La Circolare del Ministero dell’Interno ad oggetto:  “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19″, a firma del Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, detta per i Prefetti della Repubblica italiana le linee interpretative ed attuative del DPCM del 10 aprile 2020.

Per il nostro settore, sono di particolare interesse le specifiche riguardanti le novità relative alla attività produttive consentite, e, fra queste, quelle assoggettate alla preventiva comunicazione al Prefetto.

In particolare, si sottolinea l’ulteriore nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto, con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati allo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione di pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture. (art. 2, comma.12).

Ad avviso di chi scrive, poiché le attività di vigilanza erano e rimangono fra quelle autorizzate, qui si deve intendere attività di vigilanza in senso lato, e quindi relative ai servizi fiduciari.

Con l’entrata in vigore del DPCM di cui trattasi, cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020, il DPCM 1 aprile 2020

Il Presidente