Privacy : No del Garante alla rilevazione presenze con riconoscimento facciale.

Privacy : No del Garante alla rilevazione presenze con riconoscimento facciale

La valutazione della legittimitร  di un trattamento di dati biometrici deve essere effettuata con estrema cautela , attraverso un โ€˜accurata ponderazione in merito allโ€™effettiva sussistenza in capo al titolare di un idonea base giuridica per lโ€™effettuazione del trattamento, che tenga conto della reale necessitร , proporzionalitร  e adeguatezza dello stesso, nonchรฉ tramite lโ€™implementazione di misure di sicurezza atte a tutelare i dati raccolti.

Questo รจ in sostanza il principio ribadito dal Garante con cinque provvedimenti, aventi ad oggetto lโ€™utilizzo illecito di ย dati biometrici per la rilevazione delle presenze in ambito lavorativo.ย [provvedimenti n.ย 9995680,ย 9995701,ย 9995741,ย 9995762,ย 9995785ย ]

Altrettante le sanzioni, diversamente modulate, che sono state erogate nei confronti delle societร   impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti.

Lโ€™Autoritร , intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha accertato che tre aziende su cinque  avevano condiviso per piรน di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo โ€œsistemaโ€, ritenuto illecito dallโ€™Autoritร , era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle societร  sanzionate. Infine, tutte e cinque non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori nรฉ avevano effettuato la valutazione dโ€™impatto prevista dalla normativa privacy.

Ad avviso del Garante, le aziende avrebbero dovuto piรน opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge).

Lโ€™individuazione della corretta base giuridica da applicare, ma anche la ponderazione dellโ€™effettiva necessitร  e proporzionalitร  del trattamento, in considerazione della sua estrema invasivitร  dei risultati prodotti, limitano lโ€™utilizzo legittimo dei dati biometrici ad un numero ristretto di casisistiche. 

Dati biometrici : il quadro normativo sul trattamento dei dati personali

Fonte : Garante PrivacyLavorosi

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