Covid 19, Ministero dei Trasporti: proroga termini sulla validità delle abilitazioni alla guida

Il 14 gennaio 2021 è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, con il quale viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine dello stato d’emergenza.

Il Ministero ha ritenuto necessario aggiornare la circolare MIT 4.12.2020 per dare attuazione all’art. 103 del DL 18/2020, convertito con modificazione nella Legge 27/2020.

In particolare, si dispone che:

  • la validità  dei documenti di identità, con scadenza dal 31.01.2020, è prorogata fino al 30.04.2021; la patente di guida, è un documento di identità, ma anche un documento di abilitazione alla guida e quindi, come specifica il MIT è necessario tenere distinti i due profili, tuttavia precisa che è valida fino alla data suddetta;
  •  tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, …(omissis)… in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Tenuto conto che la cessazione dello stato di emergenza è fissata al momento al 30.04.2021, la validità sarà prorogata fino al 29.07.2021;
  • tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 sono prorogati al 29.07.2021;
  • per certificati di formazione dei conducenti e i certificati di consulente per la sicurezza è confermata la validità degli stessi al 28.02.2021;
  • le patenti di guida, aventi scadenza dal 1.02.2020 e il 31.08.2020 si intendono prorogate per un periodo di 7 mesi che decorrono dalla data della loro scadenza, come previsto dal Regolamento UE/2020/698, su tutto il territorio UE, compresa l’Italia; mentre, per la circolazione sul territorio nazionale, le patenti in scadenza tra il 31 gennaio e il 30 aprile 2021, sono prorogate fino per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza fissato al 30 aprile 2021 e pertanto fino al 29 luglio 2021 e per quelle rilasciate in Italia con scadenza tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 sono valide negli altri Paesi UE per i 7 mesi successivi alla data di scadenza; la patente di guida come documento di identità vale fino al 30.04.2021;
  • per gli esami di revisione della patente di guida risultano sospesi i termini per sottoporsi a tali esami nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.

Leggi la circolare