Privacy : No del Garante alla rilevazione presenze con riconoscimento facciale
La valutazione della legittimitร di un trattamento di dati biometrici deve essere effettuata con estrema cautela , attraverso un โaccurata ponderazione in merito allโeffettiva sussistenza in capo al titolare di un idonea base giuridica per lโeffettuazione del trattamento, che tenga conto della reale necessitร , proporzionalitร e adeguatezza dello stesso, nonchรฉ tramite lโimplementazione di misure di sicurezza atte a tutelare i dati raccolti.
Questo รจ in sostanza il principio ribadito dal Garante con cinque provvedimenti, aventi ad oggetto lโutilizzo illecito di ย dati biometrici per la rilevazione delle presenze in ambito lavorativo.ย [provvedimenti n.ย 9995680,ย 9995701,ย 9995741,ย 9995762,ย 9995785ย ]
Altrettante le sanzioni, diversamente modulate, che sono state erogate nei confronti delle societร impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti.
LโAutoritร , intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha accertato che tre aziende su cinque avevano condiviso per piรน di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo โsistemaโ, ritenuto illecito dallโAutoritร , era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle societร sanzionate. Infine, tutte e cinque non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori nรฉ avevano effettuato la valutazione dโimpatto prevista dalla normativa privacy.
Ad avviso del Garante, le aziende avrebbero dovuto piรน opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge).
Lโindividuazione della corretta base giuridica da applicare, ma anche la ponderazione dellโeffettiva necessitร e proporzionalitร del trattamento, in considerazione della sua estrema invasivitร dei risultati prodotti, limitano lโutilizzo legittimo dei dati biometrici ad un numero ristretto di casisistiche.
Dati biometrici : il quadro normativo sul trattamento dei dati personali
Fonte : Garante Privacy – Lavorosi








