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Appalti pubblici e contratti collettivi: la Cassazione rafforza il principio di parità concorrenziale

di Alina Corradini e Antonio Lamberti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11270 del 27 aprile 2026, interviene su un tema centrale nel sistema degli appalti pubblici: il rapporto tra contratto collettivo applicato, tutela dei lavoratori e corretto equilibrio concorrenziale tra imprese.

La pronuncia stabilisce che, quando il bando di gara o il contratto di appalto individuano espressamente il contratto collettivo di riferimento, l’impresa aggiudicataria non può discostarsene applicando un diverso CCNL, anche qualora quest’ultimo sia stato sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La vicenda

Il caso nasce dal ricorso presentato da alcuni lavoratori impiegati in un servizio affidato in appalto nel settore della raccolta rifiuti. I dipendenti chiedevano il riconoscimento di un trattamento economico parametrato al contratto collettivo richiamato nella documentazione di gara, sostenendo che il CCNL applicato dall’azienda fosse differente rispetto a quello previsto per il servizio oggetto dell’affidamento.

In secondo grado, la Corte d’Appello aveva respinto le richieste dei lavoratori, ritenendo legittima l’applicazione del contratto adottato dall’impresa anche in considerazione del fatto che lo stesso fosse sottoscritto da organizzazioni sindacali rappresentative e non potesse essere qualificato come “contratto pirata”.

La posizione della Cassazione

La Suprema Corte ha però fornito una lettura differente della questione, attribuendo particolare rilevanza alla clausola contenuta nel contratto di appalto che imponeva il rispetto del trattamento economico-normativo previsto dal CCNL del settore interessato.

Secondo la Cassazione, tale previsione non rappresenta un semplice richiamo formale, ma costituisce un vincolo posto a garanzia di tutte le imprese partecipanti alla gara affinché competano nel rispetto del principio di parità concorrenziale, senza che alcuna di esse possa acquisire un vantaggio competitivo attraverso la riduzione del costo del lavoro al di sotto degli standard contrattuali del settore indicati nella documentazione di gara.

L’elusione di siffatto vincolo, mediante l’applicazione di un contratto collettivo che preveda trattamenti inferiori, significherebbe compromettere irrimediabilmente a posteriori l’equilibrio dell’intera procedura competitiva.

Da qui la decisione di accogliere il ricorso dei lavoratori, cassando la sentenza della Corte territoriale e rinviando nuovamente la causa alla Corte d’Appello di Venezia.

Le implicazioni per il settore della sicurezza privata

La pronuncia presenta profili di interesse anche per il comparto della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza, settore nel quale il tema dell’applicazione dei contratti collettivi negli appalti assume da tempo una rilevanza strategica.

Nel mercato della sicurezza privata, infatti, il rispetto delle regole contrattuali rappresenta un elemento fondamentale non soltanto per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche per garantire corrette condizioni di mercato e prevenire fenomeni di concorrenza basati esclusivamente sulla compressione del costo del lavoro.

La sentenza della Cassazione conferma quindi l’importanza di una chiara individuazione del CCNL di riferimento nei bandi di gara e rafforza il principio secondo cui le condizioni economiche previste dalla documentazione di gara costituiscono parte integrante dell’equilibrio competitivo della procedura.

Scarica la sentenza 27 aprile 2026, n. 11270

Alina Corradini, Esperta in relazioni industriali e di lavoro

Antonio Lamberti, Avvocato giuslavorista e Dottore di ricerca in diritto del lavoro – Università degli studi di Siena

Tentato furto in un supermercato di Cremona: decisivo il contributo degli addetti alla sicurezza

Ancora un episodio che conferma il valore della presenza degli operatori della sicurezza privata nei luoghi aperti al pubblico e nelle attività commerciali.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, nei giorni scorsi una giovane donna di 22 anni è stata sorpresa mentre tentava di sottrarre merce all’interno di un supermercato Coop di Cremona. Determinante, nella ricostruzione dell’accaduto, l’attenzione degli addetti alla sicurezza presenti nella struttura, che hanno individuato tempestivamente il comportamento sospetto e consentito il successivo intervento della Polizia di Stato.

L’episodio evidenzia ancora una volta come la prevenzione rappresenti un elemento centrale nella tutela delle attività commerciali, dei lavoratori e dei cittadini. La presenza di personale dedicato alla sicurezza costituisce infatti un presidio importante non solo per contrastare furti e comportamenti illeciti, ma anche per garantire maggiore serenità all’interno di spazi quotidianamente frequentati da migliaia di persone.

Il contributo della sicurezza privata si inserisce sempre più spesso in un sistema integrato di collaborazione con le Forze dell’Ordine, basato sulla capacità di osservazione, sul controllo del territorio e sulla rapidità nella segnalazione delle situazioni di rischio.

Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che conferma il ruolo strategico degli operatori della sicurezza privata nella prevenzione e nella gestione di episodi che incidono concretamente sulla sicurezza urbana e sulla tutela delle attività economiche.

Fonte: Prima Cremona

ICMQ: Corso NIS 2 indicazioni operative per la presa in carico – 5 giugno 2026 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

La direttiva sulla sicurezza delle reti e delle informazioni NIS (Network and Information Security Directive) 2 ha l’obiettivo di incrementare la resilienza informatica sia a livello dell’Unione che dei singoli Paesi, in risposta agli eventi che possono minare la cybersecurity. Entro gennaio 2026 le aziende che appartengono al perimetro della NIS 2 devono notificare gli eventuali incidenti al CISRT secondo una procedura specifica ed entro settembre 2026 devono completare la presa in carico delle misure previste. Diventa quindi indispensabile comprendere nella pratica le misure da applicare nei tempi e modi e come coinvolgere la catena di fornitura e sub-fornitura. Le organizzazioni che dispongono di un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, basato ad esempio sulla ISO/IEC 27001:2022, sono sicuramente avvantaggiate.

OBIETTIVI DEL CORSO

  • Comprendere, anche attraverso le indicazioni di ENISA (vedi la “NIS2 Technical Implementation Guidance”), le misure da mettere in atto per adeguarsi alla NIS 2 ed al D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138. Inoltre, si approfondirà come i requisiti ed i controlli della ISO/IEC 27001:2022 soddisfano/possono soddisfare i requisiti della NIS 2 anche attraverso l’applicazione della UNI PdR 174:2025.
  • Valutare modalità per la documentazione degli adempimenti previsti

PROGRAMMA DEL CORSO

ICMQ nel solco delle attività proposte alle aziende ed ai professionisti per la gestione dei dati e la sicurezza delle informazioni, si pone, con questo intervento caratterizzato da un taglio molto operativo, l’obiettivo primario di favorire la comprensione delle misure da mettere in atto fornendo anche strumenti di immediata applicazione.

Durante il corso verranno trattati:

·       La Direttiva NIS 2 ed il decreto di recepimento D.lgs 138/2024

·       La tempistica della presa in carico delle misure

·       Il concetto dell’analisi “multirischio”

·       Approfondimento degli articoli del Capo IV “Misure di gestione del rischio di cibersicurezza e obblighi di segnalazione”

·       La “NIS2 Technical Implementation Guidance” di ENISA

·       Analisi confronto tra le misure previste dalla NIS2 e i requisiti e controlli della ISO/IEC 27001:2022 e UNI PdR 174:2025

·       Approfondimento art. 23 sulla gestione degli incidenti sulla sicurezza delle informazioni e come impatta sulla procedura sulla gestione degli incidenti sulla sicurezza delle informazioni

·       NIS 2 e la business continuity (cenni alla ISO 22301:2019)

·       L’attività di audit rispetto alla NIS 2

·       La documentazione delle misure (in atto/pianificate)

·       Il piano delle attività

QUOTA

Clienti ICMQ: Euro 150,00 + IVA

Altri: Euro 200,00 + IVA

È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 3 o più partecipanti

Maggiori informazioni e scheda di iscrizione al seguente link

Agli Associati ASSIV è prevista una tariffa agevolata

Emergenze Sanitarie e Sicurezza: il possibile contributo della Vigilanza Privata (S News)

Le notizie di questi giorni sul focolaio di Hantavirus e sulle misure precauzionali adottate dal Governo riportano al centro del dibattito pubblico un tema che l’Italia conosce bene: la gestione coordinata delle emergenze sanitarie.

Le rassicurazioni delle autorità competenti, che indicano un rischio attualmente molto basso per la popolazione, vanno lette insieme a un principio di precauzione che giustamente ha portato a rafforzare controlli alle frontiere, procedure di isolamento fiduciario e monitoraggio dei contatti. Un approccio prudente, che merita di essere sostenuto da tutti gli attori del sistema Paese.

In questo contesto, è legittimo interrogarsi su quale possa essere il contributo della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza sussidiari in uno scenario di possibile futura, ci auguriamo solo teorica, emergenza pandemica. L’esperienza maturata negli ultimi anni ha infatti dimostrato che la tenuta del sistema non dipende solo dalla risposta sanitaria, ma anche dalla capacità di garantire ordine, rispetto delle misure, continuità dei servizi essenziali e corretta informazione ai cittadini.

Il ruolo delle Imprese di Vigilanza Privata  

Le imprese di vigilanza privata operano quotidianamente in aeroporti, porti, ospedali, aziende strategiche, infrastrutture energetiche e siti sensibili. Si tratta degli stessi luoghi che, in caso di rischio epidemiologico, diventano nodi cruciali per l’applicazione delle misure di prevenzione: controllo degli accessi, gestione dei flussi, supporto alle autorità sanitarie e alle forze dell’ordine, tutela del personale e dei cittadini.

Non si tratta di sovrapporsi alle competenze pubbliche, né tantomeno di confondere ruoli. Al contrario, la vigilanza privata può rappresentare un fattore abilitante, inserito in un quadro chiaro di regole, formazione specifica e protocolli condivisi. Personale adeguatamente formato può contribuire, ad esempio, alla gestione degli spazi in cui si applicano misure di isolamento fiduciario, al presidio di strutture temporanee, al rispetto delle distanze e delle regole di sicurezza, alleggerendo la pressione su un sistema pubblico che, nelle fasi emergenziali, è chiamato a uno sforzo straordinario.

La recente circolare del Ministero della Salute richiama l’importanza della sorveglianza, del tracciamento e della responsabilità individuale. A queste dimensioni può affiancarsi una sicurezza “di prossimità”, professionale e riconoscibile, capace di rassicurare i cittadini e favorire l’adesione consapevole alle misure adottate. È una lezione che arriva anche dall’esperienza pandemica recente: senza controllo del territorio, comunicazione corretta e gestione ordinata degli spazi, nessuna strategia sanitaria può essere davvero efficace.

L’invito di ASSIV

Come ASSIV riteniamo che sia arrivato il momento di avviare una riflessione strutturata, insieme alle istituzioni, su un modello integrato di gestione delle emergenze, nel quale la sicurezza privata venga considerata non come un costo accessorio, ma come una risorsa regolata, qualificata e utile all’interesse generale.

Prepararsi oggi, quando il rischio è dichiarato basso, è il modo migliore per non trovarsi impreparati domani. Scongiuri facendo…

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Maria Cristina Urbano - Presidente ASSIV