Green Pass obbligatorio: sintesi operativa e fac-simile per i datori di lavoro privati
di Marco Assenti e Pierluigi Rausei
Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 fa obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati di verificare il regolare possesso delle Certificazioni Verdi (Green Pass) per lโaccesso al luogo di lavoro.
Lโobbligo sussiste a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attualmente previsto come termine per la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 Sars-Cov2.
Il d.l. n. 127/2021 obbliga chi svolge unโattivitร lavorativa nel settore privato a dimostrare documentalmente il possesso della Certificazione Verde (Green Pass), esibendola su richiesta, per poter accedere al luogo di lavoro e cioรจ al luogo in cui รจ svolta lโattivitร lavorativa.
Dopo una sintetica analisi degli obblighi, delle conseguenze e delle sanzioni, negli ultimi tre paragrafi del presente contributo si forniscono i fac-simile per la redazione della procedura aziendale, nonchรฉ per la designazione degli incaricati del controllo e per lโinformativa agli stessi.
Soggetti obbligati al possesso del Green Pass
Piรน specificamente il d.l. n. 127/2021 individua come soggetti obbligati al possesso e allโesibizione della Certificazione Verde (Green Pass) la generalitร dei lavoratori subordinati, autonomi, in formazione e volontari.
La norma, in effetti, estende lโobbligo cosรฌ generalizzato a tutti coloro che svolgono unโattivitร lavorativa nel settore privato, specificamente si rivolge a chiunque svolge, โa qualsiasi titolo, la propria attivitร lavorativa o di formazione o di volontariatoโ, in tutti i casi in cui al fine di poter svolgere la propria attivitร di lavoro, di formazione o di volontariato devono accedere (anche temporaneamente ed occasionalmente) al luogo di lavoro, sia in forza di contratti diretti con il datore di lavoro, sia โsulla base di contratti esterniโ (di appalto, di somministrazione di lavoro, di fornitura, ma pure di accordi di distacco interno o transnazionale).
Nel d.l. n. 127/2021, pertanto, si rinviene un testo normativo formulato in modo da assicurare la piรน ampia estensione materialmente possibile dellโobbligo di verifica del possesso di Green Pass.
La norma identifica, infatti, i soggetti obbligati con riferimento a ogni tipologia di โlavoratoreโ, prescindendo del tutto dal tipo di contratto individuale in forza del quale lo stesso si trova a rendere la propria prestazione nei confronti dellโimprenditore, datore di lavoro privato, chiamato a verificare lโosservanza dellโobbligo legale.
Ne consegue, a solo titolo di esempio, che sono ricompresi nellโobbligo non soltanto la generalitร dei dipendenti assunti direttamente dallโimpresa e dei collaboratori autonomi della stessa, ma anche i dipendenti dellโappaltatore (che svolgono la propria attivitร presso i locali dellโazienda committente), i lavoratori distaccati, i lavoratori somministrati (allโimpresa utilizzatrice da unโAgenzia di somministrazione di lavoro), cosรฌ pure i tirocinanti e gli stagisti, ma anche gli agenti (che accedono ai locali dellโimpresa preponente) e il consulente del lavoro o il dottore commercialista (che hanno lโesigenza di recarsi presso gli uffici dellโimpresa cliente, anche per presenziare a una ispezione del lavoro o a una verifica fiscale), cosรฌ pure lโamministratore e i soci lavoratori dellโazienda.
Secondo le FAQ rese disponibili dal Governo (www.dgc.gov.it/web/faq.html) anche il lavoratore domestico (colf, badante, baby-sitter) soggetto al controllo, mentre chi lavora sempre in smart working non รจ tenuto a possedere ed esibire il Green Pass. Tuttavia, le FAQ precisano che โin ogni caso lo smart working non puรฒ essere utilizzato allo scopo di eludere lโobbligo di Green Passโ. Dโaltro canto, nella modalitร agile il lavoratore รจ generalmente libero di scegliere il luogo dove operare e seppure tale lavoro venga spesso svolto allโinterno delle mura domestiche, quindi non soggetto alle restrizioni imposte dai Protocolli di regolamentazione condivisa rinnovati il 6 aprile 2021, ma esso puรฒ essere svolto anche in locali condivisi in coworking dove i lavoratori in modalitร agile possono interagire con altre persone, in tal caso si renderร necessario attivare il controllo del Green Pass, facilmente assolvibile mediante lโinvio del QR-code allโincaricato del controllo.
Inoltre, sempre secondo le FAQ governative anche il titolare dellโazienda che lavora in essa deve essere controllato dal soggetto designato e incaricato per i controlli. Quanto ai liberi professionisti le FAQ affermano espressamente: โIl libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attivitร lavorativa viene controllato dai soggetti previstiโ.
Soggetti esentati
Dโaltra parte, il d.l. n. 127/2021 esonera dallโobbligo di possedere e di esibire il Green Pass tutti coloro che sono โesenti dalla campagna vaccinaleโ, sulla scorta di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, vale a dire dai Medici dei Servizi vaccinali delle Aziende e dei Servizi Sanitari Regionali, dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta che operano nellโambito della campagna di vaccinazione nazionale anti-SARS-CoV-2.
Le certificazioni mediche degli esentati devono contenere:
๏ง i dati anagrafici identificativi dellโinteressato;
๏ง la specifica dicitura: โsoggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire lโaccesso ai servizi e attivitร di cui allโart. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105โ;
๏ง la data di fine di validitร della certificazione (โcertificazione valida fino al โฆโ);
๏ง dati che individuano specificamente il Servizio vaccinale in cui opera il Medico vaccinatore ovvero lโAzienda o il Servizio Sanitario Regionale presso cui opera il Medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che redige il certificato;
๏ง timbro e firma del medico certificatore (apposti anche in modalitร digitale);
๏ง numero di iscrizione allโordine o codice fiscale del medico certificatore.
Obblighi per lโimprenditore
Il datore di lavoro รจ obbligato a effettuare i controlli richiesti dal Legislatore in forza del d.l. n. 127/2021 e conseguentemente di indicare come tali controlli devono essere effettuati in azienda e da chi.
In effetti gli imprenditori devono verificare il rispetto dallโobbligo di possedere e di esibire il Green Pass in capo alla generalitร dei lavoratori, nel senso ampio sopra indicato, dovendo pertanto individuare entro il 15 ottobre 2021 le modalitร operative per organizzare in concreto le verifiche in azienda.
Occorre quindi, entro la data di avvio dei controlli obbligatori:
โ realizzare e diffondere a tutti gli interessati una specifica โprocedura aziendaleโ, la quale contiene e definisce le modalitร operative per lโeffettuazione delle verifiche, tenendo conto delle peculiaritร della singola realtร aziendale, ma anche in ragione delle specifiche caratteristiche dellโorganizzazione del lavoro, dei processi produttivi e dei layout aziendali, per cui le procedure possono essere differenziate anche in base ai flussi di ingresso in azienda (variabili nel rispetto della flessibilitร in entrata e in uscita prevista dai Protocolli di regolamentazione condivisa allo scopo di evitare assembramenti; secondo le FAQ, infatti, โil Green Pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigentiโ), ovvero in ragione delle condizioni di svolgimento delle mansioni assegnate alla generalitร o a particolari categorie di lavoratori;
โ designare e comunicare a tutti gli interessati i soggetti โincaricati del controlloโ, gli unici autorizzati ad effettuare i controlli (detti anche โverificatoriโ).
Lavoratori che operano presso terzi
Se i lavoratori svolgono la loro attivitร anche in un luogo di lavoro diverso da quelli nella disponibilitร del datore di lavoro da cui dipendono, il controllo sul rispetto dellโobbligo di possedere e di esibire il Green Pass spetta sia al datore di lavoro che al soggetto presso il quale le prestazioni lavorative vengono rese. In questo senso, a solo titolo di esempio, i lavoratori dipendenti dellโappaltatore sono controllati dal proprio datore di lavoro ed anche dagli incaricati del committente dove si recano per realizzare lโopera o fornire il servizio oggetto dellโappalto.
Quanto invece ai lavoratori che svolgono la loro attivitร lavorativa presso soggetti non imprenditori e non datori di lavori sono controllati esclusivamente dagli incaricati del proprio datore di lavoro: qui lโesempio puรฒ riguardare i tecnici delle societร di fornitura o di gestione delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono, internet) che si recano presso una abitazione (secondo le FAQ del Governo rimane facoltร delle famiglie chiedere comunque lโesibizione del Green Pass), ma anche i riders addetti alle consegne a domicilio (le FAQ precisano, infatti: โai rider non va chiesto il Green Pass, (โฆ) a verificarne il possesso saranno i vertici delle loro aziende nel caso in cui questi lavoratori debbano recarsi in un luogo per svolgere la loro attivitร โ).
Luogo di lavoro
Il d.l. n. 127/2021 non amplia soltanto il concetto di โlavoratoreโ, ma anche quello di โluogo di lavoroโ. La norma, infatti, estende lโobbligo di possesso e di esibizione del Green Pass non soltanto agli stabilimenti, alle sedi, agli uffici dellโimpresa datore di lavoro, ma alla generalitร dei โluoghi in cui lโattivitร lavorativa รจ svoltaโ.
Ne consegue che il Green Pass viene richiesto per accedere a qualsiasi luogo nel quale il lavoratore sia tenuto, anche solo in parte, temporaneamente o occasionalmente, a svolgere la propria attivitร lavorativa.
Sโintende, tuttavia, che il luogo di lavoro cosรฌ estensivamente considerato deve essere in ogni caso idoneo, anche solo potenzialmente, a porre il lavoratore da controllare in contatto con altri lavoratori nel corso dello svolgimento dellโattivitร lavorativa.
In questa prospettiva sembra non doversi considerare luogo di lavoro, ai fini del controllo richiesto dal d.l. n. 127/2021, lโabitazione disabitata presso cui si rechi un tecnico del servizio idrico per verifiche allโimpianto, al contrario va considerato tale lo spazio della logistica dove avvengono lo stoccaggio e il carico-scarico delle merci rispetto al conducente dellโimpresa di autotrasporto e ai dipendenti assegnati al magazzino.
Organizzare ed effettuare i controlli
Nel contesto della โprocedura aziendaleโ vanno specificamente delineate le modalitร di espletamento dellโincarico di verifica e di controllo da parte dei designati, con riguardo allโaccertamento delle violazioni rispetto agli obblighi sanciti dal d.l. n. 127/2021.
In particolare, il datore di lavoro deve individuare โcon atto formale i soggetti incaricati dellโaccertamento delle violazioni degli obblighiโ. Ne deriva che il datore di lavoro deve designare e delegare con apposito atto scritto uno o piรน incaricati delle attivitร di verifica e di controllo, avendo ampia facoltร di scelta circa il lavoratore da individuare, potendo eventualmente privilegiare soggetti che per le funzioni svolte nellโorganizzazione aziendale del lavoro possono piรน agevolmente assicurare i controlli, si pensi ai responsabili di reparto, di produzione, ai capi ufficio, ai team leader.
Appare meno condivisibile, invece, il coinvolgimento, quali incaricati dei controlli Green Pass, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla sicurezza, i quali potrebbero essere distolti dai loro compiti cosรฌ come delineati dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), stante lโesigenza dei controlli si ritiene a cadenza quotidiana.
Quanto alle modalitร di svolgimento dei controlli, il d.l. n. 127/2021 stabilisce che essi devono essere effettuati โprioritariamente, ove possibile, (โฆ) al momento dellโaccesso ai luoghi di lavoroโ, prevedendo tuttavia che le verifiche possono essere svolte anche โa campioneโ.
Ne consegue che la modalitร ordinaria per effettuare i controlli consiste nella verifica del possesso di una Certificazione Verde (Green Pass) valida allโingresso del luogo di lavoro, ma la norma consente di effettuare la verifica anche dopo lโaccesso dei lavoratori in azienda, pertanto durante lo svolgimento dellโattivitร lavorativa.
Rispetto alla campionatura non si ritiene che la facoltร di effettuare i controlli anche a campione, riconosciuta dal d.l. n. 127/2021, permetta di evitare una verifica giornaliera, stante la finalitร della norma, mentre appare legittimo individuare criteri di selezione che possano riguardare il momento dellโingresso in azienda (ad es. uno ogni tre), oppure la quantitร complessiva dei lavoratori che si recano al lavoro (ad es. almeno il 50%) o ancora le diverse collocazioni nellโorganizzazione aziendale (ad es. due lavoratori per ogni reparto/ufficio/team).
Per quanto attiene agli strumenti che possono essere affidati agli incaricati delle verifiche per effettuare i controlli, il d.l. n. 127/2021 richiama quelli previsti dal DPCM 17 giugno 2021, per cui deve essere utilizzata lโapplicazione โVerificaC19โ, attraverso la quale si puรฒ constatare il possesso e la validitร del Green Pass, in base alla immediata lettura del QR Code.
Lโincaricato del controllo potrebbe richiedere al lavoratore verificato di esibire un documento di identitร allo scopo di accertare lโeffettiva corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati dallโApp โVerificaC19โ, ma senza annotare alcun dato e senza effettuare fotografie, scansioni o fotocopie dei documenti.
Secondo le FAQ del Governo, infatti, โal momento non sono previste piattaformeโ dedicate (โse ne potrร verificare in seguito la realizzabilitร da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalitร di verificaโ).
Conseguenze per il lavoratore che non esibisce il Green Pass
Qualora il lavoratore subordinato non risulti in possesso del Green Pass o comunque non sia in grado di esibirne uno in corso di validitร , le conseguenze sono differenti a seconda delle dimensioni aziendali:
โ aziende che occupano da 15 dipendenti in su: opera lโassenza ingiustificata con sospensione della retribuzione e di qualsiasi altro compenso comunque denominato, in base alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, ma senza conseguenze disciplinari;
โ aziende che occupano fino a 14 dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro puรฒ sostituire il lavoratore con altro dipendente, assunto a tempo determinato, e allo stesso tempo sospendere il lavoratore senza Green Pass per una durata che corrisponde a quella del contratto di lavoro del sostituto, ma per un periodo non superiore a dieci giorni, che puรฒ essere rinnovato per ulteriori dieci giorni per una sola volta, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Con riferimento ai soggetti che si recano in azienda senza vincolo di subordinazione, come nel caso dei consulenti e dei liberi professionisti in genere, dei collaboratori, degli agenti, dei tirocinanti e degli stagisti, lโaccertamento del mancato possesso della Certificazione Verde impone una sospensione temporanea del rapporto di lavoro non subordinato, valutando le singole situazioni caso per caso. Si ritiene necessariamente da sospendere temporaneamente il contratto con il quale lโimprenditore individuale si reca in azienda per un incarico di manutenzione continuativa di strutture, impianti o macchinari.
Accertamento e contestazione delle violazioni
Il d.l. n. 127/2021 stabilisce che gli incaricati dei controlli sono tenuti allโaccertamento e alla contestazione delle violazioni, nonchรฉ a trasmettere al Prefetto competente per territorio gli atti relativi alle violazioni riscontrate.
In attesa della conversione in legge del decreto e degli attesi chiarimenti amministrativi, sembra di poter ritenere, anche alla luce della legge 24 novembre 1981, n. 689 che governa il sistema sanzionatorio in materia di illeciti amministrativi, che i soggetti incaricati dal datore di lavoro sono tenuti ad accertare, ma non a contestare, le violazioni accertate.
A questo fine si potrร chiedere legittimamente allโincaricato del controllo di compilare un modello di โProcesso Verbale di Constatazioneโ idoneo a rendere edotto il Prefetto di tutti gli elementi che consentono di contestare lโillecito amministrativo e di applicare le conseguenti sanzioni amministrative, vale a dire: identificazione del trasgressore, descrizione del fatto che integra la violazione amministrativa, indicazione del tempo e del luogo della commessa violazione e dellโaccertamento, individuazione dellโincaricato accertatore, sottoscrizione dellโaccertatore.
La contestazione/notificazione dellโillecito amministrativo (ai sensi dellโart. 14 della legge n. 689/1981), con la relativa irrogazione delle sanzioni applicabili, spetta, infatti, esclusivamente al Prefetto al quale lโincaricato dei controlli รจ obbligato a trasmettere gli atti dellโaccertamento, con le modalitร che verranno definite dal Ministero dellโInterno.
Sanzioni per il lavoratore che viola gli obblighi
A fronte della possibilitร di operare controlli a campione, puรฒ accadere che un lavoratore si rechi comunque al lavoro in mancanza di valido Green Pass o che non lo esibisca (eventualmente anche ove ne sia in possesso, ma rifiuti di esibirlo).
In tal caso se con controllo successivo viene accertato che il lavoratore non รจ in grado di esibire una Certificazione Verde in corso di validitร , il lavoratore รจ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.500 che viene irrogata del Prefetto competente territorialmente, prevista dallโart. 9-septies, comma 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, peraltro, stante la struttura di rinvio della norma sanzionatoria, deve ritenersi che la sanzione si raddoppia in caso di violazioni reiterate (da 1.200 euro a 3.000 euro).
Inoltre, il lavoratore sarร allontanato dal luogo di lavoro, assente ingiustificato o sospeso a seconda delle dimensioni aziendali, in ogni caso privo di retribuzione, ma potrร essere destinatario anche delle sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.
Rimangono ferme le eventuali violazioni penali accertate agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008.
Sanzioni per il datore di lavoro inadempiente
Anche i datori di lavoro che violano gli obblighi imposti dal d.l. n. 127/2021 sono soggetti a specifiche sanzioni amministrative a norma dellโarticolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19/2020, convertito dalla legge n. 35/2020.
In particolare, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro, che si raddoppiano in caso di violazioni reiterate (da 800 euro a 2.000 euro), i datori di lavoro che:
โ omettono di effettuare i controlli richiesti;
โ omettono di individuare e definire entro il 15 ottobre 2021 le modalitร di organizzazione delle verifiche;
โ omettono di individuare e designare formalmente gli incaricati dei controlli.
Anche per il datore di lavoro, peraltro, rimangono ferme le eventuali violazioni penali che vengano accertate dagli organismi di vigilanza rispetto agli obblighi di sicurezza sul lavoro sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008.
Va precisato, peraltro, che secondo le FAQ del Governo, le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale non incorrono in sanzioni qualora durante un controllo degli organismi di vigilanza istituzionali dovesse essere riscontrata la presenza di lavoratori privi di Green Pass, se i controlli sono stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi in base alle previsioni del decreto-legge n. 127/2021, vale a dire adottando e attuando una apposita procedura organizzativa per le verifiche, che fa venir meno la responsabilitร del datore di lavoro.
Procedure organizzative per le verifiche
Con la finalitร specifica di fornire ai datori di lavoro privati una sorta di utile vademecum per gli adempimenti imposti dal d.l. n. 127/2021, cosรฌ come piรน sopra sinteticamente esposti, nellโattesa di specifiche indicazioni da parte delle Istituzioni competenti, si propone anzitutto un documento1 contenente, con esposizione essenziale e per quanto possibile sintetica, redatte con la chiarezza richiesta dallโessere destinata a informare tutto il personale e tutti gli assoggettati agli obblighi di legge, le procedure organizzative necessarie per effettuare in modo compiuto e aderente al dettato normativo la verifica del possesso del green pass per lโaccesso nei luoghi di lavoro. Il documento andrร trasposto carta intestata della singola azienda e reso noto, mediante la massima diffusione concretamente possibile nel contesto aziendale, a tutti gli interessati.
Marco Assenti
Responsabile Area Lavoro Confprofessioni Marche
Consulente del Lavoro in Ascoli Piceno
Direttore di โADAPT professional seriesโ
Dirigente dellโIspettorato Nazionale del Lavoro (*)
1 Si precisa che nel documento allegato oltre a una proposta di Procedura Organizzativa vi sono anche i fac simile per la designazione dellโincaricato dei controlli e dellโinformativa allo stesso.
(*) Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dellโAutore e non hanno carattere impegnativo per lโAmministrazione alla quale appartiene.








