Consiglio dei Ministri: deliberate nuove misure sull’energia, salute e fisco
Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per lโacquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchรฉ in materia di salute e adempimenti fiscali (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e dei ministri dellโeconomia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dellโambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e della salute Orazio Schillaci, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
AGEVOLAZIONI IN MATERIA ENERGETICA
Le norme stabiliscono che, per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, siano rideterminate dallโAutoritร di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto dei risparmi derivanti dallโeffettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.
Si riducono l’IVA (al 5% anzichรฉ al 10%) e gli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023. Inoltre, a decorrere dal 1ยฐ ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie.
Fino al 30 giugno 2023, si prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, tale contributo รจ riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata); alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo รจ riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023. Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019, alle imprese a forte consumo di gas naturale รจ riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo รจ riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.
I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa nรฉ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivitร produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltร di successiva cessione (fatta salva la possibilitร di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, societร appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
SALUTE
Si introducono disposizioni per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, con lโistituzione di un fondo presso il Ministero della salute per l’assegnazione di una quota da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma, determinata in proporzione agli importi complessivamente ad esse spettanti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, da utilizzare per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell’anno 2022. Fermo restando l’obbligo del versamento della quota integrale per il ripiano del superamento del tetto di spesa a favore delle regioni e delle province a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, si prevede che le aziende che non abbiano attivato alcun contenzioso o abbiano rinunciato al contenzioso attivato, possano versare entro il 30 giugno 2023, la restante quota nella misura pari ad una percentuale inferiore a quella prevista dalla legislazione vigente dell’importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali. L’IVA indicata nei versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici ai fini del contenimento della spesa dei dispositivi medesimi a carico del Servizio sanitario puรฒ essere portata in detrazione scorporando la medesima dall’ammontare dei versamenti effettuati.
Per sopperire alla carenza di organico, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un massimo di 12 mesi e senza possibilitร di proroga. Inoltre, non puรฒ richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale il personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attivitร presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dellโSSN.
Le aziende e gli enti del SSN, per l’anno 2023, possono ricorrere alle cosiddette โprestazioni aggiuntiveโ (tipologie di attivitร libero professionale intramuraria) per le quali la tariffa oraria fissata dal CCNL di settore (pari a euro 60,00), puรฒ essere aumentata sino a euro 100 lordi, nei limiti delle risorse disponibili, di cui si prevede tuttavia un incremento per ciascuna regione.
Sino al 31 dicembre 2025, si prevede una specifica procedura per lโaccesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il personale medico che, nel periodo tra il 1ยฐ gennaio 2013 e il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, o abbia svolto un determinato numero di ore di attivitร (pari ad almeno tre anni di servizio). Inoltre, si prevede la possibilitร per i medici in formazione specialistica di assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali. Per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza e in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato si prevede la possibilitร di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da orario pieno a orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di etร pensionabile.
Infine, si modifica il codice penale inasprendo la sanzione per le lesioni personali quando la persona offesa รจ esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.
ADEMPIMENTI FISCALI
Si interviene sulla disciplina dellโadesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1ยฐ gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.
Si prevede altresรฌ di estendere la conciliazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della legge di bilancio su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale. Si specifica che la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.
Si disciplina la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.
Si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare:
- viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
- vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale”;
- sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.
Si modifica anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
Si introduce una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonchรฉ quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
Si prevedono cause speciali di non punibilitร di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualitร , omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualitร , indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalitร previste.
Si integra la dotazione del fondo destinato alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2023, di 44 milioni di euro.
Si istituisce il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore dei lavoratori – nonchรฉ, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – di societร partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attivitร lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).
Fonte: governo.it








