Caldo intenso e lavoro: le misure di prevenzione tra ordinanze regionali e misure contrattuali

I potenziali effetti dannosi delle condizioni dellโ€™ambiente naturale sulla salute della persona che lavora hanno allarmato, anche questโ€™anno, le regioni le quali da qualche giorno si stanno precipitando ad emettere ordinanze attraverso le quali decretare il blocco delle attivitร  lavorative.

Si tratta di una strategia di prevenzione (di stampo precauzionale) certamente non nuova (cfr. G. Piglialarmi, Contro il โ€œrischio caldoโ€ e โ€œa difesa del lavoroโ€ arrivano (di nuovo) le Regioni, in Bollettino ADAPT 22 luglio 2024, n. 29) e che sotto il profilo tecnico-giuridico trova una legittimazione nellโ€™art. 117, comma 3 Cost., il quale include tra le โ€œmaterie concorrentiโ€ in cui Stato e regioni possono legiferare anche la โ€œtutela e la sicurezza del lavoroโ€. Le ordinanze regionali, dunque, si pongono nel solco tracciato dalla Carta Costituzionale e adottano misure coerenti con le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare adottate dalla Conferenza Stato-regioni il 19 giugno 2025.

รˆ bene ricordare, peraltro, che le predette ordinanze non introducono alcun โ€œnuovoโ€ obbligo di protezione o di tutela per i lavoratori, posto che il datore di lavoro, ai sensi dellโ€™art. 2087 cod. civ., deve sempre garantire โ€œnellโ€™esercizio dellโ€™impresa le misure che, secondo la particolaritร  del lavoro, lโ€™esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lโ€™integritร  fisica e la personalitร  morale dei prestatori di lavoroโ€. Misure che certamente devono essere idonee a tutelare il lavoratore anche dal c.d. rischio da stress termico, la cui insorgenza pure รจ legata alle elevate temperature estive. In altri termini, lโ€™ordinamento giร  contempla lโ€™obbligo di predisporre delle misure di tutela in favore dei lavoratori, la cui adozione (obbligatoria) spetta al datore di lavoro e in assenza delle quali il lavoratore potrebbe legittimamente rifiutarsi di svolgere la prestazione (art. 1460 cod. civ.). Sotto questo profilo, dunque, le ordinanze vanno semmai a rafforzare quellโ€™obbligo di prevenzione giร  posto dal Codice Civile in capo allโ€™imprenditore e la relativa inosservanza, oltre a concretizzare una violazione dellโ€™art. 2087 cod. civ., comporta anche lโ€™applicazione dellโ€™art. 650 cod. pen.

Relativamente al merito delle misure adottate, invece, rispetto allโ€™anno precedente, i provvedimenti presentano non poche novitร รˆ venuto meno, infatti, quellโ€™approccio eccessivamente โ€œdirigistaโ€ e โ€œprecauzionaleโ€ che si concretizzava nellโ€™imporre il radicale blocco di alcune attivitร  dโ€™impresa, senza lasciare spazio allโ€™impiego di misure di prevenzione alternative allโ€™arresto delle attivitร  di lavoro, che possono consentire โ€“ anche tramite la leva della contrattazione collettiva โ€“ di bilanciare le esigenze di tutela dei lavoratori con la libertร  dโ€™impresa, pure costituzionalmente tutelata (art. 41 Cost.). Le regioni hanno quindi riconosciuto e preso atto dellโ€™esistenza di uno spazio di regolazione della prevenzione in materia alle parti sociali, quali soggetti piรน prossimi alle esigenze espresse da imprese e lavoratori.

Entrando nel dettaglio dei provvedimenti, tutte le ordinanze consultate impongono la sospensione delle attivitร  di lavoro nelle ore piรน calde della giornata (e cioรจ dalle 12.30 alle 16.00), sebbene limitatamente ai giorni in cui il rischio da shock termico risulta elevato (un dato che รจ comunicato di volta in volta sul sito www.worklimate.it, realizzato dallโ€™INAIL congiuntamente con il CNR). In non pochi casi, รจ data facoltร  ai singoli comuni di introdurre misure precauzionali o preventive ulteriori purchรฉ non contrastino con lโ€™ordinanza emessa dalla regione.

Tuttavia, come accennato, alcune ordinanze non escludono la possibilitร  di individuare delle misure di prevenzione volte ad evitare il prolungamento del blocco delle attivitร : lโ€™ordinanza n. 1 della regione Abruzzo emessa il 30 giugno 2025, ad esempio, fa salva lโ€™efficacia degli accordi aziendali sottoscritti dalle imprese con le organizzazioni sindacali volti ad introdurre misure di tutela per i lavoratori a fronte del rischio termico, purchรฉ queste siano migliorative e non contrastino con il provvedimento in questione (nello stesso senso si esprime lโ€™ordinanza n. 34 della regione Veneto emessa il 1ยฐ luglio 2025). Sotto questo profilo, ancora piรน incisiva รจ lโ€™ordinanza n. 150 della regione Emilia-Romagna emessa il 30 giugno 2025, la quale prevede la possibilitร  per le imprese interessate di adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino il prolungamento del blocco dellโ€™attivitร , quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): a) modifiche degli orari di lavoro (anticipo dellโ€™orario di inizio mattutino e suo eventuale prolungamento nelle ore serali); b) effettuazione di lavorazioni al coperto o allโ€™ombra, anche a mezzo di tettoie fisse o mobili; c) riprogrammazione delle attivitร ; d) frequenti turnazioni dei lavoratori esposti e frequenti pause in zone ombreggiate; e) utilizzo di carrelli elevatori o macchine cabinate. Peraltro, lโ€™ordinanza evidenzia che โ€œtali misure possano essere adottate anche su istanza dei lavoratori, per il tramite dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST)โ€ o comunque tramite le organizzazioni sindacali.

Nello stesso senso si esprime anche lโ€™ordinanza n. 350 della regione Puglia, emessa il 18 giungo 2025, che tra le misure organizzative a carattere preventivo include: a) lโ€™anticipazione dellโ€™orario di inizio delle attivitร ; b) lโ€™aumento delle pause in zone ombreggiate con acqua potabile disponibile; c) la fornitura di abbigliamento tecnico traspirante o ventilato; d) la rotazione dei lavoratori e la riduzione dellโ€™impegno fisico; e) lโ€™attivazione del โ€œsistema del compagnoโ€ per lโ€™identificazione precoce dei sintomi di calore; f) lโ€™indicazione multilingue ai lavoratori sulle misure e i comportamenti da adottare; g) tutte le altre misure previste da specifici accordi sindacali in materia. Peraltro, lโ€™ordinanza pugliese valorizza anche il ruolo del medico competente, il quale puรฒ disporre eventuali prescrizioni o limitazioni sulla base della valutazione del rischio calore, attenzionando i soggetti particolarmente sensibili al suddetto rischio (quali lavoratori anziani, migranti, donne in gravidanza, soggetti con patologie croniche o trattamenti farmacologici che aumentano la suscettibilitร  allo stress termico).

Singolare รจ il caso dellโ€™ordinanza n. 2 della regione Toscana, emessa il 25 giugno 2025, che non considera nellโ€™articolato alcun intervento della contrattazione al riguardo mentre lโ€™ordinanza della regione Piemonte, emessa il 3 luglio 2025, specifica che la misura interruttiva dellโ€™attivitร  di lavoro trova applicazione ยซove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischioยป.

Relativamente ai destinatari, invece, si distingue lโ€™ordinanza dellโ€™Emilia-Romagna la quale, oltre ad introdurre il blocco dellโ€™attivitร  lavorativa fino al 15 settembre (anzichรฉ fino al 31 agosto) per le imprese agricole, edili e quelle che si occupano di attivitร  estrattive โ€“ si tratta dei settori maggiormente attenzionati nelle ordinanze โ€“ include anche le imprese della logistica, sebbene limitatamente ai lavoratori impiegati nei โ€œpiazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti, in cui il lavoro si svolge allโ€™aperto senza che sia possibile per i lavoratori ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, in assenza di adeguate e apposite misure di tutela e sicurezzaโ€.

Degne di nota sono lโ€™ordinanza n. 1 della regione Campania, emessa il 18 giungo 2025, lโ€™ordinanza n. 1 della regione Sicilia emessa il 26 giugno 2025, lโ€™ordinanza n. 1 della regione Sardegna emessa nello stesso giorno e lโ€™ordinanza n. 348 della regione Lombardia emessa il 1ยฐ luglio 2025, le quali esentano dal divieto le pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i loro appaltatori nel caso di interventi di pubblica utilitร , fermo restando lโ€™obbligo per i suddetti datori di lavoro di adottare tutte le misure necessarie volte a ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature. Nello stesso senso si pronunciano anche lโ€™ordinanza n. 1 della Regione Marche, emessa il 1ยฐ luglio 2025 e lโ€™ordinanza n. 2 della regione Toscana, emessa il 25 giugno 2025. Anche lโ€™ordinanza n. 1 emessa dalla regione Calabria il 10 giugno 2025 precisa che la misura della sospensione dellโ€™attivitร  lavorativa nella fascia oraria ad alto rischio non si applica โ€œper gli interventi che, a seguito di eventi imprevedibili, siano improrogabili e indispensabili al ripristino di servizi essenzialiโ€.

Le ordinanze emesse dalla regione Emilia-Romagna e dalla regione Veneto, invece, puntualizzano che per quanto concerne gli appaltatori che lavorano per conto della Pubblica Amministrazione, laddove necessario i lavori si interrompono, senza che da tale sospensione ne possa derivare lโ€™applicazione di penali contrattuali o la risoluzione del contratto stesso, trovando peraltro applicazione al caso di specie lโ€™art. 121, comma 6 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).

Gran parte dei provvedimenti emessi questโ€™anno dalle regioni a ridosso dellโ€™ondata di calore che sta attraversando la Penisola, riconoscono la centralitร  della contrattazione collettiva nella gestione del rischio da shock termico, pur lasciando sullo sfondo il rimedio precauzionale del blocco delle attivitร . Eโ€™ tangibile, del resto, che la contrattazione collettiva si vada progressivamente sensibilizzando sulla prevenzione rispetto alle specificitร  climatiche e microclimatiche dellโ€™ambiente di lavoro, come testimoniano non solo i contratti collettivi territoriali del settore agricolo, che disciplinano numerosi istituti volti a rispondere a esigenze organizzative mutevoli in funzione del carattere meteoropatico, oltrechรฉ stagionale, del settore (ADAPT, La contrattazione collettiva in Italia (2015), ADAPT University Press, 2016, parte generale, sezione II) ma anche il recente Protocollo quadro per lโ€™adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 2 luglio 2025.

In questo documento, le parti prendono atto che i rischi derivanti dalle elevate temperature possono essere gestiti attraverso interventi contrattuali che tengano conto anche dello svolgimento delle mansioni, dei processi lavorativi e anche delle differenze territoriali. Le parti si impegnano quindi ad โ€œattivare tavoli contrattuali nazionali, settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarieโ€ per prevenire lo shock termico (a partire dalla formazione e dalla sorveglianza sanitaria fino ad arrivare alla turnistica), con lโ€™obiettivo di far diventare tali soluzioni โ€œparte integrante dei relativi CCNL vigentiโ€. In questi passaggi si intravede una presa di coscienza da parte dei sindacati del problema del cambiamento climatico, che ora si presenta su una scala piรน vasta e non piรน marginalizzato al c.d. lavoro outdoor.

Last but not least, le parti sottoscriventi il Protocollo chiedono anche apertamente al Ministero del Lavoro: a) di farsi carico di automatizzare (e quindi sburocratizzare) il ricorso agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione dellโ€™attivitร  di lavoro per le elevate temperature; b) di prevedere โ€œlo scomputoโ€ di tali periodi โ€œdal limite massimo di durata della cassa integrazioneโ€ trattandosi di โ€œeventi oggettivamente non evitabiliโ€; c) di consentire, con apposito provvedimento, alle imprese di ritenersi esonerate da eventuali responsabilitร  se il ritardo dei lavori e delle consegne รจ legato agli attuali eventi climatici.

Le misure adottate nel Protocollo non dovrebbero collidere con quelle previste a livello territoriale dalle ordinanze regionali, posto che da un lato, molte di queste riconoscono comunque uno spazio operativo alla contrattazione collettiva (puntuale รจ lโ€™ordinanza n. 1 emessa dalla Regione Marche la quale fa salvi ยซeventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori [โ€ฆ] anche in attuazione del Protocollo quadro tra Governo, Sindacati e Categorie economiche per lโ€™adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoroยป); anzi, per lโ€™impresa che si adegua alle misure di prevenzione di matrice negoziale pattuite a livello categoriale o territoriale, il Protocollo chiede, tramite lโ€™INAIL, il riconoscimento di una premialitร . Dallโ€™altro lato, a fronte della sospensione obbligata dellโ€™attivitร  lavorativa imposta dai provvedimenti regionali, dovrebbe intervenire il sistema degli ammortizzatori sociali, una volta che il Ministero del Lavoro deciderร  di dare attuazione alle misure speciali richieste dalle parti sociali.

Rispetto alle misure preventive disposte dal Protocollo, resta sempre vivo il dubbio โ€“ giร  manifestato in passato โ€“ del perchรฉ le regioni non si siano mai preoccupare di inserire tra lโ€™elenco dei comparti soggetti alla sospensione nelle ore piรน calde anche quello del food delivery, un lavoro che viene svolto sostanzialmente per strada e con una alta esposizione alle temperature elevate. Tantโ€™รจ che la giurisprudenza era intervenuta per puntualizzare lโ€™applicazione di alcune misure di prevenzione, pena la violazione dellโ€™art. 2087 cod. civ. (F. Capponi, La prevenzione del rischio lavorativo da esposizione a temperature elevate: il caso dei rider sotto la lente dei giudici, in Bollettino ADAPT 5 settembre 2022, n. 29). Occorre evidenziare, perรฒ, che la regione Piemonte si รจ distinta per aver deciso di estendere in un secondo momento la misura sospensiva dellโ€™attivitร  anche ai rider, come รจ stato riportato su numerosi organi di stampa. Sullo sfondo, resta la complessa vicenda che ha interessato Glovo, uno dei colossi del settore, che aveva annunciato il riconoscimento di un bonus economico ai riders โ€“ determinato sulla base di ogni consegna โ€“ per lโ€™acquisto di crema solare, acqua e sali minerali. Una misura che perรฒ รจ stata successivamente ritirata dopo un confronto con le organizzazioni sindacali (cfr. Marcia indietro di Glovo, stop al โ€œbonus caldoโ€ da 5 cent per lavorare a 35 gradi, in Il Fatto Quotidiano, 3 luglio 2025).

Giovanni Piglialarmi

Ricercatore Universitร  degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Bollettino ADAPT 7 luglio 2024, n. 26

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