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Buoni mobilità per i lavoratori che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro

Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro.

Agenzia delle Entrate: Risposta del 4 aprile 2023, n. 274

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L’Unione istante (di seguito anche l’Ente o l’Istante) rappresenta che, per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni del territorio, gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015.
L’Ente rappresenta che il personale dipendente è stato allo stesso trasferito dal 2018 e che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell’ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022.

L’Istante precisa che uno dei Comuni aderenti alla convenzione citata, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione che ­ nell’ambito dell’iniziativa di promozione di comportamenti virtuosi per la mobilità sostenibile ­ prevede il riconoscimento di ”buoni mobilità” a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casalavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management.

L’Istante rappresenta che i suddetti ”buoni mobilità”, a valere su una disponibilità di fondi assegnati al predetto Comune dalla Regione, possono raggiungere l’importo pro­capite massimo di euro 40 mensili, e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all’iniziativa, con bonifico periodico all’IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta.
Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all’iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell’Ente istante.
Ciò posto, l’Istante chiede se i ”buoni mobilità” che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti
dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), con conseguenti riflessi sull’importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l’anno 2022, tenuto conto del
limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall’articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE


L’Ente istante ritiene che «i bonus, riconosciuti dal Comune quali incentivi chilometrici a favore di cittadini lavoratori, non siano qualificabili come fringe benefit in capo ai singoli lavoratori dipendenti di tutte le aziende coinvolte, in quanto erogati nell’ambito delle politiche regionali e comunali di promozione della mobilità sostenibile e di sostegno alla transizione energetica, ed in alcun modo preordinati ad interferire
o condizionare le autonome scelte di sostegno al reddito dei dipendenti ­ e quindi la piena fruibilità della misura fiscale prevista dall’art. 12 del dl 115/2022­ da parte di ogni singolo datore di lavoro, il quale non è conoscenza dell’ammontare dei bonus maturati
individualmente dai propri dipendenti».


PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell’articolo 1 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, Tuir), costituisce presupposto di tassazione il ”possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamente indicate nel successivo articolo 6: «redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa
e redditi diversi». Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.

Nel caso di specie, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale riguardanti il Progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative per la mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica nei 13 comuni con popolazione maggiore uguale a 50.000 abitanti delle zone territoriali interessate al superamento dei valori limite di qualità dell’aria e specificatamente del numero annuale di superamento del limite
giornaliero del particolato pm10, il Comune richiamato nell’istanza ha pubblicato un «Avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune”».

La finalità del predetto avviso è di incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa­ lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale, e prevede quindi che i ”buoni mobilità” sono destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzeranno la bicicletta per il tragitto casa­lavoro e lavoro­casa, a partire
indicativamente da giugno 2022 fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2023.


I ”buoni mobilità” sono fissati nella misura di 20 centesimi a km e nella misura massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente.
I singoli lavoratori possono procedere a ”candidarsi” e registrarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:
­il datore di lavoro ha aderito al programma in risposta al presente avviso;
­il Comune ha accettato l’adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;
­il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.

Il buono mobilità è destinato indistintamente ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune e, la circostanza che tra questi possano rientrare anche i dipendenti dell’Unione istante non ne modifica la natura di interesse generale quale incentivo chilometrico alla mobilità sostenibile.


Più precisamente, detto contributo non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l’Istante), bensì nella promozione da parte dell’amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa­lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».

Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre
categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del medesimo Testo Unico.

Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

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Nuovo Codice dei contratti pubblici: luci e ombre

Nuovo Codice dei contratti pubblici: luci e ombre

di Maria Cristina Urbano

La vigilanza privata, nonostante la sempre più efficace integrazione tra uomo e tecnologia, rimane un comparto che si caratterizza per essere labour intensive. Per tali servizi, uno dei problemi più importanti dell’attuale codice è il criterio di aggiudicazione, spesso collimante con il minor prezzo.

Maria Cristina Urbano

Lo scorso 28 marzo il CdM ha approvato in via definitiva il nuovo Codice dei contratti pubblici. L’iter era partito lo scorso 16 dicembre quando il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’articolo 1 della legge delega del 21 giugno 2022, n. 78, aveva approvato in esame preliminare la riforma del codice degli appalti. 

Dopo un attento esame da parte delle competenti Commissioni di Camera e Senato quindi, che hanno espresso parere positivo con raccomandazioni, il Codice è tornato all’attenzione della Presidenza del Consiglio e del Ministero dei Trasporti, i quali hanno recepito nel testo definitivo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari.

Tra queste indicazioni, è stato recepito anche parte di quanto contenuto all’interno della memoria che Assiv aveva inviato alle Commissioni e con la quale aveva offerto alla valutazione dei parlamentari il punto di vista di un comparto dalle caratteristiche affatto particolari. 

La vigilanza privata, infatti, nonostante la sempre più efficace integrazione tra uomo e tecnologia, rimane un comparto che si caratterizza per essere labour intensive. Per tali servizi, uno dei problemi più importanti dell’attuale codice è il criterio di aggiudicazione, spesso collimante con il minor prezzo, problema in gran parte superato con il cd Decreto Sblocca Cantieri del 2019 che ha modificato l’art. 95, anche grazie a un intervento emendativo fortemente voluto da Assiv-Anie che ha novellato l’articolo.

Il problema, temiamo, non potrà tuttavia trovare soluzione definitiva sino a quando non si procederà alla adeguata qualificazione delle stazioni appaltanti, investimento di risorse pubbliche che tornerebbe decuplicato in termini di benefici economici per l’erario e di qualità dei servizi offerti ai cittadini. 

Sul tema, l’art. 63 di riforma del Codice non ci sembra quindi adeguato perché incentrato sulla fase di “qualificazione” senza tutelare il mercato nella fase “successiva”, vale a dire quella in cui una stazione appaltante indica procedure di gara gravemente illegittime. La soluzione da noi proposta suggeriva di prevedere il controllo da parte dell’ANAC sulla corretta redazione degli atti di gara. In tal modo, attraverso la creazione di un sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che hanno redatto una procedura di gara illegittima, si potrebbero limitare gli evidenti errori che ancora si rilevano.  

Il nuovo codice degli appalti, invece, prova a risolvere l’annosa questione della revisione dei prezzi per i servizi (art. 60). Non abbiamo mai mancato di ribadire in ogni occasione che la struttura della revisione dei prezzi del nuovo codice era pensata solo per il mondo dei lavori, con ripercussioni negative su settori come quello dei servizi, aventi strutture esecutive e tempistiche di durata dell’appalto diverse tra loro. La nuova formulazione invece, dividendo i due settori, va nella direzione auspicata. 

Un commento differente lo dobbiamo purtroppo fare per l’art. 62, che fa salva l’attuale normativa per il contenimento della spesa che disciplina gli obblighi di acquisto accentrato. Detta normativa, tuttavia, ha prodotto negli anni una situazione abnorme in cui per un medesimo servizio e su un medesimo territorio possono coesistere due o più convenzioni (si pensi alla coesistenza di convenzioni regionali e nazionali negli acquisti per il SSN).

Notiamo, infine, come l’art. 98 si prefigga il lodevole obiettivo di definire i casi in cui un operatore economico pone in essere un illecito professionale grave, superando la genericità della norma ora in vigore (art. 80, D.lgs. 50/2016) che ha comportato un elevato contenzioso e notevoli dubbi interpretativi in merito a quali fossero le fattispecie che integrassero un caso di illecito professionale. Siamo peraltro soddisfatti che il governo abbia fatto proprie le nostre preoccupazioni in proposito: la disposizione prevista dal comma 4, lettera i), presente nella prima versione del Codice e ora abolita, avrebbe infatti vanificato lo sforzo perché avrebbe reintrodotto un riferimento indefinito a condotte ulteriori rispetto quelle elencate nei punti precedenti.

Non possiamo fare a meno quindi di sottolineare, come considerazione generale, che il contributo predisposto da Assiv abbia contribuito a consolidare un nuovo Codice a vantaggio degli operatori economici e della Pubblica Amministrazione, per servizi ai cittadini sempre più efficienti, in un nuovo clima di fiducia e rispetto tra pubblico e privato che rappresenta la chiave di volta per ridare al Paese lo slancio cui questo anela da tempo.

Assiv proseguirà nella sua attività propositiva, fondata su una oggettiva analisi delle criticità che affliggono il settore della vigilanza privata e proponendo soluzioni equilibrate, in un dialogo franco e costruttivo con le istituzioni, nell’interesse del comparto che rappresenta ma senza mai perdere di vista l’interesse collettivo.

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Approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici. Il punto di Assiv

Approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici. Il punto di Assiv

di Maria Cristina Urbano – 11 Aprile 2023

foto di Maria Cristina urbano, Presidente ASSIV
Maria Cristina Urbano

Il 28 marzo il Consiglio dei Ministri ha, sottolineiamo come Assivfinalmente approvato in via definitiva il nuovo Codice dei contratti pubblici. Dopo un attento esame da parte delle competenti Commissioni di Camera e Senato, che hanno espresso parere positivo con raccomandazioni, il Codice è tornato all’attenzione della Presidenza del Consiglio e del Ministero dei Trasporti, i quali hanno recepito nel testo definitivo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari.

L’iter era partito lo scorso 16 dicembre quando il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’articolo 1 della legge delega del 21 giugno 2022, n. 78, aveva approvato in esame preliminare la riforma del Codice degli appalti. 

Nel comunicato stampa allora diramato dal Governo, si leggeva che il nuovo Codice “si muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli: il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”.  

Assiv sul nuovo Codice dei contratti pubblici

Il risultato è apprezzabile, anche se perfettibile. Si tratta di una disposizione normativa coraggiosa, di sistema, che tenta di conciliare la complessità della materia con la non più rinviabile necessità di semplificazione delle procedure. Perché se una cosa si può dire con certezza relativamente a tutte le riforme del Codice è che l’eccessivo accento sull’aspetto formale a discapito di quello sostanziale, la paranoica complessità che caratterizza l’affidamento degli appalti pubblici, sono state non solo la causa degli attuali patologici ritardi nell’ammodernamento del Paese e nell’efficientamento dei servizi pubblici, ma hanno offerto l’occasione a funzionari infedeli e ad operatori economici truffaldini di compiere i tanti illeciti che la magistratura porta costantemente alla luce. Non sfuggirà il paradosso: norme e procedure complesse ed involute, pensate per contrastare la corruzione, hanno offerto la possibilità di creare i nodi per sciogliere i quali serve il favore. Nella semplicità e trasparenza risiede il vero antidoto all’illecito. 

Il nuovo Codice si applica a tutte le nuove procedure a far data dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione del nuovo quadro normativo anche alle procedure già in corso.

Assiv ha inteso contribuire al dibattito presso le Commissioni parlamentari inviando una propria memoria riferita principalmente agli articoli del Codice in materia di servizi, offrendo alla valutazione dei parlamentari il punto di vista di un comparto dalle caratteristiche affatto particolari.  

La vigilanza privata, infatti, nonostante la sempre più efficace integrazione tra uomo e tecnologia, rimane un comparto che si caratterizza per essere labour intensive. Per tali servizi, uno dei problemi più importanti dell’attuale Codice è il criterio di aggiudicazione, spesso collimante con il minor prezzo, problema in gran parte superato con il cd Decreto Sblocca Cantieri del 2019 che ha modificato l’art. 95, anche grazie ad un intervento emendativo fortemente voluto da Assiv-Anie che ha novellato l’articolo.

La ratio di tale intervento modificativo risiede nella considerazione che i servizi di vigilanza privata, guardiania e portierato hanno caratteristiche (alta intensità di manodopera, prestazioni standardizzate) che integrano tanto i requisiti per i quali il Codice dei contratti pubblici prevede l’obbligo di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quanto quelli richiesti per legittimare il ricorso al criterio del prezzo più basso. Sovente le stazioni appaltanti, per l’affidamento di tali servizi, ricorrono al criterio del minor prezzo nonostante giurisprudenza ed Autorità Nazionale Anti Corruzione abbiano chiarito che qualora un appalto sia da considerarsi labour intensive tale circostanza prevalga, ai fini della scelta del criterio di aggiudicazione, anche qualora ricorrano le caratteristiche della standardizzazione o ripetitività, dovendosi pertanto applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Evidentemente l’applicazione di quest’ultimo criterio presuppone una sufficiente qualificazione della stazione appaltante e una maggiore capacità di analisi dei contenuti qualificanti l’offerta, laddove tali capacità (per ragioni non sempre imputabili alla stazione appaltante) spesso sono carenti. Ma la messa a punto della norma ha contribuito a contenere il problema e, se fino all’entrata in vigore dello Sblocca cantieri ben oltre il 65% delle nostre segnalazioni sulle procedure di gara riguardavano anche il criterio di aggiudicazione, dopo il 2019, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto, la percentuale si è notevolmente ridotta. Il problema, temiamo, non potrà trovare soluzione definitiva sino a quando non si procederà all’adeguata qualificazione delle stazioni appaltanti, investimento di risorse pubbliche che tornerebbe decuplicato in termini di benefici economici per l’erario e di qualità dei servizi offerti ai cittadini.  

Art. 63 di riforma del Codice degli appalti pubblici

Sul tema, peraltro, l’art. 63 di riforma del Codice non ci sembra adeguato perché tutto incentrato sulla fase di “qualificazione” (attraverso i requisiti che la stazione appaltante deve possedere) senza tuttavia tutelare il mercato nella fase “successiva”, vale a dire quella in cui una stazione appaltante (anche se in possesso dei requisiti qualificanti) indica procedure di gara gravemente illegittime. La soluzione da noi proposta, pertanto, suggeriva di prevedere il controllo da parte dell’ANAC sulla corretta redazione degli atti di gara. In tal modo, attraverso la creazione di un sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che hanno redatto una procedura di gara illegittima, si potrebbero limitare gli evidenti errori che ancora si rilevano.  

Art. 60

Il nuovo Codice degli appalti, invece, prova a risolvere l’annosa questione della revisione dei prezzi per i servizi (art. 60). Non abbiamo mai mancato di ribadire in ogni occasione che la struttura della revisione dei prezzi del nuovo Codice era pensata solo per il mondo dei lavori, con ripercussioni negative su settori come quello dei servizi, aventi strutture esecutive e tempistiche di durata dell’appalto diverse tra loro. La nuova formulazione invece, dividendo i due settori, va nella direzione auspicata

Art. 62

Un commento differente lo dobbiamo purtroppo fare per l’art. 62, che fa salva l’attuale normativa per il contenimento della spesa che disciplina gli obblighi di acquisto accentrato. Detta normativa, tuttavia, ha prodotto negli anni una situazione abnorme in cui per un medesimo servizio e su un medesimo territorio possono coesistere due o più convenzioni (si pensi alla coesistenza di convenzioni regionali e nazionali negli acquisti per il SSN). Tale situazione costringe gli operatori economici a prendere parte a più di una procedura di gara avente ad oggetto il medesimo servizio per i medesimi Enti con inutile aggravio di spese, obbliga le Amministrazioni territoriali ad una non agevole comparazione tra le convenzioni disponibile e genera un aumento esponenziale del contenzioso. 

Art. 98

Notiamo, infine, come l’art. 98 si prefigga il lodevole obiettivo di definire in maniera tassativa i casi in cui un operatore economico pone in essere un illecito professionale grave, superando la genericità della norma ora in vigore (art. 80, D.lgs. 50/2016) che ha comportato un elevato contenzioso e notevoli dubbi interpretativi in merito a quali fossero le fattispecie che integrassero un caso di illecito professionale. Siamo peraltro soddisfatti che il governo abbia fatto proprie le nostre preoccupazioni in proposito: la disposizione prevista dal comma 4, lettera i), ora abolita, avrebbe infatti vanificato lo sforzo perché avrebbe reintrodotto un riferimento indefinito a condotte ulteriori rispetto quelle elencate nei punti precedenti, riproducendo in sostanza lo stesso errore del Codice precedente.

Considerazioni finali di Assiv sul nuovo Codice dei contratti pubblici

Non possiamo fare a meno quindi di sottolineare, come considerazione generale, che il contributo predisposto da Assiv, avente il solo fine di concorrere alla redazione di un Codice funzionale agli obiettivi di crescita e ammodernamento del Paese, abbia contribuito a consolidare un nuovo Codice a vantaggio degli operatori economici e della Pubblica Amministrazione, per servizi ai cittadini sempre più efficienti, in un nuovo clima di fiducia e rispetto tra pubblico e privato che, in questo come in tanti altri ambiti, rappresenta la chiave di volta per ridare al Paese lo slancio cui questo anela da tempo.

E di questo siamo particolarmente soddisfatti. Assiv proseguirà nella sua attività propositiva, fondata su una oggettiva analisi delle criticità che affliggono il settore della vigilanza privata, al contempo proponendo soluzioni equilibrate, in un dialogo franco e costruttivo con le istituzioni, nell’interesse del comparto che rappresenta ma senza mai perdere di vista l’interesse collettivo. Siamo fermamente convinti, ora più che mai, che in questo si esplichi l’alto ruolo che la Costituzione ha riconosciuto ai corpi intermedi.

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Istat: on line il conto trimestrale della PA, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società (IV trimestre 2022)

Istat: on line il conto trimestrale della PA, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società (IV trimestre 2022)

Nel quarto trimestre del 2022, l’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, pari a -5,6% del Pil, è risultato in peggioramento di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre del 2021. Migliora invece di 0,5 punti percentuali il saldo primario. La crescita del reddito disponibile delle famiglie (+0,8%), accompagnata da una crescita dei prezzi al consumo particolarmente forte nello stesso trimestre, ha comportato una significativa diminuzione del potere d’acquisto (-3,7%). La tenuta della spesa per consumi finali (+3% in termini nominali) si è quindi accompagnata ad una marcata flessione del tasso di risparmio.