Responsabilità solidale negli appalti: no alla compensazione in F24

Con una FAQ del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che committenti e stazioni appaltanti non possono utilizzare propri crediti fiscali in compensazione tramite modello F24 per versare contributi previdenziali e premi INAIL dovuti dall’appaltatore inadempiente.

Secondo l’Agenzia, il pagamento effettuato nell’ambito della responsabilità solidale prevista dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 estingue un debito riferibile a un soggetto terzo. Per questo motivo trova applicazione il divieto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 124/2019.

Restano valide le istruzioni operative contenute nella risoluzione n. 34/E del 2012, che prevede l’utilizzo del modello F24 con i codici identificativi “50 – obbligato solidale” e “51 – stazione appaltante”.

Documenti Agenzia delle Entrate

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
Segui il blog di Maria Cristina Urbano sull'Huffington Post

Iscriviti alla newsletter

Altri articoli