E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020 il DPCM recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Il DPCM nel prorogare le misure di restrizione dal 14 aprile fino al 3 maggio, non contiene ulteriori inserimenti per il nostro comparto.

Nel DPCM sono tuttavia inseriti alcuni e importanti chiarimenti sulle attività produttive.

Ciò detto, segnaliamo le previsioni del nuovo DPCM:
• Proseguono le attività indicate nell’Allegato 3 (elenco Codici ATECO)
Il nuovo elenco di codici Ateco (allegato 3) – rispetto allegato 1 del DPCM 22 marzo – aggiunge e chiarisce qualche problematica relativa alle manutenzioni e a qualche attività di produzione necessaria al mantenimento degli impianti.

Possono proseguire, previa comunicazione al Prefetto, attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 3 e dei servizi essenziali

Nella comunicazione al Prefetto occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni di sicurezza per la prosecuzione. Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene che non sia necessario – per le attività che hanno già provveduto con questa modalità – reiterare la comunicazione al Prefetto;

• Previa comunicazione al Prefetto possono continuare ( mentre prima erano soggette ad autorizzazione) anche attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, e le imprese che -garantiscono la continuità a questa filiera.

• Proseguono le attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
Per tutte le attività che proseguono (codici ateco o comunicazione al Prefetto) si conferma l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali
Per le attività che invece resterebbero “sospese”, le novità, importanti per il nostro comparto, riguardano:
1. La possibilità, previa comunicazione al Prefetto, di consentire:
a) l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione (art. 2. Punto 12)
b) la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture (chiarimenti questi che erano stati richiesti da Confindustria cfr. FAQ Confindustria 20,21,22,23 pubblicate sul nostro sito)

2. possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile