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Inail: Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022

Inail: Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022

Fissati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.

Con la circolare n. 21 del 16 maggio 2022 si forniscono le necessarie istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2022.
Le indicazioni riguardano i premi ordinari e i premi speciali unitari.

INPS: Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto. Rilascio della nuova domanda

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto di innovazione tecnologica: “HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto. Rilascio della nuova domanda

L’Inps è impegnato in un percorso di rinnovamento e di digitalizzazione, che sta realizzando anche attraverso progetti finanziati dai fondi del PNRR.

Fra questi, il progetto “HUB delle prestazioni non pensionistiche”: una piattaforma unificata per l’acquisizione delle domande on-line di prestazioni non pensionistiche e per la gestione integrata delle istanze da parte degli operatori di Sede.

La piattaforma è progettata per rispondere alle esigenze dell’utenza, semplificando le modalità di presentazione delle domande e rendendone più tempestiva ed efficiente la definizione. Inoltre, l’introduzione di nuovi servizi o la digitalizzazione di prestazioni esistenti è resa più veloce, in quanto la piattaforma, in logica di riuso, sfrutta controlli e meccanismi operativi già realizzati per gli altri servizi, arricchendosi progressivamente.

Proseguendo questo percorso, dal 23 maggio 2022 è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps, che può essere chiesto all’Istituto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

2. Requisiti per accedere all’ l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.

Spetta ai:

  • lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).

L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.

Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.

3. Presentazione domanda

Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.

È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

  • WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
  • Consultazione Domande: lista delle domande di Assegno congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

Per l’inserimento della domanda il richiedente dovrà fornire le informazioni presenti nelle seguenti sezioni:

– Sezione “Anagrafica e Residenza”

L’architettura del servizio prevede il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda, utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici del richiedente.

Il richiedente deve indicare la data del matrimonio.

– Sezione “Dichiarazioni”

In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, anche le dichiarazioni relative a:

  • avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
  • non avere svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
  • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile (da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi);
  • di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.

Nella sezione è presente l’Informativa sul trattamento dei dati personali.

– Sezione “Informazioni per l’accredito del pagamento”

È possibile selezionare la modalità di pagamento tra:

  • Accredito su IBAN;
  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale.

Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA. I dati inseriti possono essere memorizzati nell’apposita sezione disponibile alla voce di menu i “miei dati” per essere utilizzati in futuro per altre eventuali domande di prestazioni.

Al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di potere intervenire sulla domanda in momenti successivi e inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale.

– Sezione “Riepilogo dati domanda”

In questa sezione sono presenti tutti i dati acquisiti nella domanda e sarà possibile verificare e correggere le informazioni inserite.

Una volta controllati i dati sarà possibile procedere con la presentazione della domanda.

– Sezione “Le mie richieste”

Selezionando tale funzionalità il richiedente potrà visualizzare la lista delle richieste già inoltrate e/o da inoltrare all’Istituto, avendo la possibilità di stampare il dettaglio delle domande già protocollate e inviate o stampare la ricevuta di invio della domanda.

Le domande già presentate all’Istituto, alla data di avvio della nuova procedura, restano valide e saranno gestite dalle competenti Strutture territoriali utilizzando le modalità già in uso fino alla completa definizione delle stesse.

Scarica il messaggio 2147 del 22 maggio 2022

Fonte: inps.it

Il mercato del lavoro: dati e analisi (aprile 2022)

​Online la nota redatta congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Banca d’Italia e dall’ANPAL sfruttando due fonti informative complete e tempestive: le Comunicazioni obbligatorie e le Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro. La prima base dati è aggiornata al 30 aprile 2022, la seconda al 31 marzo 2022.

Per la consultazione integrale dei dati vai alla nota di maggio 2022.

Fonte: Banca d’Italia

Convertito in Legge il Decreto con le misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina

Convertito in Legge il Decreto con le misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina

​È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

In sede di conversione, con riferimento ai “Bonus sociali per elettricità e gas” (art. 6, D.L. n. 21/2022), il provvedimento precisa che il valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, è pari a 12.000 euro. Inoltre, per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2022, l’incremento del valore soglia dell’ISEE si applica ai fini dell’estensione dei benefici e con le modalità previste dall’art. 3 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (convertito con modificazioni in L. 27 aprile 2022, n. 34).

In merito agli interventi in materia di lavoro, si segnalano:
• la decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico dei liberi professionisti in caso di malattia o di infortunio, con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (art. 12 bis, D.L. n. 21/2022);

• i Fondi di solidarietà bilaterale (di cui all’art. 26, comma 9, lett. c-bis, D.Lgs. n. 148/2015) che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, possono avere altresì la finalità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 12 ter, D.L. n. 21/2022);

• previsioni in materia di lavoro sportivo, con riferimento al regime speciale dei redditi dettato per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (art. 12 quater, D.L. n. 21/2022);

• la proroga al 30 giugno 2024, in caso di contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato (art. 31, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), della possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato (assunto dall’agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 12 quinquies, D.L. n. 21/2022);

• in merito alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 14, comma 1, secondo periodo,  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), l’esclusione delle attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in L. 29 dicembre 2021, n. 233). Inoltre, la norma precisa che la comunicazione deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica (art. 12 sexies, D.L. n. 21/2022);

• le modifiche alla L. 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (art. 12 septies, D.L. n. 21/2022).

Infine, sono state introdotte ulteriori misure per la liquidità delle imprese (articoli 8 – 10 septies, D.L. n. 21/2022), nonché per il sostegno dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura, della pesca e del turismo (articoli 13 – 22 quater, D.L. n. 21/2022).

Per tutti i dettagli, consulta la Legge.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali