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Decreto sostegni: le novità in tema di lavoro

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Decreto sostegni: le novità in tema di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Il provvedimento prevede numerose misure a sostegno di lavoratori e imprese finalizzate a fronteggiare le difficoltà collegate all’emergenza epidemiologica, in particolare, sono previsti:


– CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) per 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza versamento del contributo addizionale (art. 8, comma 1);

– CIGD (cassa integrazione guadagni in deroga) e ASO (assegno ordinario) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2);


– CISOA (cassa integrazione operai agricoli) per 120 giorni nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 8);


– esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura anche per il periodo retributivo di gennaio 2021 (art. 19);


– blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021, nonché sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. E’, inoltre, precluso l’avvio delle procedure ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, con sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto (art. 8, comma 9). Per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD, dell’ASO o della CISOA ai sensi del Decreto Sostegni, è precluso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Precluso anche l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, restando sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (art. 8, comma 10). Le sospensioni e le preclusioni non operano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 8, comma 11);


– per i lavoratori fragili e per i lavoratori con disabilità grave pubblici e privati, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in smartworking, il periodo di assenza dal servizio fino al 30 giugno 2021 è equiparato al ricovero ospedaliero ed i periodi di assenza non sono computabili ai fini del comporto. Peraltro, dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, si conferma che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 15);


– fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è consentito il rinnovo o la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, dei contratti a tempo determinato anche i assenza delle causali (art. 17);


– indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 2.400 euro, a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (art. 10);


– contributi a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di Partita IVA (art. 1);


– ai fini della concessione della NASPI, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 16);


– incremento di 10 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13);


– rifinanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, portato ad una dotazione di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 3);
– incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo straordinario per il sostengo degli Enti del Terzo settore e proroga del termine per l’adeguamento degli statuti al 31 maggio 2021 (art. 14);


– rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex Ilva, con incremento pari a 400 milioni di euro per il 2021 ed a 80 milioni di euro per il 2022 (art. 9);


– rifinanziamento del Fondo di solidarietà del settore aeroportuale con possibilità di applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 anche in relazione ai trattamenti di CIGD di cui al Decreto Sostegni (art. 9, comma 3);


– previsione del Reddito di Emergenza (REM)per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica (art. 12);


– aumento di 1.000 milioni di euro del Fondo per il Reddito di Cittadinanza (RdC) e sospensione per il 2021 del beneficio in caso di uno o più contratti a termine che comportino un aumento del reddito familiare, fino al limite massimo di 10.000 euro annui, per la durata del contratto e fino a un massimo di 6 mesi (art. 11).

Per maggiori dettagli, leggi il testo completo del Decreto Sostegni.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Al via la campagna di comunicazione ASSIV 2021

Al via la campagna di comunicazione ASSIV 2021: videointervista al presidente Urbano

L’immagine di Assiv in questi ultimi anni si è molto rafforzata, anche grazie allo sviluppo dell’attività di relazioni e di comunicazione istituzionali, che ha consentito l’apertura di canali privilegiati con stakeholder politici di primissimo piano e con tutti i maggiori partiti dell’arco parlamentare, da Fratelli d’Italia, alla Lega, a Forza Italia, al PD, al Movimento 5 stelle.

Se, tuttavia, l’Associazione è percepita in misura sempre crescente quale primario interlocutore sui temi della sicurezza da gran parte degli attori istituzionali, riteniamo maturi i tempi per allargare il confronto e la discussione all’opinione pubblica in senso più generale, considerato che il diritto alla sicurezza resta tra i diritti fondamentali dei cittadini. La compiuta ed irreversibile legittimazione della vigilanza privata quale comparto sussidiario e complementare alla Forze dell’Ordine, seppure affermato con chiarezza dal quadro normativo vigente, passa inderogabilmente anche da un costruttivo confronto con la società nel suo complesso.

Un diffuso e serio dibattito sui temi della sicurezza si impone, scevro da condizionamenti ideologici, con l’obiettivo di sgomberare il campo da percezioni errate o fondate su pregiudizi. Una efficace comunicazione sui contenuti rappresenta il necessario corollario dell’attività relazionale con le istituzioni. La presenza di Assiv sulla stampa in questi anni è stata sempre puntuale sulle questioni di maggior rilievo per il comparto. Adesso è giunto il momento di indirizzarla ad un uditorio più vasto.

Dagli Associati ASSIV ci aspettiamo partecipazione e proposte. Nel piano di comunicazione abbiamo immaginato interviste e video interviste periodiche ai dirigenti delle aziende associate, aperte anche ad autorevoli soggetti terzi, con l’obiettivo di sostenere un serio dibattito e una approfondita analisi sui temi della sicurezza, con l’ambizione di contribuire costruttivamente ad indirizzare le scelte normative.

Inoltre, auspico che a medio termine si possa aprire una nuova sezione nel sito che accolga contributi sui temi caldi, per contribuire a creare una diffusa cultura della sicurezza, per un’Italia moderna e sicura!

Maria Cristina Urbano

Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione (iv trim. 2020)

Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione (iv trim. 2020)

L’Istat, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps, l’Inail e l’Anpal pubblicano oggi la Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione nel quarto trimestre 2020.

Nel quarto trimestre 2020 l’input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) diminuisce sia sotto il profilo congiunturale (-1,7%) sia su base annua (-7,3%); il Pil subisce una contrazione rispettivamente dell’1,9% e del 6,6%. L’occupazione risulta invece in aumento rispetto al trimestre precedente, anche se ancora in diminuzione su base annua.

In tale contesto, le informazioni provenienti dalle diverse fonti evidenziano i seguenti aspetti:


 Su base congiunturale, la crescita dei dipendenti riprende in termini sia di occupati (+0,3%, Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro) che di posizioni lavorative (+0,3%, Istat, Rilevazione Oros).


L’aumento delle posizioni lavorative dipendenti del settore privato extra-agricolo è il risultato di una lieve riduzione nell’industria in senso stretto (-0,1%, -3 mila posizioni), più che compensata dalla crescita nelle costruzioni (+1,3%, +12 mila posizioni) e nei servizi (+0,4%, +31 mila posizioni).

Dai dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tratti dalle Comunicazioni obbligatorie (CO) rielaborate, nel quarto trimestre 2020 le attivazioni sono state 2 milioni 336 mila (+10,9% in tre mesi) e le cessazioni 2 milioni 94 mila (+11,9%; Tavola 2).


 Dopo la brusca riduzione nel secondo trimestre 2020 e il successivo aumento, nel quarto trimestre prosegue la crescita congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti sulla base delle CO (+243 mila posizioni rispetto al terzo trimestre 2020), sia a tempo determinato (+175 mila in tre mesi; era +136 mila lo scorso trimestre) sia a tempo indeterminato (+67 mila e +99 mila, rispettivamente).


 In termini tendenziali, l’occupazione dipendente continua a ridursi con riferimento agli occupati (-1,6%) e alle posizioni lavorative dei settori dell’industria e dei servizi (-1,7%). I dati delle CO, che includono tutti i settori di attività economica, invece mostrano un aumento delle posizioni lavorative (+278 mila rispetto al quarto trimestre del 2019), concentrato nei comparti dell’istruzione e dei servizi alle famiglie; per i dati dell’Inps-Uniemens, che hanno un diverso perimetro di osservazione2 e misurano la situazione puntuale a fine trimestre (31 dicembre), il calo mostra un rallentamento (-660
mila posizioni rispetto a -680 mila rilevate al 30 settembre 2020).

Qui la nota completa

Fonte: Istat; INAIL, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ANPAL, INPS

Inps – Permessi 104: nuove istruzioni per part-time verticale o misto

Inps – Permessi 104: nuove istruzioni per part-time verticale o misto

La circolare INPS 19 marzo 2021, n. 45 rivede le indicazioni precedentemente fornite con il messaggio 7 agosto 2018, n. 3114 sulle modalità di fruizione dei permessi legge 104.

Le novità illustrate nella circolare riguardano il riproporzionamento dei permessi previsti dalla legge 104/92, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale misto. Le nuove istruzioni fanno seguito agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50 per cento, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50 per cento restano valide le indicazioni riportate nel messaggio 3114/2018.

La circolare ricorda, inoltre, la formula di calcolo da applicare per la frazionabilità in ore dei giorni di permesso.