Emergenza caldo e ordinanze regionali 2025: le implicazioni per le imprese

Anche in questa estate 2025, l’incremento delle temperature e i conseguenti rischi per la salute dei lavoratori hanno spinto numerose Regioni ad adottare ordinanze con cui viene disposto, in via precauzionale, il blocco o la limitazione delle attività lavorative nelle ore più calde, se svolte all’aperto ed esposte alla radiazione solare. ASSIV intende offrire una lettura sintetica, sistematica e aggiornata di tali misure, con particolare attenzione agli impatti organizzativi, giuridici e contrattuali per il comparto della sicurezza privata e dei servizi fiduciari.

Le ordinanze in questione si inseriscono in un quadro normativo che legittima l’intervento regionale in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione. Le misure regionali risultano inoltre coerenti con le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 giugno 2025.

Va sottolineato che tali provvedimenti non introducono nuovi obblighi per i datori di lavoro, i quali già risultano vincolati, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad adottare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresa la prevenzione dei rischi da stress termico. L’inosservanza di tali obblighi, oltre a costituire una violazione civilistica, può integrare anche la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 650 c.p.

Nel 2025, tuttavia, si assiste a un cambio di approccio da parte delle Regioni. Rispetto agli anni precedenti, si registra una maggiore apertura a soluzioni alternative al blocco totale delle attività, riconoscendo il ruolo della contrattazione collettiva e della regolazione bilaterale come strumenti di gestione del rischio, in coerenza con i principi costituzionali di libertà d’impresa (art. 41 Cost.).

Tutte le ordinanze finora analizzate prevedono la sospensione delle attività lavorative nelle fasce orarie più calde (12:30–16:00), ma solo nei giorni in cui il rischio da stress termico è elevato, come indicato dal sito www.worklimate.it (progetto INAIL-CNR). In alcuni casi, i Comuni possono adottare ulteriori misure, purché coerenti con i provvedimenti regionali.

Significativa è la previsione, contenuta in diverse ordinanze (es. Abruzzo, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia), che consente di evitare la sospensione attraverso l’adozione di misure organizzative alternative. Tali misure includono:

  • modifica degli orari di lavoro (anticipi, turnazioni);
  • svolgimento delle attività in ambienti ombreggiati o al coperto;
  • frequenti pause e rotazione dei lavoratori;
  • fornitura di dispositivi tecnici (abbigliamento traspirante, macchine cabinate);
  • formazione e informazione multilingue;
  • coinvolgimento del medico competente nella valutazione del rischio.

Di rilievo per il nostro comparto è l’estensione soggettiva prevista dall’ordinanza n. 150 della Regione Emilia-Romagna, che include tra i destinatari anche le imprese della logistica e, nello specifico, quelle che operano nei piazzali scoperti destinati al deposito merci. Sebbene l’ordinanza non menzioni espressamente il settore della vigilanza privata, la definizione ampia delle attività a rischio e la natura dei servizi svolti impone a tutte le imprese, comprese quelle di vigilanza e servizi di sicurezza, una riflessione attenta in merito alla valutazione del rischio termico.

Altre ordinanze (Campania, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Marche, Toscana, Calabria) escludono dal divieto alcune categorie (es. pubbliche amministrazioni, concessionari, appaltatori di servizi pubblici), ma condizionano tale esonero all’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.

Un aspetto particolarmente rilevante per le imprese associate riguarda la gestione degli appalti pubblici: le ordinanze di Emilia-Romagna e Veneto chiariscono che, in caso di interruzione per motivi climatici, non si applicano penali contrattuali, ai sensi dell’art. 121, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Da segnalare anche il recente Protocollo quadro nazionale, sottoscritto dalle parti sociali il 2 luglio 2025, che promuove l’integrazione delle misure di prevenzione nel sistema della contrattazione collettiva e aziendale. Il Protocollo chiede inoltre al Ministero del Lavoro di:

  • automatizzare l’accesso agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione per caldo;
  • escludere tali sospensioni dal conteggio della durata massima della CIG;
  • riconoscere la non imputabilità di eventuali ritardi nei contratti pubblici legati alle condizioni climatiche.

Molte ordinanze regionali già prevedono la possibilità di salvaguardare le misure adottate nell’ambito della contrattazione aziendale o territoriale, in coerenza con il Protocollo.

ASSIV intende valorizzare questo approccio integrato, fondato sul dialogo tra istituzioni, imprese e rappresentanze sindacali, nella convinzione che una gestione efficace del rischio climatico nei luoghi di lavoro richieda flessibilità, responsabilità e coordinamento multilivello.

ASSIV continuerà a monitorare l’evoluzione normativa e contrattuale sul tema, offrendo supporto informativo e tecnico alle imprese associate, affinché possano adempiere agli obblighi normativi, tutelare i propri lavoratori e garantire la continuità dei servizi essenziali.

Indice documenti

Conferenza Stato-Regioni. Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. 19 giugno 2025.

Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 2 luglio 2025

Regione Calabria. Ordinanza 10 giugno 2025, n. 1

Regione Campania. Ordinanza 18 giugno 2025, n. 1 

Regione Toscana. Ordinanza 25 giugno 2025, n. 2

Regione Sicilia. Ordinanza 26 giugno 2025, n. 1

Regione Sardegna. Ordinanza 26 giugno 2025, n. 1

Regione Lombardia. Ordinanza 1° luglio 2025, n. 348

Regione Marche. Ordinanza 1° luglio 2025, n. 1

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