Piglialarmi, Contro il โrischio caldoโ e โa difesa del lavoroโ arrivano (di nuovo) le Regioni, in Bollettino ADAPT 22 luglio 2024, n. 29) e che sotto il profilo tecnico-giuridico trova una legittimazione nellโart. 117, comma 3 Cost., il quale include tra le โmaterie concorrentiโ in cui Stato e regioni possono legiferare anche la โtutela e la sicurezza del lavoroโ. Le ordinanze regionali, dunque, si pongono nel solco tracciato dalla Carta Costituzionale e adottano misure coerenti con le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare adottate dalla Conferenza Stato-regioni il 19 giugno 2025.
ร bene ricordare, peraltro, che le predette ordinanze non introducono alcun โnuovoโ obbligo di protezione o di tutela per i lavoratori, posto che il datore di lavoro, ai sensi dellโart. 2087 cod. civ., deve sempre garantire โnellโesercizio dellโimpresa le misure che, secondo la particolaritร del lavoro, lโesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lโintegritร fisica e la personalitร morale dei prestatori di lavoroโ. Misure che certamente devono essere idonee a tutelare il lavoratore anche dal c.d. rischio da stress termico, la cui insorgenza pure รจ legata alle elevate temperature estive. In altri termini, lโordinamento giร contempla lโobbligo di predisporre delle misure di tutela in favore dei lavoratori, la cui adozione (obbligatoria) spetta al datore di lavoro e in assenza delle quali il lavoratore potrebbe legittimamente rifiutarsi di svolgere la prestazione (art. 1460 cod. civ.). Sotto questo profilo, dunque, le ordinanze vanno semmai a rafforzare quellโobbligo di prevenzione giร posto dal Codice Civile in capo allโimprenditore e la relativa inosservanza, oltre a concretizzare una violazione dellโart. 2087 cod. civ., comporta anche lโapplicazione dellโart. 650 cod. pen.
Relativamente al merito delle misure adottate, invece, rispetto allโanno precedente, i provvedimenti presentano non poche novitร . ร venuto meno, infatti, quellโapproccio eccessivamente โdirigistaโ e โprecauzionaleโ che si concretizzava nellโimporre il radicale blocco di alcune attivitร dโimpresa, senza lasciare spazio allโimpiego di misure di prevenzione alternative allโarresto delle attivitร di lavoro, che possono consentire โ anche tramite la leva della contrattazione collettiva โ di bilanciare le esigenze di tutela dei lavoratori con la libertร dโimpresa, pure costituzionalmente tutelata (art. 41 Cost.). Le regioni hanno quindi riconosciuto e preso atto dellโesistenza di uno spazio di regolazione della prevenzione in materia alle parti sociali, quali soggetti piรน prossimi alle esigenze espresse da imprese e lavoratori.
Entrando nel dettaglio dei provvedimenti, tutte le ordinanze consultate impongono la sospensione delle attivitร di lavoro nelle ore piรน calde della giornata (e cioรจ dalle 12.30 alle 16.00), sebbene limitatamente ai giorni in cui il rischio da shock termico risulta elevato (un dato che รจ comunicato di volta in volta sul sito www.worklimate.it, realizzato dallโINAIL congiuntamente con il CNR). In non pochi casi, รจ data facoltร ai singoli comuni di introdurre misure precauzionali o preventive ulteriori purchรฉ non contrastino con lโordinanza emessa dalla regione.
Tuttavia, come accennato, alcune ordinanze non escludono la possibilitร di individuare delle misure di prevenzione volte ad evitare il prolungamento del blocco delle attivitร : lโordinanza n. 1 della regione Abruzzo emessa il 30 giugno 2025, ad esempio, fa salva lโefficacia degli accordi aziendali sottoscritti dalle imprese con le organizzazioni sindacali volti ad introdurre misure di tutela per i lavoratori a fronte del rischio termico, purchรฉ queste siano migliorative e non contrastino con il provvedimento in questione (nello stesso senso si esprime lโordinanza n. 34 della regione Veneto emessa il 1ยฐ luglio 2025). Sotto questo profilo, ancora piรน incisiva รจ lโordinanza n. 150 della regione Emilia-Romagna emessa il 30 giugno 2025, la quale prevede la possibilitร per le imprese interessate di adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino il prolungamento del blocco dellโattivitร , quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): a) modifiche degli orari di lavoro (anticipo dellโorario di inizio mattutino e suo eventuale prolungamento nelle ore serali); b) effettuazione di lavorazioni al coperto o allโombra, anche a mezzo di tettoie fisse o mobili; c) riprogrammazione delle attivitร ; d) frequenti turnazioni dei lavoratori esposti e frequenti pause in zone ombreggiate; e) utilizzo di carrelli elevatori o macchine cabinate. Peraltro, lโordinanza evidenzia che โtali misure possano essere adottate anche su istanza dei lavoratori, per il tramite dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST)โ o comunque tramite le organizzazioni sindacali.
Nello stesso senso si esprime anche lโordinanza n. 350 della regione Puglia, emessa il 18 giungo 2025, che tra le misure organizzative a carattere preventivo include: a) lโanticipazione dellโorario di inizio delle attivitร ; b) lโaumento delle pause in zone ombreggiate con acqua potabile disponibile; c) la fornitura di abbigliamento tecnico traspirante o ventilato; d) la rotazione dei lavoratori e la riduzione dellโimpegno fisico; e) lโattivazione del โsistema del compagnoโ per lโidentificazione precoce dei sintomi di calore; f) lโindicazione multilingue ai lavoratori sulle misure e i comportamenti da adottare; g) tutte le altre misure previste da specifici accordi sindacali in materia. Peraltro, lโordinanza pugliese valorizza anche il ruolo del medico competente, il quale puรฒ disporre eventuali prescrizioni o limitazioni sulla base della valutazione del rischio calore, attenzionando i soggetti particolarmente sensibili al suddetto rischio (quali lavoratori anziani, migranti, donne in gravidanza, soggetti con patologie croniche o trattamenti farmacologici che aumentano la suscettibilitร allo stress termico).
Singolare รจ il caso dellโordinanza n. 2 della regione Toscana, emessa il 25 giugno 2025, che non considera nellโarticolato alcun intervento della contrattazione al riguardo mentre lโordinanza della regione Piemonte, emessa il 3 luglio 2025, specifica che la misura interruttiva dellโattivitร di lavoro trova applicazione ยซove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischioยป.
Relativamente ai destinatari, invece, si distingue lโordinanza dellโEmilia-Romagna la quale, oltre ad introdurre il blocco dellโattivitร lavorativa fino al 15 settembre (anzichรฉ fino al 31 agosto) per le imprese agricole, edili e quelle che si occupano di attivitร estrattive โ si tratta dei settori maggiormente attenzionati nelle ordinanze โ include anche le imprese della logistica, sebbene limitatamente ai lavoratori impiegati nei โpiazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti, in cui il lavoro si svolge allโaperto senza che sia possibile per i lavoratori ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, in assenza di adeguate e apposite misure di tutela e sicurezzaโ.
Degne di nota sono lโordinanza n. 1 della regione Campania, emessa il 18 giungo 2025, lโordinanza n. 1 della regione Sicilia emessa il 26 giugno 2025, lโordinanza n. 1 della regione Sardegna emessa nello stesso giorno e lโordinanza n. 348 della regione Lombardia emessa il 1ยฐ luglio 2025, le quali esentano dal divieto le pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i loro appaltatori nel caso di interventi di pubblica utilitร , fermo restando lโobbligo per i suddetti datori di lavoro di adottare tutte le misure necessarie volte a ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature. Nello stesso senso si pronunciano anche lโordinanza n. 1 della Regione Marche, emessa il 1ยฐ luglio 2025 e lโordinanza n. 2 della regione Toscana, emessa il 25 giugno 2025. Anche lโordinanza n. 1 emessa dalla regione Calabria il 10 giugno 2025 precisa che la misura della sospensione dellโattivitร lavorativa nella fascia oraria ad alto rischio non si applica โper gli interventi che, a seguito di eventi imprevedibili, siano improrogabili e indispensabili al ripristino di servizi essenzialiโ.
Le ordinanze emesse dalla regione Emilia-Romagna e dalla regione Veneto, invece, puntualizzano che per quanto concerne gli appaltatori che lavorano per conto della Pubblica Amministrazione, laddove necessario i lavori si interrompono, senza che da tale sospensione ne possa derivare lโapplicazione di penali contrattuali o la risoluzione del contratto stesso, trovando peraltro applicazione al caso di specie lโart. 121, comma 6 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).
Gran parte dei provvedimenti emessi questโanno dalle regioni a ridosso dellโondata di calore che sta attraversando la Penisola, riconoscono la centralitร della contrattazione collettiva nella gestione del rischio da shock termico, pur lasciando sullo sfondo il rimedio precauzionale del blocco delle attivitร . Eโ tangibile, del resto, che la contrattazione collettiva si vada progressivamente sensibilizzando sulla prevenzione rispetto alle specificitร climatiche e microclimatiche dellโambiente di lavoro, come testimoniano non solo i contratti collettivi territoriali del settore agricolo, che disciplinano numerosi istituti volti a rispondere a esigenze organizzative mutevoli in funzione del carattere meteoropatico, oltrechรฉ stagionale, del settore (ADAPT, La contrattazione collettiva in Italia (2015), ADAPT University Press, 2016, parte generale, sezione II) ma anche il recente Protocollo quadro per lโadozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 2 luglio 2025.
In questo documento, le parti prendono atto che i rischi derivanti dalle elevate temperature possono essere gestiti attraverso interventi contrattuali che tengano conto anche dello svolgimento delle mansioni, dei processi lavorativi e anche delle differenze territoriali. Le parti si impegnano quindi ad โattivare tavoli contrattuali nazionali, settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarieโ per prevenire lo shock termico (a partire dalla formazione e dalla sorveglianza sanitaria fino ad arrivare alla turnistica), con lโobiettivo di far diventare tali soluzioni โparte integrante dei relativi CCNL vigentiโ. In questi passaggi si intravede una presa di coscienza da parte dei sindacati del problema del cambiamento climatico, che ora si presenta su una scala piรน vasta e non piรน marginalizzato al c.d. lavoro outdoor.
Last but not least, le parti sottoscriventi il Protocollo chiedono anche apertamente al Ministero del Lavoro: a) di farsi carico di automatizzare (e quindi sburocratizzare) il ricorso agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione dellโattivitร di lavoro per le elevate temperature; b) di prevedere โlo scomputoโ di tali periodi โdal limite massimo di durata della cassa integrazioneโ trattandosi di โeventi oggettivamente non evitabiliโ; c) di consentire, con apposito provvedimento, alle imprese di ritenersi esonerate da eventuali responsabilitร se il ritardo dei lavori e delle consegne รจ legato agli attuali eventi climatici.
Le misure adottate nel Protocollo non dovrebbero collidere con quelle previste a livello territoriale dalle ordinanze regionali, posto che da un lato, molte di queste riconoscono comunque uno spazio operativo alla contrattazione collettiva (puntuale รจ lโordinanza n. 1 emessa dalla Regione Marche la quale fa salvi ยซeventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori [โฆ] anche in attuazione del Protocollo quadro tra Governo, Sindacati e Categorie economiche per lโadozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoroยป); anzi, per lโimpresa che si adegua alle misure di prevenzione di matrice negoziale pattuite a livello categoriale o territoriale, il Protocollo chiede, tramite lโINAIL, il riconoscimento di una premialitร . Dallโaltro lato, a fronte della sospensione obbligata dellโattivitร lavorativa imposta dai provvedimenti regionali, dovrebbe intervenire il sistema degli ammortizzatori sociali, una volta che il Ministero del Lavoro deciderร di dare attuazione alle misure speciali richieste dalle parti sociali.
Rispetto alle misure preventive disposte dal Protocollo, resta sempre vivo il dubbio โ giร manifestato in passato โ del perchรฉ le regioni non si siano mai preoccupare di inserire tra lโelenco dei comparti soggetti alla sospensione nelle ore piรน calde anche quello del food delivery, un lavoro che viene svolto sostanzialmente per strada e con una alta esposizione alle temperature elevate. Tantโรจ che la giurisprudenza era intervenuta per puntualizzare lโapplicazione di alcune misure di prevenzione, pena la violazione dellโart. 2087 cod. civ. (F. Capponi, La prevenzione del rischio lavorativo da esposizione a temperature elevate: il caso dei rider sotto la lente dei giudici, in Bollettino ADAPT 5 settembre 2022, n. 29). Occorre evidenziare, perรฒ, che la regione Piemonte si รจ distinta per aver deciso di estendere in un secondo momento la misura sospensiva dellโattivitร anche ai rider, come รจ stato riportato su numerosi organi di stampa. Sullo sfondo, resta la complessa vicenda che ha interessato Glovo, uno dei colossi del settore, che aveva annunciato il riconoscimento di un bonus economico ai riders โ determinato sulla base di ogni consegna โ per lโacquisto di crema solare, acqua e sali minerali. Una misura che perรฒ รจ stata successivamente ritirata dopo un confronto con le organizzazioni sindacali (cfr. Marcia indietro di Glovo, stop al โbonus caldoโ da 5 cent per lavorare a 35 gradi, in Il Fatto Quotidiano, 3 luglio 2025).
Ricercatore Universitร degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Bollettino ADAPT 7 luglio 2024, n. 26








