Pubblichiamo la Circolare datata 23 Aprile 2019, Prot. n. 557/PAS/U/006034/10089.D(1), a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, relativa a “Servizi di Vigilanza e custodia del patrimonio altrui riservati agli Istituti di Vigilanza Privata e servizi di portierato. Contrasto dei fenomeni di abusivo esercizio delle attività di Vigilanza Privata”.

Qui il commento del Presidente Assiv, Maria Cristina Urbano.

Si tratta di un provvedimento importante per il nostro settore, che traccia, per le Prefetture e le Questure cui è indirizzata, una prima linea di intervento per il contrasto dei fenomeni di abusivo esercizio delle attività di Vigilanza Privata, cui dovrà seguire un successivo atto di indirizzo volto a fornire indicazione circa la metodica dei controlli e la loro programmazione.

Il documento muove dalla constatazione che molto spesso, nelle gare di appalto, soprattutto quelle di global service, i servizi richiesti, pur essendo inequivocabilmente di sicurezza, vengono affidati come servizi di portierato.

Un fenomeno, questo, che è stato e viene sistematicamente denunciato da ASSIV alle stazioni appaltanti, ad ANAC, alle Prefetture di riferimento, oltre che presso il Ministero, in ultimo anche nel position paper del 4 Marzo u.s.-

La Circolare di cui trattasi è apprezzabile per la attenta disamina delle norme, sia aventi forza di legge che di regolamento, che delineano e circoscrivono l’area di riserva in favore degli Istituti di Vigilanza Privata.

Di particolare rilievo è l’interpretazione che viene data per la soluzione delle incertezze interpretative relative alle situazioni in cui le speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da Guardie Particolari Giurate (art. 256- bis, comma 3, R.D. n. 635/1940). L’argomentazione seguita dalla Circolare è quella che attribuisce all’Autorità Amministrativa, e non già alla stazione appaltante, la valutazione discrezionale sull’individuazione delle esigenze di pubblica sicurezza che rendono necessario il ricorso alle Guardie Particolari Giurate. A mente dell’Estensore, la regolamentazione di dettaglio dei servizi inclusi nell’area di riserva viene reperita nella normazione regolamentare all’interno della quale i soggetti committenti sono chiamati a verificare se il sito da sorvegliare rientri o meno.

Dopo aver delineato il perimetro di riserva per i servizi ex art. 133 e 134 TULPS, che si rinviene nel combinato disposto delle norme di legge e regolamentari, il ragionamento giuridico si spinge oltre, individuando nella copiosa giurisprudenza di merito, amministrativa e penale, che si è formata sul punto, l’ambito in cui reperire gli indici sulla base di quali occorre valutare se si è in presenza di una attività di vigilanza e custodia di beni, o di mero portierato.

La Circolare riprende, fra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I pen. n. 14258/2006, che stabilisce come “ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni esige la licenza del Prefetto, pena l’incorrere nel reato previso dal combinato disposto degli artt. 134 e 140 TULPS e che “l’elemento che qualifica un determinato servizio come vigilanza privata è dato dal suo porsi come attività di salvaguardia di beni affidati alle proprie cure, e, quindi, come attività svolta, in via mediata, a contribuire alla preservazione dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

Significativa anche la menzione dei servizi di portierato contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del “portierato”, che, nell’individuazione di  questi ultimi, deve armonizzarsi con i dettami della legislazione di pubblica sicurezza,  pena, laddove ciò non accadesse, la nullità per illiceità della causa.

L’auspicio è che quanto prima il Ministero dell’Interno intraprenda nei confronti degli Uffici Territoriali di Governo un’azione di forte sensibilizzazione su questa problematica che consenta, da un lato la capillare informazione di quegli enti pubblici e privati che maggiormente si avvalgono dei servizi di sicurezza, e dall’altro i relativi controlli e provvedimenti nei casi di violazione.

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