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Avviato a Pordenone il progetto di completamento della videosorveglianza

Avviato a Pordenone il progetto di completamento della videosorveglianza

L’impegno di prefettura e comuni per un controllo più capillare del territorio

Si è tenuta oggi in prefettura a Pordenone una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’avvio di un progetto di completamento degli impianti di videosorveglianza nel territorio della provincia.

Il piano parte dalla ricognizione dell’impiantistica esistente effettuata dal comando provinciale dei Carabinieri su indicazione del prefetto Domenico Lione e prevede l’integrazione dell’attuale rete di videosorveglianza e lettura targhe provinciale. I comuni hanno assicurato piena disponibilità per la sua concreta realizzazione.

I nuovi 36 siti aggiuntivi, dislocati sulla viabilità provinciale e individuati secondo una visione complessiva di sistema, consentiranno un più efficace monitoraggio degli accessi sia interni che esterni al territorio. 

Un investimento nelle politiche di sicurezza territoriali, che accrescerà le capacità di risposta preventiva e repressiva delle Forze dell’ordine nel contrasto ai fenomeni delinquenziali. 

Al comitato, presieduto dal prefetto, hanno partecipato il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di finanza, i sindaci e i rappresentati locali dei quattordici comuni coinvolti.

Fonte: Ministero dell’Interno

Assiv, Urbano: Taormina, capitale della Sicurezza con TaoSicurezza

Assiv, Urbano: Taormina, capitale della Sicurezza con TaoSicurezza

Nei prossimi giorni Taormina diventa la capitale del mondo della Sicurezza. Il 27 e 28 maggio, infatti, si terrà nella cittadina siciliana TaoSicurezzaS News è il Media Partner della manifestazione fieristica, giunta alla sua seconda edizione.

TaoSicurezza rappresenta un momento di confronto tra gli operatori della Sicurezza e della Vigilanza Privata che vedrà tra i suoi protagonisti Assiv, presente con un proprio stand. Dopo l’esperienza di Milano dello scorso novembre anche nel Sud Italia tornano quindi gli eventi in presenza che portano al centro il tema della sicurezza a 360°.

Il contributo dell’Associazione sarà in termini di idee e proposte, nonché di testimonianza dell’attività di dialogo costante con le Istituzioni portato avanti negli anni. Non è un caso infatti se oggi siamo considerati come l’Associazione più rappresentativa del mondo della Sicurezza Privata e a Taormina ci sarà una volta in più l’opportunità per mantenere alta l’attenzione sul futuro prossimo della sicurezza, perché il contesto sempre più in divenire del nostro operare e le nuove sfide poste dalla contingenza, prima pandemica ora di guerra, costituiscono uno stimolo potente alla discussione.

I paradigmi saranno la cyber security e come le nuove tecnologie stanno trasformando il nostro settore, l’importanza della formazione per diventare un operatore della sicurezza, nonché il perimetro del nostro operato: ha ancora senso limitare l’attività della sicurezza privata alla sola difesa dei beni? Fino a che punto potrebbe estendersi l’integrazione e la partnership pubblico-privato per una più efficiente ed efficace protezione dei cittadini?

Quindi rappresentanza, informazione, rete, formazione. L’obiettivo ultimo è, come sempre, mettere a disposizione le competenze del comparto per un confronto collaborativo e leale con gli stakeholders istituzionali, in una Fiera che si rivolge in particolare agli operatori della Sicilia e della Calabria, regioni nelle quali le aziende della sicurezza privata rappresentano un importante sbocco lavorativo a chi vuole rimanere sul territorio e contribuire al rilancio di bellissimi luoghi spesso sottovalutati.

Appuntamento quindi a TaoSicurezza, venerdì 27 e sabato 28 maggio!

Per info: [email protected] |mob. 351 8037785| m. 351 8940467

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Regole “anti-covid” sui luoghi di lavoro: NO alle misure “fai da te”

Regole “anti-covid” sui luoghi di lavoro: NO alle misure “fai da te”

Con la pronuncia n. 832 del 21 marzo 2022, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato “illegittima e ritorsiva” la condotta posta in essere dal datore di lavoro che aveva imposto ai propri dipendenti di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, salvo prevedere misure di isolamento (rispetto ai colleghi vaccinati) mediante trasferimento in locali distaccati dalla sede principale.
 
Nel caso di specie, infatti, due dipendenti della medesima società avevano lamentato comportamenti illeciti e mobbizzanti del proprio datore di lavoro, posti in essere dopo che i lavoratori avevano reso noto di non essersi sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19.
 
Nello specifico, tra le condotte poste in essere dal datore di lavoro e contestate dai due lavoratori in quanto ritenute discriminatorie e vessatorie – e per le quali viene adito con procedimento d’urgenza ex artt. 669 terdecies e 700 cpc il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, al fine di ordinarne la cessazione – vi sono le seguenti: dalla richiesta del Green Pass da vaccino per l’accesso in azienda, all’isolamento (in una sede distaccata sporca, fredda e non idonea ad ospitare la prestazione lavorativa) di coloro i quali non si erano sottoposti al vaccino e, ancora, impedire ai lavoratori di svolgere le proprie mansioni o imporre ai medesimi l’utilizzo delle ferie al fine di tenerli lontani dal luogo di lavoro, muovere contestazioni disciplinari senza fondamentovideosorvegliare i lavoratori e acquisire dati sensibili (quali risultati di test sierologici) senza il consenso dei lavoratori.
 
Sul punto, merita ricordare infatti che, fino ai primi mesi del 2022 (periodo in cui è stato previsto l’obbligo di possedere ed esibire il c.d. Green Pass Rafforzato – quindi da vaccino – per lavoratori di età superiore a 50 anni nonché per il personale universitario) e fatte salve alcune categorie di lavoratori per cui vi era già l’obbligo di vaccinazione (es. personale sanitario), la normativa inerente al rilascio del Green Pass al fine di accedere ai luoghi di lavoro prevedeva, ai sensi dell’art. 9, DL 52/2021,  la possibilità di ottenere la richiamata certificazione verde mediante tre circostanze: somministrazione del vaccino, guarigione da Covid-19 o effettuazione del tampone (molecolare o rapido). Palese appare dunque come, al fine di poter rendere la prestazione lavorativa, non vi era un vero e proprio obbligo di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 ma, piuttosto (a far data dal 15 ottobre 2021 per effetto del DL 127/2021), l’onere per i lavoratori non vaccinati (e non ancora risultati positivi al Covid-19) di sottoporsi, ogni 48-72 ore, alla effettuazione di un tampone per escludere la propria positività al virus Sars-Cov-2 prima di accedere ai luoghi di lavoro. Sul punto, infatti, il Tribunale adito non manca di sottolineare come all’epoca dei fatti (settembre / ottobre 2021) non vi era neppure un obbligo ex lege di esibire il Green Pass c.d. “base” – ottenuto dunque anche mediante effettuazione del tampone – e, tanto meno, anche nella normativa successiva, vi è mai stata la ragione di isolare uno o più lavoratori non vaccinati dai propri colleghi vaccinati (fermo restando quei settori – in particolare quello sanitario – in cui, con il DL 44/2021, è stato previsto l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 come requisito per svolgere la prestazione lavorativa).
 
Tralasciando in questa sede le riflessioni in merito all’efficacia delle misure di sicurezza individuate al livello nazionale (si veda a tal proposito il contributo di A. Tundo, Obbligo vaccinale ritenuto «inutile e gravemente pregiudizievole»: il Tribunale di Padova riammette in servizio operatrice socio-sanitaria no-vax, di commento alla recente pronuncia Tribunale di Padova del 28 aprile 2022 in cui il Giudice effettua, in parte, anche un ragionamento sulla efficacia del vaccino e del tampone come misura di prevenzione) merita domandarsi se alcune scelte datoriali – come ad esempio quella di isolare i lavoratori privi del vaccino – sono da ritenersi legittime e giustificate alla luce di quanto imposto dall’art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro oppure rischiano di risultare sproporzionate. In tal senso, è opportuno ricordare altresì che con l’introduzione dei c.d. protocolli di sicurezza, vi è stata la necessità di adeguare e adattare le misure di prevenzione contenute nelle linee guida presenti all’interno del Protocollo condiviso dal Governo e dalle Parti Sociali il 14 marzo 2020 e ss. mm. ai singoli contesti aziendali, incentivando pertanto anche la redazione di singoli e specifici protocolli aziendali (sul punto si veda G. Benincasa, M. Tiraboschi, Covid-19: le problematiche di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro tra protocolli condivisi e accordi aziendali, in D. Garofalo, M. Tiraboschi, V. Filì, F. Seghezzi, Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica, Volume V – Le sfide per le relazioni industriali, ADAPT e-Book, 2020).
 
Tuttavia, ciò che non appare possibile, nonostante la lettera dell’art. 29-bis, DL 23/2020, coordinato con la legge di conversione 40/2020, è la condizione di prevedere misure di sicurezza “fai da te” che, come ribadito nella pronuncia in analisi, rischiano di essere sproporzionate e di ledere la dignità e la personalità morale dei lavoratori. Sebbene infatti, come sancito dal Tribunale di Busto Arsizio, il richiamato art. 2087 c.c. disciplina che le misure adottate dal datore di lavoro devono essere idonee a tutelare i luoghi di lavoro tenuto conto della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica (elementi che non sembrano essere tenuti in considerazione nell’individuazione delle misure nel caso di specie)risulta altresì necessario contemperare gli interessi in gioco “specie nella complessa situazione che ha provocato la pandemia ove l’esigenza di imporre strumenti e comportamenti atti a contrastare la diffusione dell’epidemia ha dovuto essere in più occasioni contemperata con la libertà di scelta di ogni singolo individuo rispetto all’auspicata richiesta di sottoporsi a trattamenti sanitari”.
 
Non di meno importante, sebbene rappresenti un aspetto che pare del tutto trascurato nella pronuncia oggetto del presente commento, è la posizione del Garante per la privacy che, sin dal primo momento, ha affermato il divieto per i datori di lavoro di richiedere informazioni ai lavoratori circa il proprio status di vaccinazione. Ed invero non sono mancati negli ultimi due anni interventi da parte del Garante per la privacy diretti a fornire linee di indirizzo per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel contesto delle vaccinazioni anti COVID-19 nei luoghi di lavoro (per un approfondimento sul punto si rimanda a G. Benincasa, D. Porcheddu, Vaccinazione nei luoghi di lavoro: qualche chiarimento in materia di privacy e trattamento dei dati personaliin Bollettino ADAPT 17 maggio 2021, n. 19). A tal proposito, infatti, abbiamo già avuto modo di porre l’attenzione sul consenso del lavoratore posto alla base del trattamento dei suoi dati personali connessi alla vaccinazione e che, anche laddove presente, potrebbe essere ritenuto non conforme al GDPR. In particolare, sembra rilevare in tal senso il considerando 43 del GDPR, nel quale viene sancito che il consenso da parte dell’interessato al trattamento dei propri dati, pur essendo presente nell’elenco di cui all’articolo 6 del GDPR, non costituisce opportuna base giuridica al fine di valutare la liceità del trattamento nel caso in cui esista un evidente squilibrio di potere tra l’interessato e il titolare del trattamento (come nel caso della particolare conformazione della relazione tra le parti del rapporto di lavoro).
 
Ancora, il Collegio adito ha prontamente affermato che le misure poste in essere dalla Società parte del giudizio in commento, sono risultate lesive della libertà di autodeterminazione dei lavoratori, definendo la scelta di isolare i lavoratori non vaccinati come “illogica ed eccessiva” e dichiarando la condotta del datore di lavoro “illegittima e ritorsiva siccome in contrasto con la normativa vigente all’epoca dei fatti e persino con la normativa che successivamente è entrata in vigore per contrastare in maniera ancora più efficace il rischio di contagio”. Inoltre, sebbene nell’ambito di un procedimento d’urgenza e, dunque, finalizzato a verificare esclusivamente la sussistenza del fumus boni iuris, il giudicante ha ritenuto, sulla base della documentazione fotografica allegata, la possibile fondatezza del diritto invocato in via cautelare dai lavoratori di poter lavorare in un ambiente idoneo.
 
Non solo. Oltre alla dimensione fisica della salute del lavoratore (che deve poter lavorare in un luogo salubre e ispirato ai principi di igiene e sicurezza) ciò che pare rilevare infine nel caso di specie è anche la sua dimensione psicosociale. In questa prospettiva, infatti, merita sottolineare come il Giudice afferma la presenza del periculum in mora rintracciando quest’ultimo nel danno che la condotta datoriale può avere “sull’equilibrio psicofisico dei lavoratori esposti ad una situazione di stress conseguente al proprio isolamento e allontanamento dalla consueta postazione di lavoro” in quanto comportamenti in grado di ledere la dignità e la personalità morale dei lavoratori, nonché di arrecare danno alla loro professionalità.

di Giada Benincasa

Bollettino ADAPT 22 maggio 2022, n. 20

INPS: Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale

INPS: Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale. Chiarimenti relativi alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022

Si rende noto che sono pervenute, da parte delle Strutture territoriali, richieste di chiarimenti in merito alle causali delle domande di Assegno di integrazione salariale (AIS) presentate al Fondo di integrazione salariale (FIS).

In particolare, è stata segnalata la presenza di una serie di errori di compilazione nelle domande presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Per l’elevata complessità della casistica rappresentata e i possibili esiti istruttori, sono stati condivisi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alcuni orientamenti interpretativi.

In considerazione della prima fase di applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e della probabile “incidenza di errore maggiore rispetto all’applicazione di una normativa consolidata” – come affermato dallo stesso Dicastero vigilante – nonché delle novità normative introdotte nelle tutele del Fondo di integrazione salariale, si forniscono le seguenti istruzioni operative, relative alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, finalizzate a garantire la conservazione degli atti e l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.

Ipotesi A)

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Ipotesi B)

Nel caso il datore di lavoro – con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:

• allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) oppure

• giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19,

si precisa quanto segue.

Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Con riferimento al secondo caso, su conforme avviso ministeriale, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022.

Ipotesi C)

Nel caso il datore di lavoro – con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:

• allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) o

• giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure

• allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria,

si precisa quanto segue.

Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria – erogata dal FIS – in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”.

Con riferimento al secondo caso, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.

Con riferimento al terzo caso, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, gli operatori di Sede devono adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Come ribadito dal Ministero vigilante, ragioni di tutela sia dell’impresa che dei lavoratori spingono ad assicurare la massima partecipazione dei datori di lavoro al procedimento, attraverso l’integrazione degli elementi istruttori, utili alla completa e corretta valutazione delle istanze presentate. Si precisa, quindi, che l’eventuale provvedimento di accoglimento deve essere motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Con separata comunicazione saranno fornite, ai Direttori regionali e di coordinamento metropolitano, le liste delle domande respinte al fine di facilitarne il riesame.

Nel ribadire che tali istruzioni operative sono da applicarsi esclusivamente alle domande presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, si comunica agli operatori di Sede che i controlli in procedura “Fon.S.I.” sono stati adeguati al fine di permettere la lavorazione delle domande presentate con causale straordinaria che, a seguito dell’istruttoria, sono ricondotte a causale ordinaria.

Infine, si rende noto che è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione all’Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.

Scarica il messaggio 2089 del 17 maggio 2022