Circolare INPS 94 del 2 agosto 2022: Obbligo della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) sui luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022. Indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Effetti sulle prestazioni previdenziali ai lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele riconosciute dall’INPS

Al fine di tutelare la salute pubblica durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, il legislatore ha emanato diversi provvedimenti volti ad assicurare e a mantenere adeguate condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo per i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, l’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro e disponendo, in capo al datore di lavoro, obblighi di controllo e verifica, anche a campione, del rispetto delle disposizioni emanate e della contestazione delle eventuali violazioni.

Con la presente circolare si illustra sinteticamente il quadro normativo di riferimento e i riflessi in materia previdenziale relativi all’applicazione delle previsioni contenute nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e nel decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, così come integrate e modificate dalle successive disposizioni emanate con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, nel decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, nel decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, nonché nel decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18.

Da ultimo, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ha apportato ulteriori modifiche alla normativa in argomento, tenuto conto della cessazione dello stato di emergenza.

Si forniscono, inoltre, chiarimenti in merito alla gestione di alcune tutele in costanza di rapporto di lavoro quali malattia, maternità, permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riconosciute in capo ai lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele previdenziali INPS, nei casi di assenza dal lavoro per mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate in merito al possesso, sino al 30 aprile 2022, della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass).